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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1861 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Irving/TX) il 24/10/1970; Parte_1
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Grapevine/TX) il Controparte_1
17/10/2012, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato) e , nata negli Stati
[...] Controparte_2
Uniti d'America il 10/01/1986;
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Grapevine/TX) il Persona_1
17/09/2015, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Controparte_2
• , nata negli Stati Uniti d'America (a Scottsdale/AZ) il Parte_2
13/07/2000;
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Irving/TX) il 24/10/1970; Parte_3
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Dallas/TX) il 11/03/2003, Controparte_3 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come Parte_3 sopra generalizzato) e , nata negli Stati Uniti d'America il 04/10/1971; Persona_2
• , nata negli Stati Uniti d'America (a San Jose/CA) il Persona_3
07/07/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_2 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avv. Marco De
Fazi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'ava, , nata in [...] il [...] e, precisamente, a Monteroduni (IS), Persona_4 coniugatasi in data 12/11/1899 con cittadino italiano poi naturalizzatosi statunitense in data 09/02/1914 ed emigrata negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Ciò premesso, la linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lei figlia, , nata il [...] e Persona_4 Persona_5 coniugatasi con cittadino verosimilmente statunitense in data 25/09/1922;
- da , al di lei figlio, , nato il [...]; Persona_5 CP_5 Persona_6
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_6
o , nato il [...]; Parte_1
o , nato il [...]; Parte_3
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nato il [...]; Controparte_1
o , nato il [...]; Persona_1
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_3
o , nata il [...]; Parte_2
o , nato il [...]; CP_3 CP_3
o , nata il [...]. Persona_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente più di passaggio di cittadinanza per linea materna anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare:
- dall'ava, , alla figlia, , nata nel 1905; Persona_4 Persona_5
- da (coniugatasi nel 1922 con cittadino di cui – dalla documentazione Persona_5 in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati
Uniti e, quindi, astrattamente straniero), al figlio, , nato nel 1943. Controparte_6
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1905 da madre cittadina) e a Persona_5
(nato nel 1943 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto, in base alla Controparte_6 legge dell'epoca, la propria cittadinanza, per essersi coniugata nel 1922 con un cittadino verosimilmente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
È appena il caso di aggiungere, al riguardo, che non ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava alla figlia, , è la circostanza relativa alla naturalizzazione, Persona_5 quale cittadino statunitense, del di lei marito, avvenuta durante la minore età della figlia.
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(risultando, al contrario, dalla documentazione in atti, la non naturalizzazione statunitense dell'ava).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, Per_4
, agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in
[...] capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_4 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c. giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1861/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1861 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Irving/TX) il 24/10/1970; Parte_1
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Grapevine/TX) il Controparte_1
17/10/2012, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato) e , nata negli Stati
[...] Controparte_2
Uniti d'America il 10/01/1986;
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Grapevine/TX) il Persona_1
17/09/2015, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
e (come sopra generalizzati);
[...] Controparte_2
• , nata negli Stati Uniti d'America (a Scottsdale/AZ) il Parte_2
13/07/2000;
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Irving/TX) il 24/10/1970; Parte_3
• , nato negli Stati Uniti d'America (a Dallas/TX) il 11/03/2003, Controparte_3 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come Parte_3 sopra generalizzato) e , nata negli Stati Uniti d'America il 04/10/1971; Persona_2
• , nata negli Stati Uniti d'America (a San Jose/CA) il Persona_3
07/07/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_2 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avv. Marco De
Fazi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'ava, , nata in [...] il [...] e, precisamente, a Monteroduni (IS), Persona_4 coniugatasi in data 12/11/1899 con cittadino italiano poi naturalizzatosi statunitense in data 09/02/1914 ed emigrata negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Ciò premesso, la linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lei figlia, , nata il [...] e Persona_4 Persona_5 coniugatasi con cittadino verosimilmente statunitense in data 25/09/1922;
- da , al di lei figlio, , nato il [...]; Persona_5 CP_5 Persona_6
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_6
o , nato il [...]; Parte_1
o , nato il [...]; Parte_3
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nato il [...]; Controparte_1
o , nato il [...]; Persona_1
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_3
o , nata il [...]; Parte_2
o , nato il [...]; CP_3 CP_3
o , nata il [...]. Persona_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente più di passaggio di cittadinanza per linea materna anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare:
- dall'ava, , alla figlia, , nata nel 1905; Persona_4 Persona_5
- da (coniugatasi nel 1922 con cittadino di cui – dalla documentazione Persona_5 in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati
Uniti e, quindi, astrattamente straniero), al figlio, , nato nel 1943. Controparte_6
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1905 da madre cittadina) e a Persona_5
(nato nel 1943 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto, in base alla Controparte_6 legge dell'epoca, la propria cittadinanza, per essersi coniugata nel 1922 con un cittadino verosimilmente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
È appena il caso di aggiungere, al riguardo, che non ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava alla figlia, , è la circostanza relativa alla naturalizzazione, Persona_5 quale cittadino statunitense, del di lei marito, avvenuta durante la minore età della figlia.
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(risultando, al contrario, dalla documentazione in atti, la non naturalizzazione statunitense dell'ava).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, Per_4
, agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in
[...] capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_4 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c. giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1861/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo