Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
L'abrogazione dell'art. 3 lett. q) del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 - che prevedeva l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti giudiziari dichiarativi del fallimento, di omologazione del concordato fallimentare, di chiusura del fallimento e di riabilitazione del fallito - disposta dall'art. 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 con decorrenza dall'1 gennaio 2008, deve applicarsi anche ai fallimenti chiusi in data anteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2009, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 11/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere N. 3416
Dott. CAPOZZI Raffaele rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 22353/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG RI N. IL 30/09/1965;
avverso l'ordinanza n. 85/2009 TRIBUNALE di FERRARA, del 22/04/2009;
letta la relazione fetta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22.4.09 il Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da IG ZI, intesa ad ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza di fallimento n. 713/1988, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena.
Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito dell'abolizione dell'istituto della riabilitazione dei falliti, disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il fallito poteva essere assimilato in ogni caso al fallito riabilitato, si che era da escludere ormai l'annotazione della sentenza di fallimento nel certificato civile del casellario giudiziale, di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 26, recante il testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale.
L'abolizione dell'istituto della riabilitazione non comportava tuttavia la mancata iscrizione delle sentenze di fallimento, come si evinceva dal disposto del citato D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, lett. q); ed invero ai sensi dell'art. 5, lett. i), ripetuto D.P.R. l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza di fallimento era prevista solo in caso di revoca del fallimento;
pertanto, in forza delle norme contenute nel D.P.R. n. 313 del 2002, citati artt. 3 e 5, nel casellario del solo fallito non riabilitato ne' riabilitabile non era possibile eliminare l'annotazione della sentenza di fallimento. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione IG ZI per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso: - inosservanza od erronea applicazione del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 128:
il Tribunale di Ferrara aveva erroneamente interpretato la norma di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 128, il quale aveva introdotto l'istituto della esdebitazione del fallito, espungendo dall'ordinamento giuridico sia l'istituto della riabilitazione civile, sia il registro dei falliti.
Secondo la disciplina previgente le sentenze dichiarative di fallimento venivano iscritte nel casellario giudiziale e tali iscrizioni venivano eliminate solo quando il fallimento veniva revocato con provvedimento definitivo (D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, art. 3, lett. q) e art. 5, lett. i), recante il testo unico delle norme sul casellario giudiziale).
L'istituto della esdebitazione era stato previsto non solo per le procedure di fallimento iniziate dopo il 16.7.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, ma anche a quelle precedenti a tale data e, per le procedure pendenti al 16.7.06 e già chiuse al 1.1.08, data di entrata in vigore del D.Lgs. correttivo 12 settembre 2007, n. 169, era stato previsto il termine di un anno decorrente dal 1.1.08 per proporre domanda di esdebitazione. Sussisteva quindi una evidente disparità di trattamento fra soggetti dichiarati falliti dopo la riforma, di cui al citato D.Lgs. n. 5 del 2006 ed i soggetti, quale esso ricorrente, dichiarati falliti prima di tale riforma, in quanto la loro sentenza di fallimento permaneva iscritta nel casellario giudiziale, trattandosi di soggetti falliti nei cui confronti non era consentita ne' la riabilitazione, ne' la esdebitazione.
Occorreva poi tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 27.2.08, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con il citato D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, concernenti rispettivamente il pubblico registro dei falliti e gli effetti della riabilitazione, essendo stati ritenuti istituti che, in modo del tutto irragionevole, facevano perdurare le incapacità personali derivanti al fallito oltre la chiusura della procedura concursuale, mentre invece la chiusura del fallimento avrebbe dovuto comportare l'automatica interruzione di ogni incapacità civile del fallito.
L'ordinanza impugnata aveva respinto la sua istanza sulla base di due norme di legge (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, lett. q) e art. 5, lett. i)), che erano state ormai abrogate, ma solo per i fallimenti pendenti al 1.1.08 e per i fallimenti ed i concordati aperti successivamente a detta data;
pertanto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, di cui sopra, una simile sperequazione fra i soggetti dichiarati falliti prima e dopo tale data non era più giustificata.
In caso contrario era da eccepire l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, lett. q) e art. 5, lett. i) nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, introduttivo dell'istituto dell'esdebitazione, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il ricorso proposto da IG ZI è fondato. Il mancato coordinamento fra il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle norme in materia di casellario giudiziale ed il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attuativo della riforma della disciplina delle procedure concursuali, nonché del successivo D.Lgs. rettificativo 12 settembre 2007, n. 169, deve trovare una soluzione a livello interpretativo, secondo una prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata, idonea ad eliminare le disparità di trattamento enunciate dal ricorrente e che effettivamente sussistono.
Invero l'imprenditore dichiarato fallito, se il suo fallimento è stato chiuso prima del 16.7.06, data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non può più accedere alla riabilitazione, essendo stata quest'ultima figura sostituita, ad opera del citato D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 128, dall'istituto della esdebitazione.
È vero poi che il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, lett. q), secondo cui sono iscrivibili nel casellario giudiziale i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
quelli di omologazione del concordato fallimentare;
quelli di chiusura del fallimento e quelli di riabilitazione del fallito, è stato abrogato dal successivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art.21, comma 1, lett. a) a decorrere dal 1.1.08; è altresì vero che il citato D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, lett. i), secondo cui sono eliminate le iscrizioni nel casellario giudiziale relative ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, purché il fallimento sia revocato con provvedimento definitivo, è stato abrogato dal D.Lgs.12 settembre 2007, n. 169, art. 21, comma 1, lett. b), a decorrere dal 1.1.08.
Tuttavia in entrambi i casi il citato D.Lgs. n. 169 del 2007, art.22, comma 2 espressamente dispone che dette abrogazioni si applicano solo alle procedure concursuali pendenti al 1.1.08, nonché a quelle aperte successivamente a tale ultima data.
Pertanto sarebbero da ritenere ancora vigenti le iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze dichiarative dei fallimenti chiusi anteriormente al 1.1.08, com'è quello dell'odierno ricorrente, chiuso per insufficienza di attivo in data 26.10.89; e tratterebbesi di iscrizioni non più giuridicamente eliminabili, almeno sotto l'aspetto della riabilitazione del fallito, che non può più ormai avere luogo. Trattasi di lettura delle norme vigenti non condivisibile, in quanto non tiene conto della sopravvenuta impossibilità del fallito di ottenere la riabilitazione, si che appare preferibile una lettura delle norme anzidette costituzionalmente orientata ed in linea con gli insegnamenti contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 27.2.08, da ritenere applicabile alla specie, siccome intervenuta in epoca successiva all'emanazione del citato D.Lgs. n. 169 del 2007. Con la sentenza anzidetto la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt.50 e 142, concernenti rispettivamente il pubblico registro dei falliti e gli effetti della riabilitazione nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto ponevano a carico del fallito alcune incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento che si protraevano anche oltre la chiusura della procedura concursuale, in tal modo violando l'art. 3 Cost., trattandosi di incapacità a carattere genericamente sanzionatorio non correlate alla protezione di interessi meritevoli di tutela.
È peraltro noto che il registro dei falliti, previsto dalla L. Fall., art. 50 presso i singoli Tribunali, non ha mai avuto concreta attuazione, essendosi piuttosto proceduto ad iscrivere un estratto delle singole sentenze di fallimento nel casellario giudiziale, ai sensi dell'ormai abrogato art. 686 c.p.p., si da poter ritenere che, nella prassi, tale ultima iscrizione abbia tenuto luogo del registro dei falliti;
il che costituisce ulteriore argomento per ritenere che la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata possa costituire valido punto di riferimento anche ai fini del presente provvedimento. Va poi aggiunto che le norme di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142 erano state già ritenute lesive dei diritti della persona dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la quale, con numerose pronunce, fra cui la sentenza 23.3.06, VITELLO C/Italia, ricorso n. 77962/01, aveva ritenuto che esse potevano incidere sulla possibilità per il singolo di sviluppare le relazioni col mondo esterno, determinando esse un'ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata del singolo non giustificata da esigenze realmente vitali e quindi incompatibile con i principi democratici, cui sono informate le società contemporanee.
Può pertanto ritenersi che l'abrogazione del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, lett. q),(secondo cui sono iscrivibili nel casellario giudiziale i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare;
quelli di chiusura del fallimento e quelli di riabilitazione del fallito); nonché l'abrogazione del citato D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, lett. i), (secondo cui sono eliminate le iscrizioni nel casellario giudiziale relative ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, purché il fallimento sia revocato con provvedimento definitivo), abrogazioni entrambe disposte dal D.Lgs.12 settembre 2007, n. 169, art. 21, comma 1, lett. a) e b), a decorrere dal 1.1.08, abbiano vigore anche per i fallimenti chiusi in data anteriore a tale ultima data e siano riferibili a tutti gli effetti, disciplinati dal titolo settimo dei citato D.P.R. n. 313 del 2002, concernente i servizi certificativi (cfr. Cass. 1A, 16.10.08 n.
40675, rv. 241561). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, ben potendo questa Corte direttamente provvedere, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), nel senso di ordinare che nel casellario giudiziale venga eliminata l'iscrizione della sentenza, con la quale il ricorrente IG ZI è stato dichiarato fallito.
P.Q.M.
Accoglimento della riserva di cui all'udienza dell'11.11.2009 così decide: la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordina l'eliminazione dai casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza n. 713 del 21.4.1988, dichiarativa del fallimento pronunciato dal Tribunale di Modena nei confronti di IG ZI.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010