Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 20-99/03 A CORTE SUPREMA D Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 15468/01 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO 18305/01 Consigliere Cron. 4778 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Ud.19/11/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, AL TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente *2002 contro * 4703 LO NA AL, GIUDICE GIACOMO, GANDOLFO PAOLO, -1- GRAPPIOLO EZIO, POGGIO NATALE, ZIGNAIGO VITTORIO, FRECCHIERO SILVIO, DOLERMO FRANCO,REPETTO GIOVANNI, ODDERA RENATO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 18305/01 proposto da: LO NA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO SCANCARELLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FF SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, AL TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2114/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 09/06/00 - R.G.N. 13461/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
uditi gli Avvocati GHERA e SCANCARELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- 15468/2001 e 18305/2001 r.g.n. ud. 19 novembre 2001 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza 15 marzo 9 giugno 2000, indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello proposto dalla società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a Lo AC RE e agli altri litisconsorzi indicati in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la società Ferrovie dello Stato;
che ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, il solo Lo AC;
Considerato che
l'unico motivo del ricorso incidentale (da esaminarsi preliminarmente per il suo carattere pregiudiziale rispetto al ricorso principale) è infondato dovendo ribadirsi secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 27 gennaio 1992, n. 852) che per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame 3 : richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente indicare nell'atto di appello anche mediante un'esposizione sommaria le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado;
non è necessario pertanto che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l'appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell'art. 345 c.p.c.; -considerato poi che con i primi quattro motivi di ricorso principale ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): -a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a 4 soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali — investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative- una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del 5 personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato che
anche la questione oggetto del quinto motivo di ricorso è stata risolta dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n.12194 del 18 agosto 2002, oltre a risolvere (nel senso già esposto) le due questioni sopra indicate, hanno osservato che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegittimo quale aliunde perceptum- non qualsiasi reddito ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa, con la conseguenza che, poiché il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. 28 aprile 1995 n.4747), le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di 6 cassazione tra le parti costituite, mentre non deve provvedersi per le parti intimate che non hanno svolto alcuna difesa;
P. Q. M.
la Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese di giudizio tra la società ed il Lo AC;
nulla sulle spese per gli altri intimati. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 1) Consigliere estensore Il Presidente Rovaquani underto Лильной KANCELLIERCANCELLIERE SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI S PESA, TASSA DELLA LEGGE 1-0-73 N. 533 (Depositate in Cancelleria 427E8.7003 CELLIERE : 7