Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 4 84 0/0 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 5465/99 Dott. Ettore MERCURIO - Est. - Consigliere Cron. 12911. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 28/09/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 5 SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OR IA SA;
- intimata avversO la sentenza n. 2814/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 07/12/98 R.G.N. 306/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3650 udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- : SIMONESCHI;
udito il P.M. in Generale Dott. Mau l'inammissibilità rigetto. ☐ persona del Sostituto Procuratore VELARDI che ha concluso perrizio del ricorso, in sobordine il -2- Love SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 7 dicembre 1998, pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'impugnata accogliendo la domanda che,sentenza pretorile avanzata nei confronti dello stesso Ministero dalla sig.ra MA RS, aveva dichiarato quest'ultima invalida civile nella misura del 75 per cento a decorrere dal 25 ottobre 1995, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. In particolare, il giudice d'appello, argomentando in ordine alle questioni poste con l'atto di gravame (attinenti alla sussistenza, negata dal Ministero, dei presupposti sanitari invalidanti e, subordina- tamente, alla decorrenza della dedotta invalidità) ha fatto richiamo alla valutazione ed alle conclusioni del consulente tecnico-medico nominato d'ufficio in secondo grado, nonché alle risultanze della consulenza di primo grado, ed ha affermato che il quadro clinico delle affezioni morbose sulla RS (patologia osteo- accertate articolare, sintomatologia algica incidente sulla efficienza psicofisica, e consistente aumento ponderale) giustificavano la presenza di un grado di invalidità civile pari al 76 per cento e la Eur individuazione della decorrenza di tale stato invalidante nell'ottobre 1996: per l'effetto ha dichiarato l'appellata invalida nella misura del 76 per cento a decorrere dall'ottobre 1996. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno formulando quattro motivi di censura. L'intimata non è costituita. Con provvedimento del 4 dicembre 2001 il Presidente del Collegio ha nominato quale estensore il Consigliere Ettore della presente sentenza Mercurio, in sostituzione del Consigliere Guglielmo Simoneschi, relatore. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Con il primo ed il secondo motivo il Ministero ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione del D. Min. Sanità 5.2.1992 e dell'art. 13 legge n. 118/1971 nonché vizio di motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) lamenta la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di secondo grado alla quale il Tribunale ha fatto integrale riferimento, ed argomenta variamente sostenendo che le infermità accertate dal consulente, pur se soggettivamente Emr rilevanti, non potevano determinare il grado di invalidità ritenuto invece sussistente dallo ausiliare tecnico, e, quindi, dal Tribunale, la cui valutazione viene quindi contestata come erronea e non rispondente agli obiettivi elementi riscon- trati. I due motivi contengono censure palesemente inammissibili perché attengono esclusivamente al in critiche e merito della causa, consistendo apprezzamenti di censure avversO valutazioni ed fatto, concernenti l'entità dei postumi delle espressi dal infermità diagnosticate, quali consulente in sede di relazione tecnica, con involgimento così di un sindacato di merito che è estraneo al giudizio per cassazione e non è consentito in sede di legittimità. 2) Con il terzo e quarto motivo il ricorrente, subordinatamente, denunzia la medesima violazione di legge oltre a vizio di motivazione, rilevando che il giudice del merito ha riconosciuto l'assegno di invalidità soltanto sul presupposto dell'accer- tamento di carattere sanitario, senza però verificare la sussistenza degli altri requisiti previsti dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, tra cui particolarmente il requisito socio economico, quale elemento necessario della fatti-Ems. specie costitutiva del diritto alla prestazione assistenziale in questione. Anche questi motivi devono, al pari dei primi due, essere disattesi, in quanto introducono in sede di legittimità questioni e deduzioni che devono ritenersi coperte da giudicato implicito interno: esse, infatti, non sono state oggetto di d'appello, posto che il Ministero ha motivo impugnato la decisione di primo grado, favorevole alla ricorrente RS, esclusivamente per ragioni attinenti al grado di invalidità e cioè all'aspetto sanitario della controversia promossa con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come risulta dalla stessa sentenza del Tribunale. Trattasi dunque di deduzioni e contestazioni, svolte nei due motivi in esame, che riguardano questioni da ritenersi già implicitamente consi- derate e risolte dal Pretore, in senso favorevole al ricorrente, con l'accogliere la domanda. Con tale decisione infatti il primo giudice ha ritenuto, anche per implicito, sussistenti, quale presupposto necessario per la pronuncia di accoglimento, oltre al requisito sanitario, anche gli altri requisiti, compreso quello socio- economico, previsti dalla legge per la configu- 6 Eur - razione del diritto alla prestazione di che trattasi. Va al proposito ricordato, come pure ripetu- tamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che allorquando il diritto all'assegno di invalidità civile sia stato dichiarato in primo delgrado sulla base soltanto dell'accertamento requisito sanitario - così come risulta, dagli accertamenti contenuti nella sentenza del Tribunale, essere avvenuto nel caso di specie . è - dell'Amministrazione convenuta appellare la onere relativa pronuncia anche per l'omesso accertamento delle condizioni economiche e degli altri requisiti di legge, con la conseguenza che, in difetto di tale specifica impugnazione (nella specie l'appello fu limitato - come detto - alla questione sani- taria), viene a formarsi un giudicato interno implicito sulla esistenza degli anzidetti ulteriori fatti costitutivi del diritto alla prestazione (v., tra le altre, Cass. 14 dicembre 1995 n. 12800). 3)- Per quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Non v'è luogo per una pronuncia sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata. Emr. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 28 settembre 2001. Beirnets pore Mercurio- il Presidente: 0718 II Cons. estensore: Horselle IL CANCELLIERE 4 APR. 2002 * Cancelleria Des sit Oggi IL CANCELLIERE emere I T D R , O A C O S L S L 0 A 1 O T B . , 3 T I A 8 R D S 9 E 'A A P . L S T L S N I E O N D 3 P G I 7 O - IM S 0 A N - A E 1 D S D 1 E I E , A E T O R N G O T E G T S S T E I E I G L IR E R D A L O L E D 8