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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2178/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2178/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Desio, Via Mazzini n. 48; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Desio, Via Mazzini n. 48, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Galimberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via Assunta n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI A) I figli minori Matteo e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre.
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE A) L'immobile sito in Desio (MB) alla via Mazzini n. 48 di proprietà del sig. (per cui Parte_2 quest'ultimo sta attualmente pagando un mutuo ipotecario con tasso variabile in favore della banca BNL per € 800 circa/mese e con scadenza febbraio 2031), verrà assegnato ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra affinchè possa abitarvi esclusivamente con la prole fino al Parte_1 compimento dei 20 anni della figlia minore . Decorso tale termine l'immobile verrà rilasciato Per_1
e riconsegnato al sig. Pt_2
.
[...]
B) Le spese per la manutenzione ordinaria così come la spese relative alle utenze gas, energia elettrica, acqua, telefono e internet saranno poste ad esclusivo carico della sig.ra la Parte_1 quale provvederà anche ad effettuare le volture nell'intestazione delle utenze. C) Le spese condominiali ordinarie e quelle relative alla proprietà, laddove dovute (IMU, TARI) saranno a carico esclusivo della sig.ra . Pt_1 D) Le spese condominiali straordinarie saranno a carico del sig. il quale si farà altresì carico Pt_2 del pagamento in via esclusiva delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile. 3) DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI A) Nell'esercizio del diritto di visita i genitori terranno in massimo ascolto e considerazione i desideri e la volontà dei figli. B) Il padre che lavora su turnazione variabile a settimane alternate tra il c.d. “primo turno” che va dalle 06,00 alle 14,00 ed il c.d. “secondo turno” dalle 14,00 alle 22,00 potrà esercitare il diritto di visita infrasettimanale dei figli minori in via generale tutti i giorni della settimana nelle seguenti modalità:
• Nelle settimane in cui avrà il primo turno il pomeriggio dalle ore 16,20 allorquando li andrà a prendere a scuola sino alle ore 18,00 quando li riporterà presso la casa della madre;
• Nelle settimane in cui avrà il secondo turno, la mattina dalle ore 7,00 e li accompagnerà sino all'ingresso a scuola. C) I figli trascorreranno con il padre due week end al mese, nella settimana in cui il sig. avrà Pt_2 il secondo turno lavorativo, dalle ore 19,30 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica quando li ripoterà a casa della madre. D) I genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo divisi equamente e anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali. In particolare i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e Pasqua e il giorno di S. Stefano e Lunedì dell'Angelo. E) I genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo, anche non consecutivi, divisi equamente tra entrambi durante le vacanze estive. A questo scopo i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per tempo utile, e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno, i propri giorni ed impegni per le ferie estive in modo da consentire ciascuno all'altro l'organizzazione delle vacanze. 4) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI A) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli minori, tenuto conto della concessione della casa familiare a titolo gratuito, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese e sino all'indipendenza economica dei figli, la somma complessiva di € 150/mese (centocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. B) Le spese scolastiche relative ai figli (a titolo esemplificativo spese per libri, materiale didattico, gite scolastiche e spese per il trasporto pubblico), nonché le spese per prestazioni mediche non mutuabili dal SSN e le spese ludiche e sportive, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui un genitore dovesse anticipare anche la quota di competenza dell'altro, esibirà a quest'ultimo il giustificativo di spesa al fine di ottenere il rimborso. D) Il sig. presta sin d'ora consenso affinchè l'assegno unico attualmente ammontante Parte_2 ad € 414 (quattrocentoquattordici/00) in favore dei figli venga erogato e percepito in misura del 100% dalla sig.ra , in quanto i figli risulteranno a suo carico nella dichiarazione dei Parte_1 redditi. E) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto in relazione alle spese dei figli minori, i ricorrenti faranno riferimento alle linee guida condivise concernenti le spese per i figli tra Tribunale di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza n. Prot. 1377/18 allegate al presente ricorso. F) I ricorrenti si rilasciano, ove occorra, sin d'ora e per il futuro, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio dei figli minori. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 31.03.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2178/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Desio, Via Mazzini n. 48; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Desio, Via Mazzini n. 48, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Galimberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via Assunta n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI A) I figli minori Matteo e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre.
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE A) L'immobile sito in Desio (MB) alla via Mazzini n. 48 di proprietà del sig. (per cui Parte_2 quest'ultimo sta attualmente pagando un mutuo ipotecario con tasso variabile in favore della banca BNL per € 800 circa/mese e con scadenza febbraio 2031), verrà assegnato ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra affinchè possa abitarvi esclusivamente con la prole fino al Parte_1 compimento dei 20 anni della figlia minore . Decorso tale termine l'immobile verrà rilasciato Per_1
e riconsegnato al sig. Pt_2
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[...]
B) Le spese per la manutenzione ordinaria così come la spese relative alle utenze gas, energia elettrica, acqua, telefono e internet saranno poste ad esclusivo carico della sig.ra la Parte_1 quale provvederà anche ad effettuare le volture nell'intestazione delle utenze. C) Le spese condominiali ordinarie e quelle relative alla proprietà, laddove dovute (IMU, TARI) saranno a carico esclusivo della sig.ra . Pt_1 D) Le spese condominiali straordinarie saranno a carico del sig. il quale si farà altresì carico Pt_2 del pagamento in via esclusiva delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile. 3) DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI A) Nell'esercizio del diritto di visita i genitori terranno in massimo ascolto e considerazione i desideri e la volontà dei figli. B) Il padre che lavora su turnazione variabile a settimane alternate tra il c.d. “primo turno” che va dalle 06,00 alle 14,00 ed il c.d. “secondo turno” dalle 14,00 alle 22,00 potrà esercitare il diritto di visita infrasettimanale dei figli minori in via generale tutti i giorni della settimana nelle seguenti modalità:
• Nelle settimane in cui avrà il primo turno il pomeriggio dalle ore 16,20 allorquando li andrà a prendere a scuola sino alle ore 18,00 quando li riporterà presso la casa della madre;
• Nelle settimane in cui avrà il secondo turno, la mattina dalle ore 7,00 e li accompagnerà sino all'ingresso a scuola. C) I figli trascorreranno con il padre due week end al mese, nella settimana in cui il sig. avrà Pt_2 il secondo turno lavorativo, dalle ore 19,30 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica quando li ripoterà a casa della madre. D) I genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo divisi equamente e anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali. In particolare i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e Pasqua e il giorno di S. Stefano e Lunedì dell'Angelo. E) I genitori trascorreranno con i figli minori periodi uguali di tempo, anche non consecutivi, divisi equamente tra entrambi durante le vacanze estive. A questo scopo i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per tempo utile, e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno, i propri giorni ed impegni per le ferie estive in modo da consentire ciascuno all'altro l'organizzazione delle vacanze. 4) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI A) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli minori, tenuto conto della concessione della casa familiare a titolo gratuito, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese e sino all'indipendenza economica dei figli, la somma complessiva di € 150/mese (centocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. B) Le spese scolastiche relative ai figli (a titolo esemplificativo spese per libri, materiale didattico, gite scolastiche e spese per il trasporto pubblico), nonché le spese per prestazioni mediche non mutuabili dal SSN e le spese ludiche e sportive, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui un genitore dovesse anticipare anche la quota di competenza dell'altro, esibirà a quest'ultimo il giustificativo di spesa al fine di ottenere il rimborso. D) Il sig. presta sin d'ora consenso affinchè l'assegno unico attualmente ammontante Parte_2 ad € 414 (quattrocentoquattordici/00) in favore dei figli venga erogato e percepito in misura del 100% dalla sig.ra , in quanto i figli risulteranno a suo carico nella dichiarazione dei Parte_1 redditi. E) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto in relazione alle spese dei figli minori, i ricorrenti faranno riferimento alle linee guida condivise concernenti le spese per i figli tra Tribunale di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza n. Prot. 1377/18 allegate al presente ricorso. F) I ricorrenti si rilasciano, ove occorra, sin d'ora e per il futuro, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio dei figli minori. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 31.03.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi