Sentenza 22 giugno 1998
Massime • 1
Per la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416-bis cod. pen. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. È, inoltre, necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e, nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. Ne consegue che - pur non prevedendo la norma in esame alcun limite temporale al fine della concessione dell'attenuante, potendo l'attività di collaborazione manifestarsi in ogni grado del giudizio di merito e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio - tale concessione deve essere esclusa quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non sia stato considerato determinante ai fini della decisione, ma sia stato utilizzato dal giudice di merito come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato solo al fine di pervenire in modo più tranquillante all'affermazione di responsabilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante sul rilievo della non decisività del contributo fornito dall'imputato nel giudizio di rinvio, allorché la maggior parte degli imputati era già stata raggiunta da condanne severe quasi tutte confermate in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/1998, n. 9331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9331 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 22.06.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 798
3.Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 13375/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG IT n. il 25.04.1968
2) ON PP SI n. il 01.09.1971
3) PI CO n. il 13.04.1970
4) VI NA n. il 27.01.1955
avverso sentenza del 11.10.1997 C. ASS. APP. di PALERMO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
udito il Pubblico Ministero in persona del dottor VA Palombarini, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori Avv.ti Alfredo Biondi per VI ON e Camillo Troina per PP CE, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Il presente processo prende l'avvio dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaborante PP DE - costituitosi la notte del 28/9/1991 al Commissariato di P.S. di AL - il quale, dopo aver ammesso di far parte di una associazione di stampo mafioso operante nella zona di AL contrapposta alla "famiglia" alcamese di "Cosa Nostra" facente capo a LA ZO, indicò la genesi di una lunga serie di omicidi e tentati omicidi verificatisi nella zona, precisando per ognuno di essi mandanti esecutori materiali, modalità esecutive, facendo recuperare numerose armi e indicando i vari componenti della banda con la specificazione dei ruoli da loro svolti nell'ambito dell'associazione criminale. Per la parte che ancora ci interessa, con sentenza del 21/6/1994 la Corte di Assise di TR dichiarava GL VI colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., di vari delitti di omicidio e di vari reati connessi relativi alle anni, e, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, oltre alle pene accessorie consequenziali. Con la stessa sentenza VI ON veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre la misura di sicurezza della libertà vigilata e le pene accessorie consequenziali. Il GL e il VI venivano assolti dai reati di omicidio in danno di MO AN, di tentato omicidio in danno di OP UA e dai reati connessi relativi alle armi per non aver commesso atto. Con la stessa sentenza RO PP AS veniva dichiarato colpevole, oltre che del reato previsto dall'art. 416 bis c.p., anche di altri reati, tra i quali quelli riguardanti l'omicidio di VI ZO commesso in concorso con PP DE, RE ZO e GL VI, e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e coli la ritenuta continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata non inferiore ad anni tre e alle pelle accessorie consequenziali. Con la stessa sentenza PP CE -veniva dichiarato colpevole, oltre che del reato di cui all'art. 416 bis c.p., di altri reati di omicidio e di reati connessi relativi alle anni e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena dell'ergastolo coli isolamento diurno per mesi 6, oltre alle pelle accessorie consequenziali. Il PP - come il GL, il VI e il RO -veniva assolto dal reati di omicidio del MO, di tentato omicidio del OP e dal reati connessi relativi alle armi per non aver commesso il fatto. A seguito di rituali appelli del P.M. e dei suddetti imputati, con sentenza del 28/07/1995 la Colle di Assise di Appello di Palermo - dopo aver rinnovato il dibattimento per l'esame del coimputato RE ZO, diventato nel frattempo collaboratore di giustizia - dichiarava tra l'altro GL VI, PP CE e VI ON colpevoli anche dei reati di omicidio volontario del MO, del tentato omicidio del OP e dei reati connessi relativi alle armi e li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo;
escludeva nel confronti di RO PP AS le attenuanti generiche, rideterminando nei suoi confronti la pena nell'ergastolo con isolamento diurno per mesi dieci e confermava nel resto l'impugnata sentenza nei confronti dei quattro predetti imputati. A seguito dei ricorsi del P.G. e dei suddetti imputati, con sentenza del 14/11/1996 la Colle di Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GL VI e VI RN limitatamente ai delitti concernenti l'omicidio del MO, il tentato omicidio del OP e a quelli connessi relativi alle anni;
nei confronti di RO PP AS limitatamente al delitto di omicidio in danno di ZO VI, ai delitti connessi relativi alle armi e al punto concernente le attenuanti generiche, nei confronti di PP CE limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche, rigettando nel resto i ricorsi. Con sentenza 11/10/1997 la Corte di Assise di Appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, dopo aver rinnovato il dibattimento per l'esame di PP CE, diventato nelle more del giudizio di Cassazione collaborante di giustizia, dichiarava il GL e il VI colpevoli dei delitti di omicidio e di tentato omicidio rispettivamente in danno del MO e del OP, nonché dei delitti connessi relativi alle armi e, unificati detti delitti sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali predetti imputati erano già stati condannati, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi nove per il GL e di un anno per il VI.
Con la stessa sentenza venivano concesse al PP le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena a suo carico in anni diciotto di reclusione e confermando la sentenza di primo grado nei confronti del RO.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati VI, PP e RO con motivi da loro sottoscritti, nonché i difensori del VI, del GL e del PP, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i motivi di cui si dirà appresso. Motivi della decisione
Per comodità di esposizione verranno esaminate separatamente le posizioni del PP e del RO e congiuntamente quelle del GL e del VI, riugardando queste ultime l'omicidio del MO commesso in concorso tra loro.
1) PP CE
L'imputato, condannato per sei omicidi, due tentati omicidi e reati connessi, è diventato collaboratore di giustizia dopo la presentazione del ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti rilevando un difetto di motivazione limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Tra l'altro in motivazione la Suprema Corte ha osservato che, poiché l'art. 8 L. 203/1991 non pone limiti temporali alla attività di collaborazione, la eventuale applicazione della diminuente potrà essere presa in considerazione dal giudice di rinvio, pur essendo iniziata l'attività di collaborazione dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
La Corte di Assise di Appello, giudicando in sede di rinvio - dopo avere esaminato in dibattimento il PP, il quale aveva reso ampia confessione in ordine a tutti i delitti contestatigli, indicando i complici e specificando le modalità esecutive - ha concesso allo stesso le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti, rideterminando la pena a sito carico in anni diciotto di reclusione. La Colle di merito ha, invece, ritenuto che nella fattispecie noti ricorressero i presupposti per la concessione della diminuente ex art. 8 L. 203/1991, osservando che la collaborazione del PP era intervenuta quando l'organizzazione criminale di appartenenza era stata ormai smantellata e il processo a carico dei suoi membri si era già concluso con numerose condanne già passate in giudicato. Inoltre, con riferimento ai due episodi oggetto del rinvio (omicidio MO e omicidio VI), la Corte di merito - pur rilevando che il PP si era dissociato dall'associazione di appartenenza e che la sua collaborazione era stata completa - osservava che lo stesso noti aveva fornito elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione dei colpevoli, atteso che con la sua chiamata di correo aveva solo ulteriormente rafforzato e precisato un quadro probatorio già delineato nei suoi elementi essenziali.
Con il ricorso il difensore ha chiesto l'annullamento della sentenza sul punto concernente il diniego della suddetta diminuente, deducendo da un lato l'erronea applicazione dell'art. 8 L. 203/1991, e rilevando dall'altro la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore - dopo aver rilevato che la diminuente in esame deve essere concessa quando vi è stata piena collaborazione al fine di evitare che l'attività criminosa dell'associazione sia portata a conseguenze ulteriori, indipendentemente dalla realizzazione dell'obiettivo - ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui da un lato la Corte di merito ha messo in rilievo la decisività delle dichiarazioni del PP in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati RO, GL e VI e dall'altro ha sminuito tali dichiarazioni accusatone ritenendole non essenziali per la decisione, ili quanto il quadro probatorio era già stato sufficientemente delineato. In particolare il difensore - dopo aver osservato che con la sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva espressamente rilevato che il giudice di rinvio poteva utilizzare le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del PP - ha evidenziato che la Corte di merito al fini della decisione nei confronti degli altri imputati aveva effettivamente utilizzato tali dichiarazioni, riconoscendo al PP un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei colpevoli, tanto più che le dichiarazioni rese in precedenza dal RE e da PP DE, essendo "de relato", non sarebbero state sufficienti per l'affermazione di responsabilità del GL, del VI e del RO.
Il ricorso è infondato.
Alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che si condivide (Cass. sez. 1^ 24/10/1996 n. 9245, proc. Giugliano, rv. 205915; Cass. sez. 1^ 22/5/1997, proc. Galli, rv. 207585), per la concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 8 L. 203/1991 è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416 bis c.p. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. È altresì necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. Ne consegue che - pur non prevedendo la norma in esame alcun limite temporale al fine della concessione della attenuante, potendo l'attività di collaborazione manifestarsi lui ogni grado del giudizio di merito e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio - l'applicazione della attenuante in esame deve essere esclusa quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non sia stato considerato determinante ai fini della decisione, ma sia stato utilizzato dal giudice di merito come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato solo al fine di pervenire il modo più tranquillante alla affermazione di responsabilità.
Orbene nel caso di specie non vi è dubbio che il contesto in cui sono maturati i numerosi delitti di omicidio è tale da connotare i fatti delittuosi delle caratteristiche tipiche della criminalità organizzata di stampo mafioso. Inoltre, quanto al requisito della dissociazione, i giudici di merito hanno chiarito in termini esaustivi la rottura da parte dell'imputato di ogni rapporto con l'associazione criminale di appartenenza, ancorando il proprio convincimento ad elementi specifici collegati al comportamento dell'imputato, che si è manifestato nel corso del giudizio svoltosi in sede di rinvio. Infatti l'ampia confessione resa dall'imputato in ordine a responsabilità proprie e di terze persone sono indubbiamente elementi significativi e rivelatori di una sua evidente volontà di troncare ogni rapporto cori ali ambienti malavitosi in cui erano maturati i suddetti delitti.
Tuttavia - nonostante il contesto mafioso e la sicura dissociazione dell'imputato - si ritiene che correttamente la Corte di merito abbia escluso l'applicazione della diminuente in esame stilla base della considerazione della non decisività del contributo fornito dall'imputato al fini della affermazione di responsabilità degli altri imputati. Infatti - a parte la circostanza che, la collaborazione dei PP si è manifestata in un momento del processo in la maggior parte degli imputati erano già stati raggiunti da severe condanne, quasi tutte confermate in sede di legittimità - va rilevato che con riferimento agli omicidi VI e MO, per i quali vi è stato l'annullamento della Suprema Corte, la Corte di merito ha utilizzato le chiamate di correo formulate, da PP CE al solo scopo di integrare le dichiarazioni accusatorie, già esistenti di PP DE e di RE ZO, ritenute attendibili anche perché avevano trovato riscontro in numerosi elementi di generica e di specifica. In particolare la Corte di merito, trattando tali posizioni, alla prima colmato il difetto di motivazione riscontrato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento in ordine agli omicidi VI e MO, da un lato superando la contraddittorietà dei collaboranti RE e PP DE sulla base di logiche considerazioni indubbiamente idonee a sanare la divergenza riscontrata nella sentenza di annullamento, e dall'altro indicando idonei riscontri alle dichiarazioni "de relato" rese dal due predetti collaboranti. Successivamente, su di un quadro probatorio già sufficientemente delineato, ha innestato le chiamate di correo di PP CE, la cui utilizzazione per tale ragione non è stata ritenuta determinante al fini della decisione. Pertanto, una volta escluso elle il contributo del PP sia stato decisivo per l'affermazione di responsabilità degli imputati, per i quali vi è stato l'annullamento, correttamente è stata rigettata la richiesta della diminuente in esame, tenuto conto che al fine della applicazione di detta diminuente, come già detto, non è sufficiente che il contributo fornito dal collaboratore sia stato utilizzato dal giudice di merito per l'affermazione della responsabilità di altri imputati, ma è necessario che detto contributo sia ritenuto determinante dal giudice di merito ai fini della decisione. Infine è appena il caso di rilevare che se da un lato deve ritenersi esclusa l'applicazione della diminuente nel caso di specie, dall'altro va chiarito che il PP, ricorrendone i presupposti, potrà eventualmente usufruire di tale diminuente in relazione ad altri processi a suo carico relativi a delitti di cui si è accusato in sede di rinvio e per i quali ha fornito un contributo decisivo nell'avvio e nello svolgimento delle indagini.
2) RO PP AS
Con la sentenza di primo grado il RO fu dichiarato colpevole - oltre che per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, di omicidio del IN, del tentato omicidio danno di AT ed altro - anche per il reato di omicidio del VI e per reati connessi relativi alle armi e condannato, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione. Con la sentenza di secondo grado vennero escluse le attenuanti generiche e la pena fu rideterminata in quella dell'ergastolo. In particolare, in relazione all'omicidio del VI, la Corte di merito aveva osservato che la responsabilità dell'imputato doveva ritenersi provata sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti PP DE e RE ZO, che avevano trovato riscontro in elementi di generica e di specifica risultanti dagli atti. La Corte di merito aveva rilevato, altresì, che la divergenza insorta tra le dichiarazioni di PP DE e quelle del RE in ordine alla partecipazione del RO all'omicidio, pur sussistente, non aveva alcuna incidenza sul piano sanzionatorio. La divergenza era costituita dal fatto che, secondo il Fillppi, il RO aveva agito quale autore materiale, mentre, secondo il RE, il RO era rimasto in campagna;
ma in precedenza, mentre era rifugiato in un casolare con i complici, il RO si era detto d'accordo con la decisione di eliminare il VI.
La sentenza di Cassazione ha annullato la predetta sentenza limitatamente alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'omicidio del VI, ai reati connessi relativi alle armi e al punto relativo al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, la motivazione non poteva essere condivisa sul punto relativo all'omicidio del VI, perché non aveva tenuto conto di uno dei criteri fondamentali di valutazione della prova dettato dall'art. 192 comma 2 c.p.p., secondo il quale l'esistenza di un fatto può essere desunta dagli indizi, purché questi siano gravi, precisi e concordanti. In presenza di indizi in parte coincidenti ed in parte contrastanti il giudice del merito non poteva limitarsi a prendere in considerazione solo le parti coincidenti al fine di accertare la condotta criminosa posta in essere dall'accusato, ma era tenuto a valutare anche gli elementi non coincidenti al fine di stabilire se gli indizi nel loro complesso potevano dirsi precisi e concordanti. Invece la Corte di merito aveva recepito solo il dato comune alle due dichiarazioni (e cioè la partecipazione del RO all'omicidio), ma aveva omesso di valutarne le differenze. Secondo la Corte di Cassazione tale valutazione si rendeva necessaria al fine di stabilire, argomentatamente, quale fosse stata in concreto la condotta partecipativa dell'imputato al crimine, o al limite se i contrasti tra le dichiarazioni potessero risolversi. Stante la discordanza, nella elisione degli indizi. Pertanto la sentenza. doveva essere annullata sul punto;
il giudice del rinvio si sarebbe potuto avvalere nel nuovo giudizio anche della valutazione degli elementi, di prova costituiti dalle sopravvenute dichiarazioni di PP CE, una volta accertatane l'attendibilità. La Corte di merito, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto provata la partecipazione del RO all'omicidio del VI sulla base delle dichiarazioni di PP DE e RE ZO, che avevano riferito circa il movente e le modalità esecutive del crimine In termini esattamente identici ad eccezione del ruolo svolto dal RO. Inoltre tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in elementi di natura oggettiva. Quanto al movente - costituito dal timore che il VI, appartenente alla cosca avversa, avesse riferito a termine luogo ove si erano nascosti - le dichiarazioni dei collaboranti persone avevano trovato riscontro nella dichiarazione resa da RU ED, moglie della vittima, che aveva riferito che il chiarito le aveva raccomandato di non riferire a nessuno dell'avvistamento dei giovani criminali (soprannominati "i maliuti") nel casolare Kaggera, ove gli stessi si erano effettivamente nascosti. Quanto alle modalità esecutive, dette dichiarazioni avevano trovato riscontro nelle risultanze autoptiche e nella descrizione delle due pistole adoperate (cal. 7,65 e cal. 38), una delle quali, rinvenuta nel terreno del RE e riconosciuta da PP DE, era servita anche per l'omicidio del ON. La Corte superava anche la contraddizione emersa da tali dichiarazioni con riferimento al tipo di autovettura adoperata per la commissione dell'omicidio, precisando che l'erronea indicazione fornita da PP DE, e cioè che era stata adoperata la Fiat Uno della RE, era comprensibile sia perché PP DE, non aveva partecipato materialmente al crimine, ma aveva appreso i fatti da PP CE, sia perché la stessa RU aveva riferito di aver visto i killer passare a bordo della suddetta autovettura. Nè, secondo la Corte di merito, poteva darsi credito alla dichiarazione del teste Vilei, tenuto conto che questi aveva visto solo uno sparatore di sfuggita, mentre era stato accertato che a sparare erano state almeno due persone, essendo stata la vittima attinta da colpi sparati da pistole diverse.
Ulteriore riscontro in ordine alla partecipazione del RO all'omicidio del VI veniva individuato dalla Corte di merito nella chiamata di correo di PP CE, anche egli esecutore dell'omicidio, il quale, esaminato nel corso del giudizio di rinvio, aveva riferito con dovizia di particolari tutte le varie fasi dell'omicidio, deciso da lui stesso, dal RO, dal GL, da PP DE, da RE ZO e da US RO e al quale avevano partecipato coli il ruolo di esecutori materiali lui stesso, il RE, LO GA e il RO.
La Corte di merito, dopo aver riportato in motivazione una parte del confronto svoltosi tra il RE e PP DE, spiegava anche la ragioni della divergenza tra le dite dichiarazioni in ordine alla partecipazione del RO alla esecuzione dell'omicidio, chiarendo che detta divergenza era spiegabile con il fatto che il RE, pur collaborando in linea generale, aveva omesso di riferire fatti delittuosi specifici riferibili al suoi familiari più stretti come il RO al fine di non aggravare la posizione. A tal proposito la Corte di merito richiamava le dichiarazioni del RE, con le quali questi aveva escluso la partecipazione del RO agli omicidi del VE e del MO, mentre non aveva potuto negare la partecipazione del RO all'omicidio del IN e al tentato omicidio di AT RO, in quanto in tale occasione il RO era stato riconosciuto dalla guardia giurata Vilei, che gli aveva sfilato il casco. Quanto all'annullamento relativo alle attenuanti generiche, già concesse con la sentenza di primo grado con giudizio di equivalenza, la Corte di merito riteneva corretta la decisione dei primi giudici confermandola in toto nei confronti del RO.
Con l'unico motivo di ricorso da lui sottoscritto il RO ha dedotto da un lato che la Corte di merito non si era adeguata al "dictum" della Cassazione, in quanto aveva omesso di valutare l'incidenza della divergenza delle dichiarazioni di PP DE e di RE ZO. Inoltre la Corte non aveva tenuto conto che in base alla sentenza di annullamento l'omessa valutazione di tale divergenza portava all'elisione degli indizi di colpevolezza. Infine la Corte aveva mostrato piena adesione alla chiamata di correo formulata da PP CE senza tener conto che tale dichiarazione era priva di riscontri individualizzanti ed era in contrasto con quanto riferito dal RE, la cui collaborazione era stata completa, tanto più che non vi erano elementi per poter affermare che lo stesso avesse voluto proteggere il RO. Il ricorso è infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 192 co. 3) c.p.p., la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha correttamente proceduto alla valutazione delle chiamate di correo formulate dal RE e da PP DE, ritenendole attendibili non solo per la loro sostanziale coincidenza, ma anche per i numerosi riscontri di generica e di specifica dianzi indicati riguardanti le modalità del fatto, gli accertamenti autoptici, l'esistenza di un accertato movente. ecc.. In particolare la Corte di merito, adeguandosi al principio enunciato dalla Corte di Cassazione in tema di valutazione della prova al fine di evitare la "elisione degli indizi", ha superato la divergenza insorta tra i dite collaboranti in ordine alla partecipazione del RO all'omicidio, chiarendo con motivazione immune da vizi logici la ragione per la quale il RE aveva reso una dichiarazione accusatoria diversa da quella resa da PP DE. Infatti la Corte di merito ha superato tale divergenza con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede, chiarendo che il RE, come era risultato per altri episodi, tendeva a sminuirne la responsabilità del RO, atteso il suo stretto rapporto di parentela cori lo stesso. Inoltre la Corte di merito, a integrazione di tiri quadro probatorio già sufficientemente delineato, previa corretta verifica della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, ha utilizzato anche la chiamata di correo formulata in sede di rinvio da PP CE, il quale, accusando se stesso di tiri omicidio per il quale non era stato ancora giudicato, ha chiarito in modo definitivo che il RO insieme a liti e ad altri fece parte del gruppo di fuoco, che cagionò la morte del VI.
Nè le censure mosse dal ricorrente sorto idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dalla Corte di merito, tanto più che le stesse - specie quelle relative alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti e dei relativi riscontri - sono al limite della ammissibilità, essendo dirette alla rivalutazione di elementi (rià correttamente esaminati nella sentenza impugnata.
Pertanto, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi enunciati nella sentenza di annullamento, la sentenza impugnata sul punto non merita alcuna censura.
3) GL e VI
I giudici di primo grado, pur in presenza delle dichiarazioni accusatorie di PP DE "precise e confermate dalla generica", avevano assolto il GL, il VI, PP CE e il RO dal reato di omicidio in danno del MO e dagli altri reati connessi, avendo ritenuto contrastanti con la versione fornita dal collaborante sia le dichiarazioni dei due testi oculari GA e NC, sia quelle rese da CI LA, -vedova del MO. I giudici di secondo grado - avendo RE ZO, diventato nel frattempo collaborante, confermato sin nei minimi particolari la versione di PP DE quanto agli esecutori materiali e alle modalità esecutive dell'omicidio - hanno reinterpretato le dichiarazioni dei testi oculari, valutandole non incompatibili con quelle accusatorie, ed hanno affermato la responsabilità dei primi tre imputati in ordine all'omicidio MO e al reati connessi, mantenendo ferma l'assoluzione del RO.
Con la sentenza di annullamento la Corte di Cassazione ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata appariva viziata per violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine ai criteri dettati in materia di valutazione della prova. Secondo la Corte di Cassazione le dichiarazioni accusatone, essendo state rese "de relato" da imputati di reati connessi, potevano essere utilizzate quali indizi al fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati, ma era necessario, in assenza di valutazione della fonte diretta, la presenza di riscontri esterni. Nel caso in esame i giudici di mento, pur- valutando attentamente le notizie fornite dei due testimoni oculari - escludendo con motivazione non definibile illogica che esse fossero incompatibili cori la versione del PP e del RE - hanno trascurato di positivo i riscontri alle dichiarazioni dei due collaboranti necessari per ritenere la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi. Inoltre. secondo la sentenza di annullamento, le dichiarazioni dei due collaboranti risultavano non coincidenti su un dato non marginale riguardante la partecipazione e il ruolo di RO PP, ormai definitivamente assolto da tali delitti. Pertanto si imponeva l'annullamento della sentenza sul punto relativo all'omicidio del MO e ai reati connessi, precisando che nel giudizio di rinvio il giudice di merito potrà avvalersi anche della chiamata di correo formulata da PP CE previa verifica della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca.
La Corte di merito, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto provata la responsabilità del GL e del VI in ordine all'omicidio del MO e a reati connessi sulla base delle dichiarazioni di realtà formulate dal collaboranti PP DE e RE ZO, ritenute attendibili sia sotto il profilo intrinseco che quello estrinseco, dovendosi escludere che le stesse fossero frutto di tiri previo accordo dei due collaboranti, tanto più che mancavano elementi che lasciassero desumere interventi manipolatori esterni. Il particolare i due dichiaranti, appartenenti alla stessa associazione criminale del GL e del VI, non potevano aver appreso i fatti se non dai diretti esecutori materiali dell'omicidio, attesa la piena corrispondenza delle dichiarazioni alle accertate modalità esecutive. Inoltre le loro dichiarazioni, oltre ad essere coincidenti sui punti essenziali, avevano trovato ampio riscontro nelle risultanze autoptiche (numero dei colpi, localizzazione delle lesioni, anni adoperate, ecc.). A superare ogni dubbio, tali dichiarazioni avevano trovato ulteriore riscontro nella chiamata di correo formulata da PP CE - esaminato nel giudizio di rinvio in quanto referente di RE ZO - il quale, dopo aver ripercorso dettagliatamente tutte le fasi dell'omicidio, aveva riferito modalità esecutive perfettamente identiche a quelle riferite dai due precedenti dichiaranti, indicando gli autori materiali dell'omicidio ( GL, VI, RO e lui stesso) e precisando il duplice movente, costituito dal fatto che il MO era stato ritenuto l'autore dell'omicidio di RE NO, nonché dalla circostanza che lo stesso si era dato al commercio della droga, invadendo il settore di competenza del VI. La chiamata di correo di PP CE, ritenuto intrinsecamente attendibile in base al criteri più volte richiamati (disinteresse, spontaneità, coerenza del racconto, mancanza di odio o rancore nei confronti degli accusati, sua completa dissociazione dal sodalizio, ecc.), veniva considerata credibile anche perché lo stesso aveva aggiunto alle precedenti dichiarazioni dei due collaboranti particolari inediti, che potevano essere noti solo a chi avesse partecipato direttamente all'omicidio. D'altra parte, secondo la Corte di merito, le dichiarazioni dei collaboranti non erano in contrasto con quelle rese dal testi oculari GA e NC, i quali, avendo assistito alla scena dell'omicidio di sfuggita a bordo della loro autovettura, non erano grado di riferire particolari con esattezza i particolari riferibili al numero dei killer e alla loro corporatura. Anche le divergenze in merito al tipo di autovettura adoperata per la commissione dell'omicidio e alla partecipazione del RO venivano superate dalla Corte di merito sia in considerazione del fatto che PP DE, non avendo partecipato all'omicidio, poteva non ricordare il tipo di autovettura adoperata dagli esecutori materiali secondo il racconto fattogli dal GL, sia in considerazione del fatto che, come, ha chiarito in precedenza, il RE, pur collaborando, tendeva a omettere o a sminuire l'attività illecita del RO, suo stretto parente. D'altra parte, secondo la Corte di merito, la chiamata di correo formulata da PP CE anche nei confronti del RO non lasciava alcun dubbio sulla partecipazione di quest'ultimo all'omicidio del MO in qualità di conducente della autovettura "Lancia Prisma" da lui rubata a Palermo la LA aveva fatto solo delle deduzioni circa la presenza del RO nella abitazione all'ora dell'omicidio e che la stessa, comunque, non poteva considerarsi una teste affidabile, tenuto conto, come riferito da PP CE, sia dei pessimi rapporti con il marito, sia degli stretti legami extra coniugali intrattenuti dalla stessa con il fratello del RO e con FR Di NO, altro associato al clan del VI. Pertanto, secondo la Corte di merito, il GL e il VI dovevano essere dichiarati colpevoli anche dei delitti di omicidio in danno del MO, del tentato omicidio in danno del OP e dei reati connessi relativi alle armi e condannati, ritenuta la continuazione con gli altri reati per i quali era già stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi nove per il GL e di un anno per il VI, oltre alle pene accessorie consequenziali. Con il primo motivo di ricorso il difensore del GL ha dedotto la violazione dell'art.192 co. 2 e 3 c.p.p. sul rilievo che la dichiarazione resa "de relato " da PP DE non poteva costituire fonte di convincimento sia perché imprecisa e in contraddizione coli le altre dichiarazioni, sia perché priva di riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità, tanto più che tali riscontri non potevano essere individuati nelle dichiarazioni rese da altri dite soggetti accusati di gravissimi crimini e in cerca di uno sconto di pena. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto che la Corte di merito, in considerazione della giovane età dell'imputato, avrebbe dovuto ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Con i motivi di ricorso presentati dal difensore del VI (identici a quelli sottoscritti dall'imputato) si deduce in primo luogo la violazione dell'art. 192 c.p.p. sul rilievo che la chiamata di correo di PP CE e le precedenti dichiarazioni di realtà formulate da PP DE e RE ZO, oltre a non aver superato il vaglio della attendibilità intrinseca, erano prive di riscontri idonei a confermare l'attendibilità, tanto più che non erano stati indicati riscontri individualizzati nei confronti del ricorrente e che tutte le dichiarazioni erano in contraddizione tra loro sui punti rilevanti quali il tipo di autovettura adoperata per la commissione dell'omicidio e la partecipazione del RO all'omicidio. In particolare il difensore ha rilevato che già nella genesi delle fonti poste a base del convincimento dei giudici era insita la prova della inattendibilità dei dichiaranti e della mancanza di autonomia e di spontaneità delle dichiarazioni accusatone, tenuto conto che il RE e PP CE, diventati collaboranti in un momento successivo, avendo assistito alle varie fasi del processo, avevano subito l'influenza delle precedenti dichiarazioni rese dal collaborante PP DE. Inoltre il difensore, dopo aver ripercorso tutte le dichiarazioni di PP CE anche con riferimento al primo tentativo di omicidio in danno del MO, evidenziando volta per volta alcune contraddizioni insite nel racconto, ha dedotto la globale inaffidabilità del chiamante, tanto più che lo stesso era animato da rancore e da odio nel confronti del VI, in quanto questi era ritenuto responsabile della morte di alcuni suoi amici e aveva fatto una soffiata ai Carabinieri per farlo arrestare. Secondo il difensore le dichiarazioni accusatone erano inattendibili anche in relazione al movente, tenuto conto che i collaboranti avevano indicato moventi diversi. Illogica doveva ritenersi anche l'affermazione che il ritrovamento della autovettura bruciata adoperata per l'omicidio nella contrada dove abitava il VI costituisse un riscontro individualizzante nei confronti dello stesso, atteso che è assurdo pensare che chi abbia partecipato all'omicidio faccia bruciare l'auto nel terreni di sua pertinenza. Il difensore ha, infine, lamentato la mancata assunzione di prove decisive richieste alle udienze del 19/7/1997 e del 27/7/1997 dirette alla escussione di NE AR presente ai fatti e dei collaboranti BR VA, referente di AR Di IO, che era intervenuto per sedare la falda di AL, RR NO, capo della famiglia di AL, e NA ZO.
Tutti i suddetti motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Invero nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti in tema di valutazione della prova, esaminando in modo specifico tutte le circostanze emerse dagli atti in modo certo e traendo da ciascuna di esse indizi, tutti gravi, presici e concordanti successivamente - operando il collegamento tra i vari indizi, - è pervenuta al convincimento in ordine alla responsabilità dei predetti imputati nel pieno rispetto dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p.. Come già detto, al sensi dell'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p., la chiamata di correo e le dichiarazioni di realtà
rese da persone imputate di reati collegati, se precise e circostanziate, ben possono costituire fonte di convincimemto nel ordine alla responsabilità, qualora le stesse abbiano trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che tale riscontro esterno di natura diretta o logica, idoneo a confermare l'attendibilità dei dichiaranti, può essere anche costituito dai riscontri reciproci desunti dalla convergenza delle stesse dichiarazioni, rese in piena autonomia, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze. Ciò premesso, va rilevato che sul punto relativo alla responsabilità la Corte di merito, in piena aderenza al principio dettati nella sentenza di annullamento, dopo aver valutato correttamente l'attendibilità intrinseca dei due collaboranti RE ZO e PP DE sulla base di criteri consolidati, ha fondato il proprio convincimento sulle loro dichiarazioni, che, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, hanno trovato ulteriore riscontro a numerosi elementi esterni di indubbia rilevanza, peraltro tra loro raccordati in modo logico sulla base di un duplice accertato movente. In particolare la Corte di merito ha indicato in positivo i riscontri estremi alle due dichiarazioni di reità, ripercorrendo in modo analitico le varie fasi dell'omicidio e rilevando con dovizia di particolari la sostanziale coincidenza delle due dichiarazioni, il cui contenuto non poteva che essere stato riferito al due collaboranti dal diretti partecipanti all'omicidio, attesa la sua corrispondenza alle modalità esecutive e alle risultanze autoptiche (armi adoperate, numero dei colpi, parti del corpo attinte, ecc.). Inoltre, al fine di fugare ogni dubbio, la Corte di merito ha indicato l'ulteriore riscontro costituito dalla chiamata di correo di PP CE (già condannato con sentenza definitiva per lo stesso omicidio ed esaminato in sede di rinvio quale referente del collaborante RE), il quale, avendo partecipato all'omicidio come esecutore materiale, ha riferito in modo preciso e dettagliato circa i ruoli svolti dal GL, dal VI e dal RO nella commissione del crimine. Tale chiamata di OR giustamente è stata ritenuta credibile dal giudice di merito sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, sia per la sostanziale coincidenza con le precedenti dichiarazioni rese dai due collaboranti e con le altre risultanze processuali riguardanti le modalità esecutive e l'esame autoptico, sia per il fatto che da detta chiamata di correo erano emersi particolari inediti, che potevano essere riferiti solo da persona direttamente coinvolta nella commissione dell'omicidio. Nè la credibilità del collaborante può essere scalfita sotto il profilo intrinseco dalla circostanza, affermata nel ricorso, che PP CE nutrisse risentimento e rancore nei confronti del VI, tenuto conto che a tal proposito la Corte di merito ha escluso che ricorresse una tale evenienza, tanto più che il collaborante e il VI erano accomunati coincidenti, facendo parte della stessa associazione criminale.
Quanto al vizio rilevabile, secondo il difensore, nella genesi delle fonti, è sufficiente rilevare che a tal proposito la Corte di merito ha attentamente valutato tale aspetto, escludendo che vi fossero stati accordi manipolatori da parte dei tre collaboranti. Infatti l'autorità e la spontaneità delle dichiarazioni sono state desunte in modo corretto dalla Corte di merito sul rilievo che i collaboranti avevano riferito i fatti a loro conoscenza, sia arricchendo di particolari inediti episodi delittuosi già conosciuti, sia introducendo nel loro racconto fatti nuovi ignorati fino ad allora dagli inquirenti.
Anche in relazione alla partecipazione del NE all'omicidio (ormai assolto in modo definitivo per la mancata impugnazione del P.G. sul punto), la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alle divergenze insorte tra le dichiarazioni dei collaboranti e dei testi, superandole coli argomentazioni di censura in questa, sede. In particolare di natura logica non suscettibile la Corte di merito ha superato le limite di motivazione della sentenza annullata, chiarendo la ragione per la quale non potevano considerarsi attendibili le dichiarazioni rese sul punto dal collaborante RE e dalla teste LA, di guisa che il relativo motivo di ricorso, diretto a sminuire la credibilità degli altri due collaboranti, deve considerarsi inammissibile, in quanto diretto alla rivalutazione di elementi di fatto già correttamente esaminati nella sentenza impugnata. Analogo discorso va fatto in relazione alle dedotte discrasie riguardanti le dichiarazioni dei dite testi oculari GA e NC, tanto più che le divergenze in relazione a tali dichiarazioni erano già state superate con la precedente motivazione della sentenza annullata non definita illogica dalla Corte di Cassazione. Nè le altre censure mosse dai ricorrenti sono idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dalla Corte di merito, tanto più che le stesse specie quelle relative a un precedente tentativo di omicidio in danno del MO non oggetto del presente processo e quelle relative alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti in ordine al tipo di autovettura adoperata nella commissione dell'omicidio - sono al limite della ammissibilità, essendo dirette alla valutazione di elementi irrilevanti o di elementi già correttamente esaminati nella sentenza impugnata.
Quanto alla censura relativa alla duplicità del movente, è sufficiente rilevare che la diversità del movente non incide minimamente sull'impianto accusatorio, sia perché i vari moventi indicati non si pongono in contrasto tra loro, sia perché la responsabilità degli imputati non è stata desunta in modo determinante dal movente, ma da una pluralità di altri elementi gravi, precisi e concordanti idonei per la loro rilevanza a legittimare il convincimento in ordine alla responsabilità di ambedue i ricorrenti.
Infine deve ritenersi inammissibile il motivo con il quale il difensore del VI ha lamentato la mancata assunzione di prove decisive riguardanti l'escussione della teste NE e di altri collaboranti indicati nelle persone di VA BR, AR Di IO e NO RR.
Invero - a parte la considerazione che, al sensi dell'art. 603 c.p.p., in sede di appello la rinnovazione della istruzione dibattimentale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che la dispone di ufficio solo se la ritenga assolutamente necessaria o su richiesta di parte solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti - va rilevato che nel caso di specie la richiesta appare del tutto generica, atteso che nel motivo di ricorso non è stato specificato sotto quale profilo le prove, delle quali è stata richiesta l'ammissione, sarebbero state decisive al fine dell'accertamento dei fatti.
D'altra parte nel caso di specie correttamente la Corte di merito ha disatteso sul punto la richiesta di rinnovazione del dibattimento, tanto più che a seguito della intervenuta collaborazione del coimputato PP CE il quadro probatorio, già sufficientemente delineato in precedenza, aveva acquisito i contorni di una tranquillante certezza in ordine alla responsabilità dei due imputati anche per l'omicidio del MO e per i reati connessi.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dei due imputati, la sentenza impugnata non merita sul punto alcuna censura. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il secondo motivo del GL, con il quale si deduce che la Corte di merito, nell'effettuare il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., avrebbe dovuto ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti in considerazione della giovane età dell'imputato.
Invero - a parte la genericità del motivo e a parte la considerazione che tale punto non costituisce oggetto della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, essendo risultato dal dispositivo di detta sentenza che in relazione alle attenuanti generiche l'annullamento è stato limitato alle sole posizioni del RO e del PP - è assorbente nel caso di specie la circostanza che al GL non sono state mai riconosciute - nè con la sentenza di primo grado, ne' con la sentenza di secondo grado in parte annullata - le attenuanti generiche, di guisa che giustamente la Corte di merito non ha proceduto ad alcun giudizio di comparazione, mancando uno degli elementi da comparare e, cioè, il riconoscimento delle attenuanti generiche. D'altra parte dal contesto della motivazione si evince che, seppur implicitamente, la Corte di merito, anche richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., ha valutato le condotte dell'imputato in termini di estrema gravità, tenuto conto della sua condanna per ben cinque omicidi e reati connessi, di guisa che non può essere censurato in questa sede il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito, essendo precluso al giudice di legittimità interferire nella sfera discrezionale riservata dalla legge al giudice di merito.
Pertanto tutti i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1998