Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
60338 E C N 6 8 O 9 I 5 1 Z A / . I A 4 N / R R 6 T 2 A S 8 I . T REPUBBLICA ITALIANA R R. G. N. 11389/98 G . U L P E L LA CORTE SUP MADI CASSAZIONE9 1 9 8 . B R I D A 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L . A E B T D D A I T I W V L E S Rep. 1 From 21117 T N 3 E N 1 S E SEZIONE CIVT V- RIBUTARIA- I . S A E N "Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 08/02/2001 Giovanni OLLA - Presidente - Giovanni PAOLINI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Mario CICALA -> Richiesta copia studio Antonio MERONE dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 10 LUG. 2001 Antonino DI BLASI rel. >> il ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE Oggetto: IVA SENTENZA Motivi di ricorso generici non specificamente attinet sul ricorso n. 11389/98 R.G. proposto da al decisum MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Ricorrente-
contro
TO MARIA TERESA, in proprio e quale titolare della ditta New Line, residente in [...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv. ti Toti S. Musumeci e Paolo Emilio Ferreri, entrambi del Foro di Torino, nonché dall'Avv. Emiliano Amato, presso lo studio del quale in Roma, Via Crescenzio n. 9, è elettivamente domiciliata;
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 7 4 N. 60338 2
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 615/3/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sez. 3, in data 05-11-1997, depositata l'11- 02-1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Torino, sulla base di processo verbale della Guardia di Finanza di Pinerolo, con il quale veniva contestata l'indebita detrazione di IVA relativa a fatture afferenti operazioni inesistenti, emetteva e notificava a OR IA TE residente in [...], titolare della ditta individuale New Line, avvisi di rettifica con il quali recuperava a tassazione somme indebitamente portate in detrazione;
segnatamente, per l'anno 1991, in quanto relative ad operazioni inesistenti ed a costi non inerenti e, per l'anno 1992, in quanto concernenti fatturazione omessa o relativa ad operazioni inesistenti. Con il medesimo avviso veniva contestata e sanzionata l'irregolare tenuta dei registri IVA, l'omessa compilazione degli elenchi clienti e fornitori e venivano mossi altri minori rilievi. 2 L'impugnazione dei due avvisi, previa riunione dei relativi procedimenti, veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Torino, giusta sentenza n.391/10/95. L'interposto appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo condivisibili le argomentazioni dei giudici di primo grado, ed ancora, considerando che la mancata produzione, da parte dell'Ufficio, del processo verbale della G. di F., costituisse ulteriore motivo di illegittimità degli avvisi di rettifica. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 12-6-1998, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con due mezzi. L'intimata con controricorso, notificato il 18-7-1998, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione sia per insufficiente motivazione ex art.360, comma I° n.5 C.p.C., sostenendosi che i giudici di appello si sono limitati a riproporre la motivazione del giudice di primo grado;
e sia per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prove ed insufficiente motivazione a norma dell'art. 360, comma I° n.5 C.p.C., in quanto non si è tenuto conto del fatto che l'Ufficio non aveva l'onere di fornire la prova dei fatti di causa non contestati bensì solo di quelli oggetto di posizioni contrastanti. Il ricorso è inammissibile. La C.T.R. è pervenuta alle conclusioni rassegnate in sentenza sulla base di due rationes decidendi. 3 Per un verso, va affermato che la pretesa dell'Ufficio era infondata in quanto le presunzioni semplici, per avere giuridico fondamento, devono costituire la conseguenza necessaria, e quindi univoca, di un logico processo di valutazione di fatti noti, precisi e concordanti, mentre, invece, nel caso in esame, consistevano nel risultato possibile di una mera deduzione. Sotto altro profilo, va rilevato che poiché l'Ufficio non aveva versato in atti, il processo verbale della Guardia di Finanza posto a base degli avvisi di rettifica, non poteva ritenersi raggiunta la prova del fondamento della pretesa impositiva. Ciò posto, ritiene il Collegio che le censure mosse col primo motivo del ricorso non soddisfino l'esigenza di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, che devono caratterizzare i motivi del ricorso per cassazione, e che non possa ritenersi rispettato il rigoroso principio dell'autosufficienza del ricorso. Il motivo invero, è formulato in maniera insufficiente, essendosi la ricorrente limitata a mere enunciazioni di vizi della motivazione, senza che sia possibile individuare il relativo collegamento con le argomentazioni che sostengono l'impugnata decisione e senza che possano cogliersi le ragioni ва per le quali se ne chiede l'annullamento. In presenza di una motivazione che dava contezza, sia pur sinteticamente, dell'iter decisionale seguito dal giudice di merito, e che evidenziava l'assoluta insufficienza, sul piano logico - giuridico, degli elementi posti dall'Ufficio a base degli operati accertamenti, per la relativa sostanziale inadeguatezza a costituire presupposti delle presunzioni di cui al combinato disposto degli artt.2727 e 2729 c. I° C.C., il ricorrente avrebbe dovuto esporre in modo intelligibile ed esauriente le dedotte carenze motivazionali, indicando le ragioni, alla cui stregua, non era possibile condividere il principio, richiamato ed applicato dai giudici di merito, secondo cui il fondamento dei contestati rilievi poteva essere desunto sulla base di presunzioni semplici, ex art.54 n. 2 D.P.R. n.633/1972 e 2729 c. I°C.C., solo se questi si fossero caratterizzati per gravità, precisione e concordanza, offrendosi come univoca e certa deduzione, secondo parametri di regolarità causale, da fatto noto. In effetti, il ricorrente ciò non ha fatto, essendosi limitato ad un generico cenno ai rilievi mossi dall'impugnata decisione e non valorizzati dai giudici dell'appello, venendo meno all'onere di specificare le carenze onde farne, eventualmente, apprezzare la rilevanza ai fini della configurazione del dedotto vizio. Non essendo, dunque, possibile alla stregua delle argomentazioni svolte con il mezzo in esame individuare le questioni da risolvere e la valutazione del fondamento di tali ragioni, senza la necessità di far ricorso ed accedere a fonti estranee al ricorso di legittimità, quali gli atti e la sentenza di prime cure e l'appello, la doglianza non può trovare ingresso, ne discende direttamente l'inammissibilità del mezzo. Ad identica conclusione, la Corte ritiene, poi, di dover pervenire anche con riferimento al secondo motivo di ricorso con cui si censura l'altra ratio decidendi dell'impugnata sentenza. Non esplicita, infatti, il ricorrente quali principi in materia di prova sarebbero stati violati, né in cosa si sostanzierebbe la rilevata carenza motivazionale. 5 Il giudice di merito, in effetti, aveva posto a base della decisione un ragionamento logico e coerente con consolidati principi giuridici, rilevando che poiché la prova della fondatezza della pretesa fiscale grava sull'Ufficio e poiché, d'altronde, la stessa aveva a proprio presupposto il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Pinerolo, la relativa mancata produzione in giudizio aveva fatto sì che non potesse ritenersi probatoriamente supportata la pretesa impositiva stante, peraltro, come in precedenza rilevato, l'insufficienza dei soli elementi posti a base degli avvisi di rettifica, a costituire prova per presunzioni ex art. 2729 c. 1° C.C.. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma l'8 febbraio 2001. Il Presidente Dott. Giovanni Olla Ав Il Consigliere - Relatore - Estenspre Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE/C Arnaldo gasan Крила ча ль DEPOSITATO IN CANC E ERIA 6 LUG 6 N 8 O Amalds 9 5 I 1 . Z / Oggi CANCELLIERECT N 4 A / A - R Amaigo Casano 6 I T 2 B R S . I . R A L . G P T . E A U D R . B L B I A E A D R D T A I T I 1 E S 3 R N T 1 E E N S . T E I N S A A E M