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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il IU Unico ND EL EV ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. 6467/2024) promossa da:
Parte_1
- Avv.ti Maurizio e Francesco Fiore CONTRO
CP_1
- Avv. Livio Caprile MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale titolare della ditta individuale “Repetto Coperture”, conveniva in giudizio Parte_1
, affermando di aver stipulato con quest'ultimo due contratti di appalto aventi ad oggetto CP_2
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria descritti negli atti. L'attore lamentava che il si fosse reso inadempiente in relazione alle prestazioni gravanti sullo CP_2 stesso, non avendo corrisposto il saldo finale, nonostante la totale esecuzione delle opere pattuite;
domandava pertanto la risoluzione per grave inadempimento dei contratti sopraindicati ed il risarcimento dei danni causati da tale condotta inadempiente, oltre alla refusione delle spese sostenute nella procedura di accertamento tecnico preventivo esperita ante causam. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando la quantificazione dei corrispettivi, lamentando vizi esecutivi e ritardi nella consegna dei lavori;
domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della penale contrattuale e al risarcimento dei danni per l'inadempimento.
1) Domanda di risoluzione dei contratti di appalto.
La domanda risolutoria proposta da è fondata e va accolta, poiché sussistono gli Parte_1 estremi per la risoluzione dei contratti di appalto per grave inadempimento di parte convenuta. I presupposti di tale domanda, ai sensi dell'art. 1453 c.c. sono:
– la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, quale è il contratto di appalto stipulato tra le parti, che prevede l'esecuzione di prestazioni reciproche;
– che il soggetto richiedente la risoluzione abbia adempiuto la propria prestazione;
– l'inadempimento della controparte, connotato dai requisiti dell'imputabilità e dalla gravità. Nel caso di specie, la conclusione di due distinti rapporti di appalto è provata. Più specificamente, il primo - relativo alla ristrutturazione dell'abitazione del convenuto - è documentato dai docc. 1 e 2 sottoscritti da entrambe le parti in causa. La conclusione del secondo - avente ad oggetto la realizzazione dell'autorimessa - è pacifica perché non contestata dal convenuto, nonché ricavabile dal preventivo prodotto (doc. 3). Inoltre, l'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'appaltatore emerge dall'istruttoria orale e dalle risultanze della consulenza tecnica disposta nel procedimento per ATP svoltosi ante causam, che ha acclarato, altresì, l'esecuzione di un numero significativo di lavorazioni aggiuntive, la richiesta delle quali da parte del committente è stata oggetto di prova orale. Pertanto, in virtù della consolidata giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), emerge che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio avendo provato la fonte negoziale e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni affidategli ed allegato il mancato adempimento del committente. Il convenuto, viceversa, non ha fornito prova di avere adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento né ha dedotto fatti estintivi o impeditivi della pretesa attorea. In particolare, egli ha eccepito il mancato completamento delle opere contrattuali e la presenza di ritardi significativi nell'esecuzione dei lavori;
tali allegazioni, tuttavia, non trovano alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Ne consegue che le eccezioni sollevate dal committente risultano infondate e non sono idonee a escludere l'imputabilità e la gravità del suo inadempimento, consistente nell'aver omesso di corrispondere all'appaltatore una parte significativa del corrispettivo maturato (circa un terzo del valore delle opere eseguite).
2) Sul quantum dovuto per opere eseguite Con specifico riferimento agli effetti della risoluzione, va ricordato che l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (cfr. Cass. n. 15075/2013). A tal fine, è necessario ricostruire la consistenza dei lavori effettivamente realizzati, l'accettazione delle varianti intervenute in corso d'opera, nonché l'ammontare degli acconti già ricevuti dall'attore. Nel caso di specie, le opere di ristrutturazione dell'abitazione erano state originariamente pattuite per importo complessivo di € 237.400,00 oltre IVA, da cui lo stesso attore ha scorporato € 2.628,00 per cambio di piastrelle. Il corrispettivo delle opere concernenti la realizzazione dell'autorimessa ammontava invece originariamente a 128.900,00 euro, oltre IVA. Inoltre, come già sinteticamente evidenziato nel paragrafo precedente, l'impresa ha dato esecuzione a una parte significativa dei lavori pattuiti, oltre ad aver eseguito una serie consistente di lavorazioni aggiuntive che il committente ha richiesto nel corso del tempo. Sul punto, la stessa consulenza tecnica svolta nel procedimento di ATP ha confermato, che la villa risulta praticamente ultimata e comunque fruibile, mentre l'autorimessa – pur in avanzato stato di realizzazione – non è stata portata a compimento. In particolare, il CTU ha accertato che “i lavori inerenti la villa sono quasi tutti terminati con eccezione di una porzione della pavimentazione esterna;
in ogni caso la villa è abitabile ed il piazzale fruibile. L'autorimessa deve essere ancora terminata e non è fruibile in quanto mancano il getto in cls di completamento della copertura, la posa della guaina impermeabile, i muri perimetrali interni lato intercapedine, la pavimentazione, la posa della terra sopra la copertura, la basculante, la griglia di accesso, la raccolta delle acque meteoriche e l'impianto elettrico”. Il perito ha quantificato le opere eseguite – contrattuali ed extra – in 409.442,62 euro, oltre IVA, di cui euro:
- 223.473,45 oltre IVA, a titolo di opere contrattuali eseguite nell'abitazione;
- 65.128,86 oltre IVA, a titolo di opere extra contrattuali eseguite nell'abitazione;
- 94.656,10, oltre IVA e oltre spese tecniche per 5.066,93 euro, oltre IVA, a titolo di opere contrattuali eseguite nell'autorimessa;
- 20.044,31 oltre IVA e oltre spese tecniche per 1.072,97 euro, oltre IVA, a titolo di opere extra contrattuali eseguite nell'autorimessa. Quanto alle opere extra contrattuali, la prova testimoniale esperita ha dimostrato la loro effettiva richiesta da parte di . Gli operai escussi ( e CP_2 Persona_1 Testimone_1 [...]
, così come il direttore dei lavori, hanno riferito che la quasi totalità delle richieste del Tes_2 committente era avvenuta in loro presenza. Più specificamente:
• per quanto concerne le opere per la realizzazione dell'autorimessa, tutti gli interventi extra risultano pienamente provati, come emerge dalla testimonianza resa dal D.L. sul capitolo di prova n. 5 dedotto da parte attrice. Egli conferma che tutte le lavorazioni di cui al computo metrico prodotto sub doc. 11 da sono state richieste da Pt_1 CP_2
• per quanto riguarda le opere di ristrutturazione dell'abitazione, tutte le opere extra sono parimenti provate, fatta eccezione per la voce relativa ai serramenti della mansarda, non risultando confermata la relativa richiesta del committente (cfr. testimonianze rese sul capitolo di prova n. 20 di parte attrice). Ne deriva, pertanto, che la voce n. 10.6 del computo metrico (allegato alla CTU resa in ATP) non trova giustificazione e il relativo importo pari a 1.034,95 euro va decurtato dal totale dovuto all'appaltatore. Passando ai pagamenti, è pacifico tra le parti che l'impresa ha ricevuto acconti per un importo complessivo pari a 274.600,00 euro, oltre IVA. Pertanto, detratto l'unico importo non riconoscibile relativo ai serramenti della mansarda, il valore delle opere effettivamente da corrispondere all'impresa ammonta a 408.407,67 euro, oltre IVA. Sottratti da tale importo gli acconti già versati, pari a 274.600,00 euro oltre IVA, residua in favore dell'appaltatore un credito di 133.807,67 euro, oltre IVA e interessi legali dalla data della relazione del Ctu al saldo.
3) Sul risarcimento di ulteriori danni. L'attore lamenta, inoltre, un pregiudizio dovuto al mancato utile che avrebbe conseguito eseguendo le opere contrattuali rimaste incompiute;
nonché la perdita di ulteriori occasioni di lavoro nell'anno 2022 e la conseguente riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente. Tale domanda non può essere accolta. Infatti, la pretesa dell'attore è formulata in modo estremamente generico e non è supportata da un quadro probatorio minimo, né quanto all'esistenza del danno né quanto al nesso causale con l'inadempimento del convenuto.
4) Sulle penali Non può trovare accoglimento la domanda del convenuto diretta all'applicazione delle penali contrattuali per ritardo nella consegna dell'opera da parte dell'appaltatore. È condivisibile, infatti, quanto detto dal CTU il quale ha acclarato che: “Non essendoci un Giornale dei lavori, un Verbale di consegna del cantiere, eventuali Verbali di sospensione e ripresa lavori non si è in grado di stabilire una data certa che attesti il completamento dei lavori” (cfr. CTU pag. 30). Ciò trova ulteriore conferma nel fatto:
- che solo l'appalto stipulato per i lavori nell'abitazione prevedeva un'applicazione della penale contrattuale;
- la consistenza delle lavorazioni extra contrattuali ha comportato una dilatazione delle tempistiche originariamente pattuite;
- l'istruttoria orale ha, altresì, dimostrato che il cantiere ha subito plurime sospensioni dovute a condizioni metereologiche avverse (cfr. testimonianze rese sul capitolo di prova n. 49 dedotto da parte attrice).
5) Sul rimborso costi sostenuti dal committente per completamento delle opere Anche tale domanda del convenuto va rigettata poiché non provata. Infatti, fonda la propria pretesa sui docc. 15 e 16 consistenti in due fatture: l'una emessa da una CP_2 ditta terza per l'esecuzione dei lavori asseritamente non eseguiti da;
l'altra emessa per Pt_1
l'acquisto di materiali. Egli, tuttavia, non allega e, tantomeno, dimostra né l'effettivo pagamento di tali importi, né la coincidenza tra quanto fatturato ed eseguito dalla ditta terza e quanto pattuito contrattualmente con l'attore, ma non realizzato dal medesimo. Di ciò non offre nemmeno prova, atteso che l'unico capitolo di prova orale dedotto in tal senso (n. 8 seconda memoria convenuto) è stato dichiarato inammissibile, poiché valutativo e generico. Va considerato infine che la descrizione presente nella fattura sub doc. 15 è generica e non consente di comprendere la natura di quanto richiesto in pagamento dalla ditta terza.
6) Sulla riconsegna materiali e sulla consegna piastrelle Vanno esaminate le domande del convenuto di ritiro dei materiali ancora presenti nel cantiere, nonché la consegna dell'attore allo stesso convenuto di mq 120 di piastrelle presenti ancora nel magazzino dell'impresa. La prima domanda è infondata, in quanto difetta il presupposto dell'inerzia dell'attore dedotto a sostegno della richiesta. Infatti, produce sub doc. 14 una PEC del 14 giugno 2024 con cui sollecitava l'attore a CP_2 provvedere alla rimozione dei materiali, sostenendo che tale comunicazione sarebbe rimasta priva di riscontro. Tuttavia, la documentazione prodotta dall'attore – e segnatamente i documenti nn. 45, 46 e 47 – dimostra che, a seguito della PEC del 14 giugno 2024, , per il tramite del proprio difensore, Pt_1 ha fornito tempestivo e reiterato riscontro, rendendosi disponibile in diverse giornate ad accedere al cantiere per provvedere al ritiro del materiale ancora presente. Non risulta, per contro, che il convenuto abbia dato seguito a tali comunicazioni, indicando ulteriori date o modalità alternative per consentire l'accesso al cantiere. La seconda domanda, invece, va accolta. Infatti, il CTU ha, da un lato, incluso (nella voce 13 dell'allegato 4 alla CTU), il costo delle piastrelle acquistate e, dall'altro, ha accertato che di esse sono stati posati circa mq 456, mentre ulteriori mq 120,96 risultano ancora giacenti nei magazzini della ditta . Pt_1
Pertanto, non sussistono ragioni perché l'impresa trattenga presso di sé il materiale residuo e la richiesta del convenuto di ottenere la consegna dei 120 mq di piastrelle risulta fondata, e va ordinato all'appaltatore di rendere disponibili al committente i suddetti materiali.
7) Sul rimborso delle spese ATP
Va solo parzialmente accolta la domanda attorea di rifusione delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 11137/2022. È principio consolidato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. Cass. 8.6.2017, n. 14268). Nel caso di specie, il procedimento per ATP ante causam è stato acquisito in questo giudizio e la CTU è stata integralmente utilizzata nella presente decisione. Pertanto, il convenuto, prevalentemente soccombente nel merito, deve essere condannato alla rifusione del relativo compenso, come da ordinanza di liquidazione del 12.03.2024. A quanto sopra devono essere aggiunte le ulteriori voci richieste dall'attore a titolo di compenso del CTP e di spese legali sostenute nella procedura. L'attore ha fornito prova documentale di tali somme, avendo prodotto le copie delle fatture relative, per gli importi rispettivamente di 4.151,60 euro per il Ctp e di 406,50 euro per esborsi e di 3.827,00 euro per compensi del difensore.
8) Spese legali di questa fase. Pur considerando l'accoglimento della domanda di restituzione delle piastrelle, la soccombenza resta quasi esclusivamente a carico del e quindi le spese di lite dell'attore sono poste a suo carico CP_2 nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base degli importi effettivamente riconosciuti.
PQM
DICHIARA RISOLTI i contratti di appalto per cui è causa per grave inadempimento del convenuto. NA a restituire a 120 mq di piastrelle ancora nella sua Parte_1 CP_2 disponibilità. NA al pagamento in favore di : CP_2 Parte_1
- di 133.807,67 euro, oltre IVA e interessi legali dal 11/3/24 al saldo.
- delle spese di lite di questa fase di merito, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, e in 759,00 euro per esborsi.
- delle spese di CTU come già liquidate in quella sede, oltre a quelle di Ctp e legali della fase di ATP, quantificate nella motivazione. RIGETTA per il resto tutte le altre domande svolte reciprocamente tra le parti.
Genova, 2/12/25
Il IU ND EL EV