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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2024, n. 29243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29243 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettetsertite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29243 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/05/2024 Letta la requisitoria del dott. Francesca Costantini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di RA SI. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione SI, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato, in assenza di considerazione sia per i progressi trattamentali di cui alle relazioni allegate, sia per la proposta di attività di volontariato, del tutto svalutata, quale strumento riabilitativo in luogo di quella lavorativa. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva ( evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 - dep. 16/04/2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). E' stato anche affermato che l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). Infine, si è rilevato che per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, nell'escludere l'affidamento in prova al servizio sociale (e vieppiù la semilibertà), ha fatto esclusivo riferimento alla mancanza di «sistemazioni e prospettive concernenti fisiologiche attività lavorative solidaristiche e riparative che possano in concreto reputarsi complessivamente appropriate e sufficienti - per la loro natura, consistenza ed articolazione - all'integrazione del regime precettivo trattamentale che definisce la strumentalità socio-riabilitativa di tale misura alternativa alla carcerazione». Ha, inoltre, ritenuto non adeguato lo svolgimento di "una mera attività di volontariato di poche ore al giorno». E ciò, dopo avere dato atto che, in base alle ultime informazioni all'esito di osservazione penitenziaria, SI «pare adesso avviato ad un percorso di riflessione "finalmente sentita e significativa", atteso che egli ha gradualmente iniziato a riconoscere come il suo temperamento superficiale e di "faciloneria" lo abbia indotto a sottovalutare la criticità delle situazioni in cui versava, focalizzando le proprie responsabilità personali rispetto ai fatti commessi e sviluppando sensi di vergogna rispetto agli argomenti che in precedenza minimizzava (cfr. relazione in data 16.01.2023 dei competenti servizi educativi presso la Casa circondariale di Prato)». Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali - anche considerati il carattere risalente dei reati di cui alle sei condanne in espiazione (commessi dal 1993 al 2012) e dei precedenti giudiziari (riferiti all'anno 2016), nonché le condizioni economiche non disagiate del condannato (proprietario di svariati immobili attualmente in locazione, i cui proventi gli assicurano autosufficienza economica) - a fronte dei notevoli progressi trattamentali rimarcati, la prospettata attività di volontariato (da svolgere alle dipendenze dell'ente Associazione La Pira di Prato, presso la c.d. mensa dei poveri, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.30) debba ritenersi non adeguata in funzione socio-riabilitativa. E soprattutto non svolge una più puntuale analisi del programma proposto e, se del caso, una critica più specifica. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.
lettetsertite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29243 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/05/2024 Letta la requisitoria del dott. Francesca Costantini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di RA SI. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione SI, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato, in assenza di considerazione sia per i progressi trattamentali di cui alle relazioni allegate, sia per la proposta di attività di volontariato, del tutto svalutata, quale strumento riabilitativo in luogo di quella lavorativa. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva ( evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 - dep. 16/04/2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). E' stato anche affermato che l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). Infine, si è rilevato che per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, nell'escludere l'affidamento in prova al servizio sociale (e vieppiù la semilibertà), ha fatto esclusivo riferimento alla mancanza di «sistemazioni e prospettive concernenti fisiologiche attività lavorative solidaristiche e riparative che possano in concreto reputarsi complessivamente appropriate e sufficienti - per la loro natura, consistenza ed articolazione - all'integrazione del regime precettivo trattamentale che definisce la strumentalità socio-riabilitativa di tale misura alternativa alla carcerazione». Ha, inoltre, ritenuto non adeguato lo svolgimento di "una mera attività di volontariato di poche ore al giorno». E ciò, dopo avere dato atto che, in base alle ultime informazioni all'esito di osservazione penitenziaria, SI «pare adesso avviato ad un percorso di riflessione "finalmente sentita e significativa", atteso che egli ha gradualmente iniziato a riconoscere come il suo temperamento superficiale e di "faciloneria" lo abbia indotto a sottovalutare la criticità delle situazioni in cui versava, focalizzando le proprie responsabilità personali rispetto ai fatti commessi e sviluppando sensi di vergogna rispetto agli argomenti che in precedenza minimizzava (cfr. relazione in data 16.01.2023 dei competenti servizi educativi presso la Casa circondariale di Prato)». Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali - anche considerati il carattere risalente dei reati di cui alle sei condanne in espiazione (commessi dal 1993 al 2012) e dei precedenti giudiziari (riferiti all'anno 2016), nonché le condizioni economiche non disagiate del condannato (proprietario di svariati immobili attualmente in locazione, i cui proventi gli assicurano autosufficienza economica) - a fronte dei notevoli progressi trattamentali rimarcati, la prospettata attività di volontariato (da svolgere alle dipendenze dell'ente Associazione La Pira di Prato, presso la c.d. mensa dei poveri, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.30) debba ritenersi non adeguata in funzione socio-riabilitativa. E soprattutto non svolge una più puntuale analisi del programma proposto e, se del caso, una critica più specifica. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.