Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2003, n. 11740
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. (Nella specie relativa a difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell'edificio con relativi problemi di infiltrazione, la S.C. ha ritenuto che incombeva all'appaltatore - ricorrente in Cassazione avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sua responsabilità - segnalare e riportare in ricorso gli elementi probatori non valutati dal giudice di merito - dai quale emergeva l'assunta insussistenza dell'ampiezza del fenomeno e della conseguente gravità delle infiltrazioni).

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art.1669 cod. civ., l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dalla norma - il primo di decadenza per effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione - deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata, sicché, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali. Ne consegue che la denunzia di gravi vizi da parte del committente può implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 14650 del 11
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Sent. Sez. 2 Num. 14650 Anno 2013 Presidente: FELICETTI FRANCESCO Relatore: MANNA FELICE SENTENZA sul ricorso 3582-2007 proposto da: SANTORO GIUSEPPE, nella qualità di Amm.re p.t. del 9. 3:2 -596.3 o-CAL4 Condominio “IL VILLAGGIO”yèlettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DELLA GARBATELLA 2, presso lo studio dell'avvocato VAGLIVIELLO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – 2013 276 contro cAppb1 ,( 19P3 CONSORZIO NOVA EDILITIA CS SCARLVin persona del legale rappresentante pro tempore; – intimato – Data pubblicazione: 11/06/2013 avverso la sentenza n. 225/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2006; udita la relazione della causa svolta nella …

     Leggi di più…

  • 2Difetti di costruzione
    Lucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 26 agosto 2022

    Esecuzione a regola d'arte La garanzia per difformità e vizi dell'opera Contenuto della garanzia I gravi difetti di costruzione Esecuzione a regola d'arte [Torna su] Va premesso che il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato (art. 1662 c.c.). Se nel corso dell'opera accerta che l'esecuzione non avviene secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte, ossia senza effettuare ogni accorgimento affinché l'opera sia esente da vizi e difetti, il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi alle condizioni previste. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto è risoluto, salvo il diritto del …

     Leggi di più…

  • 3vizio funzionale utile ex art. 1669 C.C.
    Micaela Lopinto · https://www.filodiritto.com/ · 12 febbraio 2022

    Abstract The following paper aims at reaching the goal to sum up the most important and interesting principles of law of a recent decision concerning the contract field (Article 1669 Italian Civil Code). Introduzione Il contratto di appalto si qualifica come contratto bilaterale ad effetti prevalentemente obbligatori. La dottrina (e, con essa, la giurisprudenza), tuttavia, si è spinta oltre, approfondendo in modo più sottile la questione. Il contratto di appalto – contratto generalmente definito “ad esecuzione prolungata” – è stato, infatti, ritenuto idoneo a produrre anche effetti reali, seppur, secondo alcuni, solo in via accessoria o strumentale. Le peculiarità discendenti dalla …

     Leggi di più…

  • 4Breve riflessione sul vizio dell’opera appaltata, e sulla opportunità degli interventi legislativi che ostacolano le impugnazioni delle sentenze
    Scornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2012

  • 5Vizi della cosa venduta, scoperta, valutazioni, precisazioni, responsabilità dell’appaltatoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2009
Mostra tutto (6)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2003, n. 11740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11740
Data del deposito : 1 agosto 2003

Testo completo