Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 2
In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. (Nella specie relativa a difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell'edificio con relativi problemi di infiltrazione, la S.C. ha ritenuto che incombeva all'appaltatore - ricorrente in Cassazione avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sua responsabilità - segnalare e riportare in ricorso gli elementi probatori non valutati dal giudice di merito - dai quale emergeva l'assunta insussistenza dell'ampiezza del fenomeno e della conseguente gravità delle infiltrazioni).
In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art.1669 cod. civ., l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dalla norma - il primo di decadenza per effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione - deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata, sicché, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali. Ne consegue che la denunzia di gravi vizi da parte del committente può implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2003, n. 11740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11740 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI OL Titolare della Impresa Costruzioni Edili OL NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, difeso dall'avvocato ANTONIO ZAVOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di VIA RUFFINI 1 RIMINI, in persona dell'Amministratore pro tempore, Geom. KO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, difeso dall'avvocato MICHELE ARNONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 906/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/07/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di via Ruffini n. 1 in Rimini, avendo appaltato e fatto eseguire nel 1976 la demolizione ed il rifacimento del lastrico solare all'imprenditore AO RI, questi conveniva innanzi al tribunale di quella città con citazione 11.10.85 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in proprio favore per essersi l'opera deteriorata nel 1984 ed, accertatine i vizi, avendone fatta denunzia con raccomandata 17.10.84. Nel costituirsi, il convenuto contestava l'avversa domanda eccependo che il materiale usato era stato scelto dal committente amministratore del condominio, che nel caso non era applicabile l'art. 1669 CC, non potendosi la norma riferire alla riuscita del materiale, e che, in ogni caso, il diritto era prescritto. L'adito tribunale, con sentenza 4.7.96, accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di L. 13.320.000 ed accessori in favore dell'attore.
Avverso tale decisione il RI proponeva gravame cui resisteva il Condominio.
Decidendone con sentenza 13.7.00, la corte d'appello di Bologna lo rigettava dopo averne disattese le plurime censure sulle seguenti considerazioni:
- che il disposto dell'art. 1669 CC, di carattere eccezionale rispetto a quelli degli artt. 1667 e 1668 CC, trovi applicazione a tutte le opere edilizie destinate a lunga durata i cui vizi pregiudichino gravemente l'uso dell'immobile secondo la sua destinazione e, quindi, anche nella specie, avendo la difettosa impermeabilizzazione, imputabile all'appaltatore per aver questi scelto ed utilizzato materiali inidonei, compromesso la funzionalità dell'opera;
- che il committente avesse agito tempestivamente in relazione alla scoperta dei vizi ed all'accertamento peritale della loro consistenza e gravità;
- che mancasse la prova della preposizione dell'amministratore del condominio alla direzione dei lavori, ciò che, comunque, non avrebbe esonerato l'appaltatore dalla responsabilità addebitatagli mancando altresì la prova d'un'ingerenza determinante dello stesso;
- che, sostanzialmente incontestato l'accertamento tecnico dell'inidoneità dei materiali ed esclusi gli effetti liberatori dell'accettazione dell'opera in ordine ai vizi occulti o non conoscibili, nessuna prova fosse stata acquisita sulla scelta e l'imposizione dei materiali stessi da parte del committente nè sul concorso di questi nella determinazione del danno;
- che, per il combinato disposto degli artt. 1669 e 2058 CC, competano al committente, in alternativa, entrambe le azioni risarcitorie per equivalente od in forma specifica;
- che il diritto del committente all'eliminazione del vizio prescinda dall'entità economica di tale operazione;
- che la presunzione di responsabilità dell'appaltatore possa essere vinta con la dimostrazione di circostanze specifiche idonee ad escluderla, prova liberatoria nella specie non fornita. La sentenza di secondo grado veniva, quindi, impugnata per cassazione dal RI con ricorso basato su undici motivi. Resisteva il Condominio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole il ricorrente che la corte territoriale ne abbia rigettato il proposto gravame nonostante questo fosse articolato in "ben undici" censure, evidentemente ritenendo che la quantità dei motivi d'impugnazione costituisca di per se stessa significativo indizio delle erroneità della decisione impugnata indipendentemente dalla validità o meno delle ragioni svoltevi, criterio adottato anche in questa sede, laddove sono state sostanzialmente riprospettate le questioni già dedotte con i motivi d'appello senza tener presenti i principi regolatori e, quindi, i limiti e le modalità introduttive del giudizio di legittimità.
Questo, infatti, non è configurato, nell'ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all'annullamento di quelle, tra le pronunzie dì merito, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi - di violazione delle norme sulla giurisdizione o la competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o di omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione - che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360/I nn. 1/5 CPC, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366/1 n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena dell'inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d'una sequela di censure qualora ciascuna di esse non sia precisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non sia specificamente argomentata in relazione ad esso secondo il dettato delle norme surrichiamate.
Infatti, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni - che debbono essere, anzi tutto, chiaramente intelligibili ed adeguatamente esaurienti, come richiesto dal principio di specificità dei motivi di ricorso posto dall'art. 366 n. 4 CPC a pena d'inammissibilità - intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con le invocate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, risulta inidoneamente formulata la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa in diritto con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata ed, ancor più, mediante un'ininfluente contrapposizione di tesi non supportate da pertinenti argomentazioni in diritto.
Tanto meno può poi ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione.
Profilo, quest'ultimo, in relazione al quale il motivo di ricorso per cassazione dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
Devesi, inoltre, considerare come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti od alle consulenze espletate nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio. Ond'è che il motivo, ove non risulti adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, per tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione è inficiato da tale specifica causa d'inammissibilità dacchè, in tal caso, dall'esame di quanto dedotto non è dato desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove documentali o delle argomentazioni dei consulenti o delle deposizioni dei testi alle quali parte ricorrente ha fatto riferimento - giacché il materiale probatorio acquisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in considerazione - ma neppure l'esatto significato delle stesse - giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammentaria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale da parte ricorrente soggettivamente inteso - cosicché, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dalla parte stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo.
Alla luce, dunque, degli esposti principi generali e salve le notazioni particolari eventualmente necessarie i motivi di ricorso in esame non possono che essere disattesi.
Con il primo motivo il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1669 CC - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto la disciplina dettata per i vizi pregiudizievoli alla funzione del bene applicabile al caso di specie, nel quale sarebbe ravvisabile solo un vizio dei materiali di copertura improduttivo d'effetti dannosi per l'edificio ai quali ricollegare una limitazione nell'utilizzabilità e nel godimento dello stesso.
Il motivo non merita accoglimento.
Il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 CC legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture d'adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. La corte territoriale, in corretta applicazione di tale principio pacifico in giurisprudenza e dottrina, ha ritenuto accertato in fatto che il vizio dei materiali, tradottosi in una difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell'edificio estesa e produttiva di infiltrazioni, avesse compromesso la funzionalità globale dell'opera, in conformità ai precedenti per i quali i difetti di realizzazione della copertura dell'edificio, ove tale da determinare infiltrazioni e, quindi, una limitazione nel godimento e nell'utilizzazione di esso, sono da considerare vizi riconducibili alla fattispecie prevista e regolata dall'art. 1669 CC (e pluribus, Cass 8.12.00 n. 117, 28.3.97 n. 2775, 10.4.96 n. 3301, 29.11.94 n. 10218, 11.12.92 n. 13112, 24.8.91 n. 9082). La questione sollevata dal ricorrente attiene, d'altronde, piuttosto alla motivazione che non al principio di diritto applicato. Sotto tale profilo incombeva, dunque, al ricorrente stesso l'onere, per contro non assolto, di dimostrare, riportando integralmente in ricorso le parti a tal fine significative della documentazione pertinente acquisita nella fase di merito, alle quali ha fatto invece solo riferimento per relationem secondo la propria soggettiva lettura, l'assunta insussistenza dell'ampiezza del fenomeno e della consequenziale gravità delle infiltrazioni.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia ravvisato nella natura stessa dei difetti in discussione la loro manifestazione a breve tempo dall'esecuzione dell'opera e, quindi, l'evidente decadenza della controparte dal termine per la loro denunzia, nonché la mancanza della prova, da fornirsi ad opera della controparte stessa, in ordine alla tempestività della denunzia.
Il motivo non merita accoglimento.
Per costante insegnamento di questa Corte, l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall'art. 1669 CC - il primo di decadenza per effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione - deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici;
per il che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (e pluribus, Cass.
9.3.99 n. 1993, 18.8.11.98 n. 11613, 29.5.98 N. 5311, 20.3.98 n. 2977, 26.5.93 n. 5920). Ciò non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto coerenti. con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamottage onde essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere d'un perito (cfr. Cass.
9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016). Nel caso in esame, la corte territoriale, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato, ha fissato in un periodo molto prossimo all'accertamento tecnico effettuato alla fine del 1984 la conoscenza completa dello stato delle deficienze dell'opera in discussione cui ancorare una precisa denunzia dei vizi, deducendone consequenzialmente e correttamente, in difetto d'elementi desumibili dagli effettuati accertamenti tecnici tali da comprovare una conoscenza e/o una conoscibilità del fenomeno anteriori d'oltre un anno a tale data, la tempestività di essa.
Anche in questo caso trattasi, dunque, di questione non di diritto, avendo la corte territoriale richiamato principi che lo stesso ricorrente non contesta, ma di motivazione relativamente ad accertamenti in fatto sui quali la corte medesima ha fornito ragioni adeguate e coerenti, basate come sono su considerazioni del tutto condivisibili in ordine alla valenza oggettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi;
un giudizio, pertanto, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito su questione di fatto ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è insuscettibile di disamina in sede di legittimità, atteso anche che le censure svolte al riguardo - a parte gli evidenti profili d'inammissibilità, trattandosi di prospettazioni con le quali, sotto l'apparente denunzia del vizio di motivazione, si tende ad ottenere una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella effettuata dal giudice del merito e più rispondente alle attese della parte - non tengono conto degli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati nè del fatto che la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale risulta ancorata alla denunzia ed a specifiche emergenze istruttorie d'ordine tecnico non puntualmente contestate.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme e vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia ravvisato, nella specie, un'ipotesi d'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità ex art. 1669 CC dal momento che i lavori erano stati commissionati, in nome e per conto del Condominio, dal suo amministratore, architetto ed esperto della materia, il quale aveva quotidianamente sorvegliato i lavori esercitandone la direzione ed assumendo, pertanto, la responsabilità della scelta dei materiali. Il motivo non merita accoglimento.
Questa Corte ha, in vero, ripetutamente evidenziato come, in linea di principio, stante l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, questi sia sempre ed in qualsiasi circostanza tenuto ad agire nel rispetto delle regole dell'arte sua e, pertanto, sia responsabile del danno cagionato anche ove soggetto all'ingerenza del committente;
ha specificato, inoltre, come, allorché il danno derivi da carenze o vizi imputabili al progetto e/o alla direzione dei lavori, la responsabilità relativa ed il conseguente obbligo risarcitorio incombano ciò non di meno sull'appaltatore quando questi, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto.
Con la responsabilità dell'appaltatore, ha ulteriormente precisato la richiamata giurisprudenza, in via eccezionale può "concorrere" quella del committente quando il fatto dannoso sia stato posto in essere a seguito di errori o carenze nel progetto o nella direzione dei lavori, sempreché gli siano imputabili - congiuntamente ai professionisti incaricati, per difetto di diligenza nel controllare che l'opera intellettuale commessa fosse stata compiuta nel rispetto delle particolari norme tecniche della disciplina - e sempre che si versi nell'ipotesi di vizi e violazioni facilmente riconoscibili anche da parte di un profano;
mentre la responsabilità del committente può essere considerata "esclusiva" solo quando l'ingerenza sua e/o del direttore dei lavori da lui nominato, che sia espressamente prevista in contratto, abbiano rigidamente vincolato l'organizzazione e conduzione dei lavori da parte dell'appaltatore sì da neutralizzarne completamente l'autonomia decisionale e da relegarlo nella posizione d'un nudus minister (e pluribus, Cass. 29.1.02 n. 1154, 2.8.01 n. 10550, 2.10.00 n. 13003, 26.7.99 n. 8075, 2.2.99 n. 851). Nella specie, non è stata provata alcuna delle circostanze di cui sopra, integrative degli estremi della responsabilità esclusiva o, quanto meno, concorrete del committente - essendo incontestato che nessun direttore dei lavori fosse stato nominato dal committente, che tanto meno la sua figura e le sue competenze fossero state previste in contratto, e non essendo emerso che alcuna determinante ingerenza del committente, in persona del suo amministratore, avesse imposto all'appaltatore l'uso dei materiali rivelatisi inidonei nonostante questi avesse al riguardo sollevato formali obiezioni e tanto meno si fosse rifiutato di porli in opera, anzi, avendoli egli stesso forniti - prova che, in esatto contrario a quanto opina il ricorrente, incombe di necessità sull'appaltatore il quale intenda essere sollevato dall'onere della responsabilità, presunta ex lege a suo carico, e non sul committente.
Con il quarto motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme, con riferimento agli artt. 1335, 1665, 1667 CC, e vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia ravvisato l'accettazione anche implicita dei materiali e dell'opera da parte dell'architetto-committente e non ne abbia tratte le dovute conseguenze.
Palesemente estraneo al thema decidendum è il disposto dell'art. 1335 CC, che stabilisce solo una presunzione iuris tantum di conoscenza degli atti recettizi recapitati all'indirizzo del destinatario e pone problemi applicativi in relazione all'identificazione di tale luogo ed alla ripartizione dell'onere della prova tra mittente, circa l'avvenuta trasmissione e ricezione della dichiarazione in uno dei detti luoghi e la sua idoneità nel caso specifico, e destinatario, circa l'essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di venire a conoscenza della dichiarazione pur inviatagli e pervenuta in detto luogo.
Irrilevante è anche, e va precisato una volta per tutte, la qualità d'architetto dell'amministratore del Condominio, dacché, come si è già evidenziato, quegli non essendo stato nominato direttore dei lavori ma essendo solo la persona fisica rappresentante di quel centro d'imputazione d'interessi che è il Condominio, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo, in quanto dall'amministratore stesso rappresentato, poteva essere riconosciuta nei soli limiti in precedenza indicati e non ravvisati, nè ravvisabili, nella specie;
ciò anche a voler prescindere dalla mancata indagine nel giudizio di merito, donde l'irrilevanza della questione in questa sede, in ordine alla competenza effettiva del soggetto de quo nel settore merceologico specifico indipendentemente dal titolo accademico di per se stesso inconferente.
Nè il committente era tenuto ad effettuare prove od accertamenti tecnici in corso d'opera sui materiali impiegati dall'appaltatore, onere siffatto non essendo previsto dalla normativa in materia di contratti d'appalto tra privati (a differenza dall'espressa previsione dell'art. 20 del DPR 16.7.62 n. 1063 per gli appalti pubblici) e potendo ricorrere solo ove pattiziamente stabilito, in difetto di che dei vizi dei materiali risponde esclusivamente l'appaltatore quand'anche fornitigli dal committente salvo li abbia formalmente contestati od abbia agito quale nudus minister, secondo principi già sopra richiamati.
Con il quinto motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme con riferimento agli artt. 1665/IV, 1666/II, 1667/I CC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia considerato come il committente avesse accettato l'opera senza procedere alla verifica con la quale avrebbe potuto accertare la sussistenza dei vizi dei materiali.
Il motivo non merita accoglimento.
A differenza dall'azione per difformità e vizi dell'opera di cui all'art. 1667 CC, che ha natura contrattuale, infatti, l'azione per gravi difetti disciplinata dall'art. 1669 CC, che ha natura extracontrattuale, prescinde dalla consegna dell'opera e dall'accettazione, formale o tacita, della stessa, che sono manifestazioni di volontà rilevanti nel solo ambito del rapporto contrattuale (Cass.
2.9.98 n. 8689, 5.12.74 n. 4026). Con il sesto motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1227 CC - si duole che la corte territoriale non abbia riconosciuto il concorso di colpa della controparte per avere accettato l'opera senza verificarla.
Il motivo non merita accoglimento.
Si è già evidenziata l'estraneità degli istituti della consegna e dall'accettazione alla fattispecie regolata dall'art. 1669 CC, ma può aggiungersi che, quand'anche si fosse dedotto, più propriamente, un mancato intervento del committente una volta manifestatisi i vizi, neppure in tal caso sarebbe stata fondata la censura, in quanto, nel caso di gravi difetti di costruzione dell'immobile, le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove sia possibile, la causa dei vizi incombono sull'appaltatore, mentre il committente ha la facoltà e non l'obbligo di sostituirglisi, debitamente autorizzato, al fine di limitare i danni connessi a riscontrati vizi, ond'è che, ove la parte danneggiata non assuma iniziative in tale senso ovvero lo faccia tardivamente, in tali comportamenti o scelte non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno (Cass.
5.12.97 n. 12347, 29.7.92 n. 9081). Con il settimo motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme nonché vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale siasi basata su di una consulenza tecnica inidonea in quanto mancante dei necessari accertamenti tecnico-scientifici. Il motivo non merita accoglimento.
Si sono già evidenziati all'inizio della trattazione i principi che regolano i termini nei quali debbono essere prospettati i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, è pertanto evidente come nel motivo in esame nessuna specifica violazione ex art. 360 n. 3 CPC sia prospettata, nonostante la sua indicazione nel titolo, e come la violazione ex art. 360 n. 5 risulti inidoneamente dedotta. Per i sopra richiamati principi, infatti, ove parte ricorrente denunzi l'omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d'ufficio, il motivo non può essere limitato a censure apodittiche d'erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio poi recepite dal giudice (e, tanto meno, a superflue notazioni ironiche); è, per contro, necessario che parte ricorrente non solo precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche, se pure sintetiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, ma evidenzi altresì, in particolare, le esatte controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assuma eventualmente neglette dal giudice a quo, nonché quali fossero stati l'esatto contenuto e le finalità degli eventuali mezzi di prova contrari richiesti e non ammessi ed in quali esatti termini tale richiesta fosse stata effettuata. Ciò che si rende necessario per due distinte ragioni autonomamente essenziali.
In primo luogo, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, che comporta quale condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività delle risultanze acquisite ma assuntivamente oggetto d'erronea od insufficiente valutazione, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, ancor prima di procedere alla valutazione del merito della censura, dacché la prima valutazione è logicamente preliminare ed il suo solo esito positivo consente di procedere alla seconda.
In secondo luogo, per il principio di preclusione, nel giudizio di legittimità, di temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito, principio applicabile anche alle censure mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite), con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva prospettazione innanzi al giudice di quella fase e che la tempestività di tale prospettazione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indicazione contenuta nel ricorso, con la specificazione dell'atto della fase di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima d'esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura che si traduca, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca nè dimostri aver già formato oggetto di specifica adeguata richiesta in sede di merito, non passa trovare ingresso in sede di legittimità.
Orbene, esaminando il caso di specie, devesi rilevare come, anzi tutto, nelle deduzioni di parte ricorrente non risulti adeguatamente esplicitato se, in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, alla corte di merito fossero stati segnalati errori del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione commessagli come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, così come neppure ne risulta se, in quali esatti termini e con quali precise finalità, alla corte stessa fossero stati richiesti una nuova consulenza od un supplemento di quella già espletata, tanto più necessari attese le critiche che si rivolgono all'opera svolta dal consulente d'ufficio; parte ricorrente si limita a generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio ed a trarne le proprie personali conclusioni sostenendo l'erroneità delle argomentazioni del consulente d'ufficio e della corte territoriale, ma, in tal guisa, con il motivo non si propone una specifica censura, sebbene una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite nell'impugnata sentenza del tutto irrilevante in questa sede, attenendo all'ambito della discrezionalità del giudice del merito nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revisione, e non ai vizi dell'iter di detta formazione rilevanti ex art. 360 n. 5 CPC. Con l'ottavo motivo, il ricorrente - denunziando violazione di legge con riferimento agli artt. 1668, 1669, 2058 CC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia applicato le invocate norme per le quali il committente è autorizzato a procedere direttamente all'eliminazione dei vizi e, quindi, a chiedere il risarcimento solo ove l'appaltatore abbia rifiutato di provvedere egli stesso pur senza compenso.
Il motivo non merita accoglimento.
L'art. 1668 CC, che disciplina una fattispecie di responsabilità contrattuale, non trova, infatti, applicazione al caso in esame, riconducibile invece dall'art. 1669 CC, che disciplina una fattispecie d'illecito aquiliano e che, facendo generico riferimento alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina d'edifici o d'altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità dell'appaltatore alla particolare forma di tutela della reintegra per equivalente, si ricollega al principio generale dal quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 CC, è prevista l'alternativa possibilità del risarcimento o in forma specifica, mediante condanna dell'appaltatore all'eliminazione diretta dei vizi della costruzione, oppure, nel caso sia venuto meno il rapporto di fiducia in base al quale l'appalto era stato conferito, per equivalente pecuniario mediante condanna dell'appaltatore al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (e pluribus, Cass. 22.12.99 n. 14449, 29.11.96 n. 10624, 16.10.95 n. 10772, 10.5.95 n.
5103). Con il nono motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia considerato come il risarcimento dei danni non possa trasformarsi in un guadagno per il danneggiato, ciò che si verificherebbe nel caso in esame dacché, a fronte d'una pavimentazione eseguita per L. 4.000.000, l'esecuzione della sentenza comporterebbe il pagamento, per capitale, interessi e rivalutazione di L. 70.000.000.
Il motivo non merita accoglimento.
È ben vero che, in tema di risarcimento del danno, la rifusione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi, per questi, in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno - onde, nel caso in cui il committente abbia affidato a terzi il rifacimento dell'opera viziata ma con modifiche o materiali implicanti un costo maggiore rispetto a quello previsto nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno non può estendersi a compensare tale maggiore onere (Cass.
6.12.95 n. 12578) - ma, nel caso in esame, non risulta, ne è dedotta, ipotesi siffatta.
I gravi difetti della costruzione, in presenza dei quali sussistono la responsabilità ex art. 1669 e la consequenziale obbligazione risarcitoria, comportano, infatti, per l'appaltatore, tenuto a soddisfare il privato e pubblico interesse alla sicurezza dell'edificio, l'onere della loro eliminazione, diretta o per equivalente, indipendentemente dall'entità della somma di denaro all'uopo necessaria (Cass. 18.2.91 n. 1686, 6.2.98 n. 1203, 10.5.00 n. 5984, 15.5.02 n. 7061) in conformità al generale principio per cui il risarcimento del danno dev'essere integrale, mediante ripristino del danneggiato nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovato ove l'illecito non fosse stato posto in essere;
ond'è che, determinatosi con consulenza tecnica, come appunto nel caso in esame, il costo delle opere idonee al rifacimento delle parti dell'edificio risultate affette dai vizi de quibus, l'onere relativo è legittimamente posto a carico dell'appaltatore. Quest'ultimo, d'altra parte, non può fondatamente dolersi della lievitazione dell'entità monetaria del dovuto, per effetto degli aumenti dei prezzi dei materiali e della manodopera nonché della svalutazione verificatasi e degli interessi maturatisi, nel corso d'un giudizio nei quale ha fatto infondata resistenza. Con il decimo motivo, il ricorrente - denunziando violazione delle norme di diritto sull'appalto in relazione alle difformità ed ai vizi dell'opera - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto della normativa in materia e questa illustra quanto ai profili generali, alla tutela del committente, all'eliminazione dei vizi, alla riduzione del prezzo, al risarcimento del danno. Il motivo non merita accoglimento.
Non vi si svolgono, infatti, specifiche censure all'impugnata sentenza e le argomentazioni, se pure indirettamente ad essa riferibili, sono in tal senso generiche e ribadiscono, comunque, questioni già disattese nella trattazione dei precedenti motivi. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente - denunziando violazione di norme di diritto - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale in tema d'azioni esperibili dal committente in caso d'inadempimento imputabile all'appaltatore.
Il motivo non merita accoglimento.
Come il precedente, difetta di specificità, oltre a fare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1668 CC che non è pertinente nel caso in esame.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
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LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 91,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per onorari. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 AGOSTO 2003.