Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A 0 3 7 7 7 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 18336/2000 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 8709 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Udienza 12 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA ре sul ricorso proposto da: MO EN, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Confalonieri ed elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 175 (presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calà), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 5415 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S." in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Varese-Sezione Lavoro n. 398 del 15 maggio 200 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 605/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Franco Dell'Erba per delega dell'avv. B. Confalonieri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due separati ricorsi al Pretore-Giudice del Lavoro di Varese ZO TT conveniva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell'Istituto di annullamento della posizione contributiva con la s.r.l. (già s.p.a., già s.n.c.) "TESSILMO in concordato preventivo” e, quindi, della 2 pretesa di restituzione della somma di L. 16.889.500 corrisposta a titolo di "indennità di mobilità". Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente le domande attoree e ne chiedeva il rigetto. suL'adito Giudice del Lavoro accoglieva i ricorsi, ma impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Varese (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in riforma della sentenza pretorile, respinge(va) tutte le domande del TT e dichiara(va) compensate tra le parti le spese di giudizio>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) le ammissioni confessorie del TT e della moglie, suffragate dalle deposizioni testimoniali dei collaboratori (sia subordinati che autonomi) della s.r.l. TESSILMO, hanno riguardato tanto la sostanziale invarianza dell'attività in azienda del घ socio/marito dell'amministratore unico, rispetto a quelle che erano ट state le di lui incombenze e prerogative nella s.n.c. di cui, da artigiano, era stato l'amministratore, quanto l'assunzione del 1° gennaio 1979 come mera formalità: suggerita opportunisticamente da professionisti di fiducia dell'impresa solo per conseguire l'anzianità contributiva utile alla fruizione di pensione I.N.P.S.>>; b) in tale quadro e contesto, la procura 26 luglio 1979, ad negotia, quale riferita a "qualunque atto dell'amministrazione ordinaria della società nonchè 3 gli atti di straordinaria amministrazione di seguito tassativamente indicati", si appalesa nella sostanza incontroversibilmente come una procura generale la quale, senza esclusioni di rilievo, conservava il TT nei pieni poteri di co-amministratore che sino allora aveva esercitato da artigiano socio-amministratore della TT Tessile s.n.c.>>; c) agli effetti di siffatta, amplissima procura, la quale costituisce elemento documentale formalizzatore dei corrispondentemente amplissimi poteri di gestione aziendale in autonomia (tanto più quando la nominata amministratrice unica, "si assentava abbastanza spesso" per ragioni aziendali), come correttamente valutati dall'I.N.P.S. appena ne ebbe contezza, è conseguenziale l'effettivo scioglimento di lui da alcun potere gerarchico e disciplinare, quale peraltro certamente insussistente quando, da artigiano-socio-amministratore della s.n.c., ricopriva lo stesso ruolo aziendale che seguitò, ora anche con l'usbergo della procura, a rivestire nella società di capitali la cui forma era stata ispirata "da ragioni fiscali", come la coeva riassunzione della posizione contributiva da dipendente assicurato presso l'I.N.P.S. era avvenuta ... e per consentire il "perchè non si perdessero i contributi versati godimento di una pensione ...">>. Per la cassazione di tale sentenza ZO TT propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. 4 L'intimato I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando rituale procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I denunziandoCon l'unico motivo di ricorso il ricorrente "violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e vizi di motivazione" - rileva che erroneamente il Tribunale di Varese non ha considerato che le prestazioni di esso ricorrente si traducevano in una attività lavorativa di carattere continuativo, contraddistinta dal vincolo della subordinazione cioè del potere direttivo del datore di lavoro, nella specie dell'amministratore unico, essendo presenti nel caso di specie quegli altri elementi tipici e determinanti ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto: - l'assenza del rischio economico;
- la continuità del rapporto;
la forma della retribuzione prestabilita e versata a cadenza mensile;
- l'osservanza di un orario di lavoro>> ed ha commesso altro errore di motivazione, grave e determinante, di ج ر خ ا attribuire valore "confessorio" a parole pronunciate dall'amministrato- re unico, sig.ra Meazzo, la quale, oltre ad affermare che il TT seguiva la produzione e le lavorazioni ed era stato formalmente assunto come impiegato, rese altre specifiche dichiarazioni>>. -Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato e, quindi, II deve essere respinto. 5 Infatti, l'impugnativa del TT è costruita unicamente in chiave di critica al giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, al quale viene contrapposta una diversa e ben più opinabile ricostruzione della fattispecie compiuta dal ricorrente in conformità alle aspettative di questi. Di contro, la sentenza impugnata ha compiutamente esaminato la circostanza di fatto per la quale il ricorrente, formalmente impiegato della summenzionata società di capitali, ma, piuttosto, socio di colei che rivestiva qualità formale di amministratore unico, ha svolto egli, in realtà, le funzioni di amministratore unico, di fatto, della società, titolare di un'amplissima procura minutamente esaminata dal giudice di merito, che conferiva al ricorrente poteri di assoluta libertà gestionale, in perfetta continuità con il ruolo già rivestito da esso ricorrente allorchè la società in parola aveva veste di società di persone e relegando piuttosto colei che rivestiva funzioni di amministratore unico in un ruolo secondario, più che altro di promozione all'esterno dell'attività produttiva. In perfetta coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, -dunque posto che la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società (Cass. n. 6819/2000) -, il giudice del merito ha escluso la presenza di un vincolo di soggezione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e 6 disciplinare di un qualsivoglia datore di lavoro, il quale discendesse dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 326/1996). In relazione, inoltre, al denunziato "vizio di motivazione" la sentenza impugnata appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici con riferimento, appunto, alla corretta interpretazione della normativa di legge applicabile in materia ed all'esatta visualizzazione delle risultanze processuali. -a riprova dell'inammissibilità (comunque) delle In ogni caso doglianze proposte ex art. 360, n. 5, c.p.c. - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, -come per le censure mosse nella specie dal ricorrente quando vi sia difformità - rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le 7 motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi -come sicuramente ha fatto il Tribunale di Varese le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). In ogni caso, giusta quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. 8 Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso III proposto da ZO TT deve essere respinto. Non si fa luogo ad alcuna statuizione in merito alle spese del pur costituitosi in presente giudizio in quanto l'intimato I.N.P.S. giudizio - non ha svolto alcuna attività difensiva. 1 : 0 9 A E G L E D L 1 E L G
P. Q. M.
O I I D O R E N T T A S S I I L L . D E 0 ' A T R 1 E G R S R I D O , T G O P N A S I T A I , S S A A S La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente T N D S E E P O M E S A I I T D L B A D L O O I , giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 12 dicembre 2002. 3 5 3 Il Consigliere estensore Il Presidente bgeglichen & wantt Ph. Putam.акильк SupeWe welle INCELLIERE Depositato in Canboilerja · 9 IL CANCELLIERECavelle 11 MAR. 2003 oggi.