Sentenza 23 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato "per relationem" al contenuto del verbale di sequestro allorché quest'ultimo contenga tutti gli elementi idonei a identificare l'ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di convalida rinvii con chiarezza all'atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l'adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2001, n. 43285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43285 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 23/10/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 3018
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 22003/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NOLA nel procedimento a carico di AR UA n. a Sant'Anastasia il 28 luglio 1951
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in sede di riesame del 3 maggio 2001
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per richiesta di rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in sede di riesame, emessa il 3 maggio 2001, con la quale veniva annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio, eseguito dalla Guardia di NZ il 3 aprile 2001 e convalidato dal P.M. il 4 successivo, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 253 e 125 c.p.p. e dell'art. 324 c.p.p., poiché il decreto di convalida era motivato "per relationem" con riferimento all'epoca ed al luogo del commesso reato ed alle ragioni probatorie, che giustificavano il sequestro, espressamente richiamate nel provvedimento di convalida, nel quale erano indicati pure gli articoli di legge violati in relazione ai reati commessi. Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Appare opportuno riassumere e riportare i vari atti giudiziali, compulsabili da questa Corte, poiché è stato dedotto un vizio procedurale.
In data 3 aprile 2001 la Guardia di NZ Compagnia di Pomigliano d'Arco in seguito ad attività ispettiva procedeva al sequestro di "fatture di acquisto e vendita, relative agli anni 1996, 1997 e 1998, costituenti fonti di prova analiticamente elencate in n. 82 fogli allegati al presente atto" e di "un memoriale di n. 24 pagine, rinvenuto presso l'abitazione del rappresentante legale 'pro tempore' della Older 94 s.r.l., sig. TA SQ, a firma di tale DI LI, amministratore di fatto della società i Mercanti s.a.s. e Yaga s.r.l., nel quale sono descritte minuziosamente operazioni commerciali intrattenute tra le sue società e la Bernardi s.p.a... Le operazioni commerciali descritte nel memoriale si incentrano su false fatturazioni di acconti e/o sovrafatturazioni di merce. In tale contesto, dalla fine del 1996 sarebbe entrata a far parte anche la Older 94 s.r.l.".
Evidenziava che AM SQ, rappresentante "pro tempore" della Older 94 s.r.l., si era reso responsabile dei reati previsti e puniti dagli artt. 2 e 8 "D.lgs 10.03.2000 n. 74 per aver presentato le dichiarazioni I.V.A. e dei redditi fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché di aver emesso fatture per operazioni inesistenti".
Si dava atto nel predetto verbale di aver consegnato copia del verbale a D'IC LG, nella sua qualità di rappresentante legale della Older 94 s.r.l., di averla resa edotta prima di procedere al sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia, di aver apposto i sigilli agli atti sequestrati, custoditi presso gli uffici del Comune, procedendo a far sottoscrivere il verbale alla predetta.
Nel decreto di convalida del 4 aprile 2001 si indicano le generalità dell'indagato (AM SQ), il reato per cui si procede (artt. 2 e 8 D.lvo. 74/000) e si afferma che è stato "esaminato il verbale trasmesso in data 4.4.01 relativo al sequestro documentale effettuato il 3.04.01 a carico dell'indagato quale legale rapp.te della Older 94 s.r.l. da parte della GdF Pomigliano US. Rif. 311/AG/10960 del 3/4/01".
Effettuata la trascrizione di ampi stralci, rilevanti ai fini della decisione, di questi due atti, occorre evidenziare che uniforme giurisprudenza di questa Corte, citata dal ricorrente (vedi Cass. sez. 3^ 12 ottobre 2000 n. sez. 3197) ritiene legittima la motivazione "per relationem" del provvedimento di sequestro, purché quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato in modo da poterne controllare (sia pure esaminando un provvedimento diverso) la congruenza, la logicità e, quindi la legittimità. Inoltre uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene insussistente un obbligo di puntuale motivazione ove le ragioni accolte dal P.M. non si discostino da indicazioni della polizia giudiziaria (Cass. sez. 3^ 23 agosto 1994 n. 2015, Lozicka rv. 1987890) ed integrabili fra loro i due provvedimenti, perché entrambi cogniti all'indagato, sicché si è adempiuto all'obbligo motivazionale, sebbene la pubblica accusa farebbe bene a procedere ad una motivazione adeguata per l'obbligo ad essa incombente e per escludere strumentali censure, a volte accolte da qualche Tribunale.
Infatti dal verbale di sequestro si evince la data di commissione dei fatti, il luogo, le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione del provvedimento, le condotte tenute dall'indagato, la loro illiceità, e la pertinenzialità dei beni oggetti di sequestro, anche partitamente indicati in allegati, sicché si era adempiuto all'obbligo motivazionale, onde era pure azionabile il potere integrativo del Tribunale in sede di riesame. Ed invero, costituiscono, invece, differenti accertamenti in fatto preclusi al giudice di legittimità e valutazioni in diritto, solamente accennate per non invadere il potere decisorio del Tribunale in sede di riesame, quelli relativi all'individuazione nell'indagato del soggetto responsabile, quale legale rappresentante all'epoca dei fatti, alla continuità normativa fra le ipotesi di cui alla legge n. 516 del 1982 previste all'art.4 lett. f) per l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti in dichiarazioni dei redditi ed all'art. 4 lett. d) per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, applicabili alla fattispecie, con il decreto legislativo n. 74 del 2000, in quanto il frettoloso P.M. non si è accorto che per fatti accaduti dal 1996 al 1998 è stata contestata una normativa entrata in vigore nel 2000, sicché si pone un problema di successione delle leggi nel tempo, risolto dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 7 novembre 2000 n. 27, Di Mauro ed altro rv. 217031) ed alla natura pertinenziale delle cose sequestrate.
Peraltro, in aderenza ad un orientamento di questa Corte, cui il collegio accede (cfr. fra tante Cass. sez. 3^ c.c. 20 settembre 2000, Pedalino non massimata cui adde Cass. sez. 1^ 31 gennaio 2001 n. 3817, Corso rv. 218168), non si può escludere la possibilità del Tribunale di riesame di integrare la motivazione del decreto di convalida ovvero di sequestro (cfr. Cass. sez. 1^ 23 giugno 1997 n. 3843, Taddia rv. 207856; Cass. sez. 5^ 29 aprile 1997 n. 1202, Simeti ed altri, rv. 207395).
Infatti detta possibilità di integrazione deriva dal combinato disposto degli artt. 324 settimo comma e 309 nono comma c.p.p., da ragioni di economia processuale, giacché sarebbe del tutto inutile annullare un provvedimento per difetto di motivazione, quando il P.M. o il G.i.p., nel caso del sequestro preventivo, ancor prima di procedere alla restituzione o contestualmente, possono emetterne un altro sugli stessi beni perché il provvedimento di annullamento sarebbe fondato su un "vizio processuale" (Cass. sez. un. 22 febbraio 1993, Lucchetta quale obiter dictum), da principi pacifici per ogni gravame nel merito, in base ai quali al giudice dell'impugnazione è imposto di integrare la motivazione carente senza restituire gli atti a quello che ha emesso il provvedimento, ed, ora, in attuazione del novellato art. 111 Cost., che richiede la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, sicché, persino, un'interpretazione adeguatrice convalida il dettato legislativo. Non ignora il collegio il contrasto, esistente nella giurisprudenza di questa Corte, circa i limiti al potere di integrazione del Tribunale in sede di riesame, riassunto nell'ordinanza n. 101 del 1996 della Corte Costituzionale, il cui valore è solo quello di un precedente autorevole, tanto più che contiene una dichiarazione di inammissibilità non nel merito, perché il Tribunale di Catanzaro aveva sottoposto "un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice", sconoscendo la costante giurisprudenza della Consulta sul tema.
Infatti il collegio, confortato da varie pronunce delle sezioni unite, ritiene che esista il potere del Tribunale in sede di riesame di fornire una diversa qualificazione giuridica ai fatti descritti, nella fattispecie richiamati "per relationem" con riguardo al verbale di sequestro probatorio operato dalla Guardia di NZ (cfr. Cass. sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16, Di Francesco rv. 205617 in tema delle più invasive misure cautelari personali relative a diritti fondamentali e non solo costituzionali condizionati quali la proprietà e l'iniziativa economica privata Cass. sez. 2^ 6 aprile 1998 n. 1827, Spagnuolo rv. 210337). Inoltre deve ribadirsi la possibilità di integrazione reciproca fra le ordinanze del G.i.p. o il decreto di convalida del P.M., ed i provvedimenti impugnati e l'ordinanza del Tribunale in sede di riesame (Cass. sez. un. 3 luglio 1996 n. 7. Moni rv. 205257 sempre in tema di misure cautelari personali, ma espressione di un principio generale in tema di impugnazioni come quello del potere di qualificare giuridicamente in maniera differente i fatti). I difformi orientamenti di questo giudice di legittimità sia in ordine alla possibilità o meno del Tribunale del riesame di integrare la mancata indicazione, nel provvedimento del P.M., del reato per cui si procede (cfr. nel senso accolto in sentenza Cass. sez. 1^ 23 giugno 1997 n. 3848, Taddia rv. 207856 cui adde Cass. sez. 3^ 19 giugno 2000 n. 1807, Terenzoni contra Cass. sez. 1^ 18 giugno 1997 n. 2925, P.G. Palermo in proc. D'Alessandro rv. 207743) sia circa la possibilità o meno di procedere ad una differente qualificazione giuridica (Cass. sez. 3^ 23 luglio 1994 n. 2072, Standinger rv. 198837 con pronuncia datata anteriore all'intervento delle sezioni unite, mentre in senso conforme all'orientamento condiviso Cass. sez. 16 giugno 1996 n. 2792, Bianco ed altro rv. 204901 e Cass. sez. 2^ 18 febbraio 1999 n. 7399, Bolognini rv. 212769) sia con riguardo all'esercizio del potere integrativo da parte del Tribunale in sede di riesame in presenza di un decreto di sequestro radicalmente nullo (cfr. Cass. sez. 2^ 22 marzo 1995 n. 1411, Franchi rv. 201007, in cui, però, il termine è sinonimo di inesistenza per mancata indicazione dell'oggetto e del fatto reato) non tengono conto di varie obiezioni avanzate da dottrina e giurisprudenza, di cui, per quel che interessa, si è già dato conto in precedenza.
Per quel che concerne l'impossibilità di fornire una differente qualificazione giuridica, l'orientamento appare datato ed in contrasto con il potere del giudice di procedere sempre a qualificare il fatto in maniera diversa da quella effettuata dal P.M. riconosciuto espressamente negli artt. 521, 597 e 444 c.p.p. e riaffermato dalle sezioni unite in una recente pronuncia in tema di patteggiamento (Cass. sez. un. 28 aprile 2000 n. 5, P.M. in proc. Neri), mentre quello relativo all'obbligo di motivazione del sequestro e del decreto di convalida, in alcuni casi, confonde l'inesistenza giuridica con la nullità, mentre in altri non distingue tra motivazione inesistente e solo incompleta, ed in altri ancora non tiene conto della possibilità di motivare per relationem ed, in generale, non evidenzia l'incompatibilità esistente tra potere di integrazione sempre riconosciuto e dichiarazione di nullità, giacché il giudice dell'impugnazione di merito deve sempre integrare la motivazione carente del primo giudice e non può annullare la decisione per questo motivo, sicché solo in presenza di decreti di sequestro o di convalida del tutto carenti è possibile dichiararne la nullità.
Infatti è ammissibile una motivazione succinta della convalida fondata sull'ipotesi di reato configurata e ricavabile nella sua estensione dall'adesione alle indicazioni ed alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria (cfr. Cass. sez. 16 agosto 1998 n. 3774, Signorelli).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2001