CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34594 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE VA nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette la requisitoria del Sost. Proc. Gen. GIULIO ROMANO per l'annullamento con rinvio;
lette la memoria dell'avv. VALERIA MAFFEI che insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 25/11/2022, depositata il 28/11/2022, ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 16 nonies D.L. 8/1991, conv. L. 82/1991 a BE VA dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza del 30/4/2020. 2. Il provvedimento oggetto di ricorso è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza dopo che il competente Magistrato di Sorveglianza, preso atto delle numerose violazioni di cui all'art. 385 cod. pen., aveva disposto la sospensione della misura della detenzione domiciliare. Nello specifico il Tribunale ha fondato la conclusione sulla nota con la quale il Servizio Centrale di Protezione ha riferito che il ricorrente aveva continuato ad allontanarsi da casa per recarsi al lavoro laddove, invece, era stato licenziato e non lo aveva comunicato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34594 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/05/2023 Condotta questa che il Tribunale ha ritenuto essere del tutto ingiustificata e significativa dell'inidoneità della misura a contenere la pericolosità sociale del ricorrente. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e contraddittorietà e/o carenza di motivazione con riferimento alla superficialità dell'istruttoria d'ufficio sulla quale si fonda la conclusione. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale ha considerato come accertata l'interruzione del rapporto di lavoro esclusivamente sulla base dell'annotazione redatta dai Carabinieri nella quale è riportata soltanto una comunicazione telefonica che questi avrebbero ricevuto dal datore di lavoro senza pè1che sia stato effettuato in concreto alcun accertamento sul luogo di lavoro e senza che sia mai stata acquisita alcuna lettera di licenziamento o che vi siano stata modifiche alla documentazione del Centro per l'impiego Abruzzo. Secondo la ricostruzione della difesa, d'altro canto, il datore di lavoro avrebbe telefonato ai Carabinieri solo in quanto vi erano stati degli screzi dovuti ad alcune irregolarità che il ricorrente aveva segnalato al padre dello stesso. 3. In data 8 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con le "-. quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Giulio Romano, ha chiesto che il ricorso accolto e che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. 4. In data 28 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale il difensore, l'avv. Valeria Maffei, ha depositato della documentazione integrativa contente una diffida al datore di lavoro di corrispondere al ricorrente gli emolumenti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla contraddittorietà e carenza della stessa in relazione alla condotta di evasione posta a fondamento della revoca della detenzione donniciliare. La doglianza è fondata. 1.1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso al ricorrente il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 16 nonies L. 8/1991. Ai sensi di tale norma, che richiama la disciplina di cui all'art. 47 ter ord. pen., in caso di violazioni e situazioni di incompatibilità con la prosecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza può disporre la sospensione cautelativa del regime domiciliare in corso, investendo poi il Tribunale di sorvegliarka ai fini 2 2 delle determinazioni a esso attribuite che sono da adottare, a pena di inefficacia di detta sospensione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La decisione che il Tribunale è tenuto a emettere non è qualificabile nei termini della mera convalida del provvedimento interlocutorio emesso cautelativamente dal magistrato di sorveglianza, ma comporta un'ampia ed effettiva verifica in ordine al sopravvenuto venir meno delle condizioni originarie e alle determinazioni da assumere circa la prosecuzione, sostituzione o revoca della misura alternativa. La verifica, pertanto, deve essere effettuata facendo specifico riferimento alle violazioni contestate, da accertare incidentalmente, e tenendo conto di tutte le conoscenze acqtAsite in merito ai comportamenti precedenti e successivi tenuti dal condannato, il tutto inserito in una valutazione complessiva che si confronti con le condizioni richieste per la concessione della misura alternativa. A tale valutazione il Tribunale deve procedere in termini effettivi e della stessa deve dare adeguato e coerente conto con motivazione puntuale (cfr. Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183 - 01). 1.2. Il Tribunale di sorveglianza di Roma non si è uniformato alle disposizioni normative e alle coordinate interpretative indicate In ordine alla sussistenza e consistenza della violazione contestata, la presunta evasione commessa non comunicando di essere stato licenziato, infatti, i giudici della sorveglianza non hanno fornito alcuna motivazione, tanto che dal tenore del provvedimento impugnato non risulta che gli stessi abbiano proceduto alla necessaria valutazione incidentale sul punto. 1.3. In forza delle considerazioni svolte si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 4 maggio 2023 Il ConsiglieTe Estensore
lette la requisitoria del Sost. Proc. Gen. GIULIO ROMANO per l'annullamento con rinvio;
lette la memoria dell'avv. VALERIA MAFFEI che insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 25/11/2022, depositata il 28/11/2022, ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 16 nonies D.L. 8/1991, conv. L. 82/1991 a BE VA dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza del 30/4/2020. 2. Il provvedimento oggetto di ricorso è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza dopo che il competente Magistrato di Sorveglianza, preso atto delle numerose violazioni di cui all'art. 385 cod. pen., aveva disposto la sospensione della misura della detenzione domiciliare. Nello specifico il Tribunale ha fondato la conclusione sulla nota con la quale il Servizio Centrale di Protezione ha riferito che il ricorrente aveva continuato ad allontanarsi da casa per recarsi al lavoro laddove, invece, era stato licenziato e non lo aveva comunicato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34594 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/05/2023 Condotta questa che il Tribunale ha ritenuto essere del tutto ingiustificata e significativa dell'inidoneità della misura a contenere la pericolosità sociale del ricorrente. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e contraddittorietà e/o carenza di motivazione con riferimento alla superficialità dell'istruttoria d'ufficio sulla quale si fonda la conclusione. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale ha considerato come accertata l'interruzione del rapporto di lavoro esclusivamente sulla base dell'annotazione redatta dai Carabinieri nella quale è riportata soltanto una comunicazione telefonica che questi avrebbero ricevuto dal datore di lavoro senza pè1che sia stato effettuato in concreto alcun accertamento sul luogo di lavoro e senza che sia mai stata acquisita alcuna lettera di licenziamento o che vi siano stata modifiche alla documentazione del Centro per l'impiego Abruzzo. Secondo la ricostruzione della difesa, d'altro canto, il datore di lavoro avrebbe telefonato ai Carabinieri solo in quanto vi erano stati degli screzi dovuti ad alcune irregolarità che il ricorrente aveva segnalato al padre dello stesso. 3. In data 8 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con le "-. quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Giulio Romano, ha chiesto che il ricorso accolto e che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. 4. In data 28 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale il difensore, l'avv. Valeria Maffei, ha depositato della documentazione integrativa contente una diffida al datore di lavoro di corrispondere al ricorrente gli emolumenti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla contraddittorietà e carenza della stessa in relazione alla condotta di evasione posta a fondamento della revoca della detenzione donniciliare. La doglianza è fondata. 1.1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso al ricorrente il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 16 nonies L. 8/1991. Ai sensi di tale norma, che richiama la disciplina di cui all'art. 47 ter ord. pen., in caso di violazioni e situazioni di incompatibilità con la prosecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza può disporre la sospensione cautelativa del regime domiciliare in corso, investendo poi il Tribunale di sorvegliarka ai fini 2 2 delle determinazioni a esso attribuite che sono da adottare, a pena di inefficacia di detta sospensione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La decisione che il Tribunale è tenuto a emettere non è qualificabile nei termini della mera convalida del provvedimento interlocutorio emesso cautelativamente dal magistrato di sorveglianza, ma comporta un'ampia ed effettiva verifica in ordine al sopravvenuto venir meno delle condizioni originarie e alle determinazioni da assumere circa la prosecuzione, sostituzione o revoca della misura alternativa. La verifica, pertanto, deve essere effettuata facendo specifico riferimento alle violazioni contestate, da accertare incidentalmente, e tenendo conto di tutte le conoscenze acqtAsite in merito ai comportamenti precedenti e successivi tenuti dal condannato, il tutto inserito in una valutazione complessiva che si confronti con le condizioni richieste per la concessione della misura alternativa. A tale valutazione il Tribunale deve procedere in termini effettivi e della stessa deve dare adeguato e coerente conto con motivazione puntuale (cfr. Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183 - 01). 1.2. Il Tribunale di sorveglianza di Roma non si è uniformato alle disposizioni normative e alle coordinate interpretative indicate In ordine alla sussistenza e consistenza della violazione contestata, la presunta evasione commessa non comunicando di essere stato licenziato, infatti, i giudici della sorveglianza non hanno fornito alcuna motivazione, tanto che dal tenore del provvedimento impugnato non risulta che gli stessi abbiano proceduto alla necessaria valutazione incidentale sul punto. 1.3. In forza delle considerazioni svolte si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 4 maggio 2023 Il ConsiglieTe Estensore