CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2023, n. 22310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22310 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20235-2020 proposto da: NA AN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE FALDUTI;
- ricorrente -
contro MINISTERO ISTRUZIONE, (già MIUR), in persona del Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 20235/2020 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22310 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 25/07/2023 2 Ministro pro tempore, USR - UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LOMBARDIA, ATP - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VARESE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1333/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 531/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano riformava la decisione del Tribunale di Busto Arsizio e rigettava le originarie domande di CO RO dirette a conseguire, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR), il 3 trasferimento in una delle sedi chieste nella domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2016/2017. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza CO FU, articolato in tre motivi di censura, mentre l’intimato si è opposto con controricorso. 4. Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al MIUR. 5. La Procura generale ha concluso per l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore. 2. La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte. 3. Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate in considerazione del comportamento processuale del ricorrente e stante anche la mancata opposizione, a riguardo, del MIUR. 4. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
4 La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
- ricorrente -
contro MINISTERO ISTRUZIONE, (già MIUR), in persona del Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 20235/2020 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22310 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 25/07/2023 2 Ministro pro tempore, USR - UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LOMBARDIA, ATP - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VARESE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1333/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 531/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano riformava la decisione del Tribunale di Busto Arsizio e rigettava le originarie domande di CO RO dirette a conseguire, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR), il 3 trasferimento in una delle sedi chieste nella domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2016/2017. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza CO FU, articolato in tre motivi di censura, mentre l’intimato si è opposto con controricorso. 4. Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al MIUR. 5. La Procura generale ha concluso per l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore. 2. La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte. 3. Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate in considerazione del comportamento processuale del ricorrente e stante anche la mancata opposizione, a riguardo, del MIUR. 4. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
4 La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione