Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 1432 cod. civ., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11265 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRZA-71265 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Processo di esecuzione. Espropriazione immobiliare. Creditore pignorante e acquirente dell'immobile. Anteriorità delle trascrizioni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat R.G.N. 15197/98 Dott. Angelo residente GIULIANO 02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 28872 Dott. Ennio Consigliere MALZONE 2928 Rep. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.10/01/02 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio, GRAZIANI ENNIO, BIANCONI S.P.A., con sede in Bastardo dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 di Giano dell'Umbria (Pg) in persona del legale 3.1 LUG. 2002.. rappresentante pro tempore, nonchè CDC.L. DI MARCHETTI IL CANCELLIERE & C. S.N.C. con sede in Camerino (Mc) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente €0,77 L.1500 domiciliati in ROMA VIA S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, difesi dall'avvocato GIUSEPPE DE ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 2002 SA DU TE, elettivamente domiciliato in 26 1 ROMA VIA PIAVE 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE D'ORAZIO, che lo difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato GIAN CLAUDIO LUZI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
S.P.A., CREDITO AGRICOLOBANCA POPOLARE ANCONA ITALIANA S.P.A. (già ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE S.P.A.), EL DO, RE NO, HI NO, IA AS MU ER, AP AN, ISTITUTO FEDERALE PER L'ITALIA CENTRALE- DI CREDITO AGRIARIO RAPPRESENTANZA DI FOLIGNO;
- intimati -
avversO la sentenza n. 44/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 12/12/96 e depositata 1'01/03/97 (R.G. 125/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.9.92 AL AR MO (assumendo di ribadire quanto già affermato e chiesto con precedente atto di opposizione di terzo che aveva dato inizio ad un procedimento estinto per mancata integrazione del contraddittorio) - Sacchi del 9 novembre 1985, trascritto a esponeva: che con atto pubblico not. Macerata il 14 novembre successivo, il proprietano Angelo LI aveva venduto a lui attore AR MO AL immobili siti in località Costa di Serravalle di Chienti distinti in N.C.T. con le particelle 158, 164, 488, 195, 496 e 191 del foglio di mappa erroneamente indicato col n. 67 invece che con l'esatto n. 68; - che in seguito detto errore era stato corretto con rogito GE TA del 18 gennaio 1989; - che intanto però la NI S.p.A., con pignoramento trascritto il 31.1.86 aveva staggito gli stessi immobili. Il AL proponeva pertanto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Resistevano i creditori AN Re, FE LL, Ennio AZ e la - in rappresentanza dell'Istituto Federale di Credito Agrario;
CA CARIMA rimanevano invece contumaci l'esecutato LI ed i creditori SO. NI, CA LA di ON, GI CI, UE AC, LI CH e la ditta C.D.C. - s.nc.. -Con sentenza del 3 novembre 1993 5 febbraio 1994 l'adito Tribunale di Camerino rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spose, argomentando che l'alienazione era inefficace verso i creditori che avevano pignorato i beni anteriormente all'atto di rettifica, il quale non era opponibile ad essi, pur avendo efficacia retroattiva tra gli stipulanti. Il soccombente AL proponeva appello, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva escluso che il contratto rettificato a norma dell'art 1432 Cod. civ. avesse effetto ex tunc anche nei confronti dei terzi. 3 Resistevano la CA LA di ON, FE LL, la SO. NI, la SO. C.D.C. ed Ennio AZ. Si costituiva altresì il Credito Agricolo Italiano S.p.A. (già Istituto Foderale di Credito Agrario per l'Italia Centrale, rappresentato dalla CA CARIMA), il quale eccepiva che la particela n. 191, mai alienata dal LI era stata comunque legittimamente pignorata;
e che per i beni di cui alle altre particelle esso Istituto quale ipotecario aveva già promosso autonoma esecuzione. Con sentenza 12.12.1996 - 1.3.1997, la Corte di Appello di ON accoglieva per quanto di ragione l'appello; ed in riforma sul punto di detta sentenza, che nel resto confermava, dichiarava l'inefficacia del pignoramento trascritto il 31 gennaio 1989 relativamente ai beni di cui alle particelle 158 - 164 - 488 - 195 e 496 del foglio 68, ordinandone la cancellazione;
compensava interamente le spese del doppio grado tra il AL e l'Istituto Agricolo Italiano e per la metà quelle tra il AL e gli altri appellati che condannava in solido al pagamento in favore dell'appellante dell'altra metà liquidata per il primo grado in lire 513.400 per rimborsi lire 1.264.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorari e per l'appello in lire 250.000 per rimborsi, lire 1.000.000 per diritti e lire 2.500.000 per onorari. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro quanto segue. "...Nel caso in questione è pacifico che la quasi totalità dei beni pignorati (ad esclusione della sola particella 191) ora stata anteriormente alienata dal debitore con atto trascritto prima della trascrizione del pignoramento. L'alienazione però era inficiata da errore materiale nella identificazione catastale del foglio di mappa includente le particelle trasferite;
quindi da errore materiale sull'oggetto del trasferimento. Siffatta situazione è disciplinata dall'art. 1432 Cod. Civ. con l'alternativa previsione dell'annullamento del contratto a domanda della parte la cui volontà sia viziata da errore (nella specie l'acquirente) ovvero del 4 mantenimento del contratto su offerta dell'altra parte di rettificarlo, emendando l'errore. Questa seconda ipotesi si è realizzata con la stipulazione dell'atto di rettifica del 1989, confezionato e trascritto successivamente alla trascrizione del sia pure pignoramento...[omissis]... posto che la rettifica del contratto è l'esatto contrario dell'annullamento di questo, pare significativo che la legge contempli solo il secondo caso, disponendo con l'art. 1445 Cod. Civ. che il conflitto tra le due categorie dei terzi che abbiano acquistato diritti sia risolto in base al principio della priorità della trascrizione, così privilegiando l'affidamento dei terzi di buona fede sull'apparenza delle situazioni giuridiche. E poiché nulla dispone la legge per il contratto rettificato, pare conforme al sistema ritenere che il conflitto debba essere composto con l'applicazione dell'inversa regola che privilegia la realtà sull'apparenza, in coerenza col criterio dell'unicità del contratto rettificato e della retroattività reale della rettifica. Da tanto discende che, ai fini della opponibilità al terzi dell'atto di alienazione (o comunque di disposizione del diritto) è sufficiente l'anteriore trascrizione dell'atto medesimo, sia pure inficiato dall'errore poi emendato. E poiché l'atto di alienazione - per i beni di cui alle particelle catastali 158 - 164 - 488 - 195 e 486 dell'effettivo foglio 68 - era stato trascritto anteriormente alla trascrizione dei pignoramento, l'appellata sentenza deve essere sul punto riformata....". Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi AZ Ennio, NI spa, e CDC. L. di Marchetti & C. s.n.c. Ha resistito con controricorso il AL. Con provvedimento 23.2.2001 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Credito Italiano. A ciò si è provveduto ritualmente. All'udienza del 5.10.2001 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per vizio di notifica dell'avviso di udienza alla parte controricorrente AL. 5 AZ Ennio, NI spa, e CDC. L. di Marchetti & C. s.n.c. hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va rilevato che il ricorso deve ritenersi rituale sotto tutti i profili;
ed in particolare ammissibile apparendo applicabile (a AZ ed alla CDC.L. la cui asserita residenza deve ritenersi non ritualmente contestata;
mentre la NI deve considerarsi litisconsorte necessaria) la sospensione dei termini di cui all'art. 1 del D.L. n. 364/97 convert. con L. n. 434/97 (con particolare riferimento al controricorrente AL si osserva inoltre che ritualmente - contrariamente a quanto sembra sostenere - il ricorso è gli è notificato presso il suo domiciliatario in quanto "L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito e non a detta parte personalmente" ; v. tra le altre Cass. n. 9234 del 12/07/2000; non sembra inutile aggiungere che qualunque eventuale nullità della notifica sarebbe stata sanata ex tunc dalla costituzione del controricorrente, che ha comunque realizzato lo scopo attribuito dalla legge alla notificazione del ricorso.). I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2913 e 2914 c.c. esponendo le seguenti argomentazioni. Il sistema della trascrizione si fonda tutto sulla conoscenza da esso assicurata e sulla certezza da esso determinata. Nel caso in esame i principi desumibili dagli artt. 2913 e 2914 c.c. sono stati richiamati dalla corte di appello in modo erroneo, in quanto la nota per prima trascritta indicava come oggetto dell'alienazione soltanto il foglio n. 67, mentre gli 6 accertamenti compiuti dal creditore del venditore conducevano a rilevare tra le proprietà poste a garanzia del credito gli immobili catastalmente individuati dal foglio n. 68. E' evidente che non si è verificato alcun pignoramento di beni anteriormente alienati, in quanto per essere opponibile ai terzi la vendita immobiliare deve essere trascritta e, come già illustrato, al momento del pignoramento e della sua trascrizione nessuna trascrizione di vendita figurava concernere i beni pignorati. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1432 C.C." esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Appello di ON non ha fornito motivazione alcuna per ritenere l'applicabilità dell'art. 1432 c.c. Tale fattispecie può essere applicata ogniqualvolta una parte sia caduta in errore, ma era necessario motivare circa la sua applicazione nel caso in esame, vale a dire che occorreva dimostrare quando entrambe le parti sono incorse nell'errore. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1432 C.C." esponendo che la Corte di Appello ha acriticamente applicato a questa ipotesi di errore bilaterale comune l'art. 1432 c.c., senza indagare sulla reale natura dell'accordo immotivamente e sbrigativamente classificato come rettifica. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "MANCATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 1445 C.C." esponendo le seguenti doglianze. I terzi, interessati all'esecuzione del patrimonio del LI, si giovano della certezza scaturente dal sistema della trascrizione e nessuna alienazione trovano interessare i beni appartenenti al LI. La rettifica, al pari della domanda di annullabilità, non è, pertanto, ad essi opponibile perché, giusta il disposto dell'art. 1445 c.c., sono fatti salvi i diritti dei terzi. La Corte di appello ha errato nel non considerare 7 che, anche a voler attribuire, il che non è, una valenza retroattiva al negozio di rettifica, tale retroattività opera soltanto tra la parti e non può essere opposta a chi ha trascritto il proprio diritto anteriormente alla trascrizione del negozio di rettifica. Il criterio dell'anteriorità. della trascrizione formulato dall'art. 1445 c.c. per la domanda di annul- lamento è, infatti, applicabile anche al rimedio all'annullamento costituito dalla rettifica di cui all'art. 1432 c.c. Con il quinto motivo la parte ricorrente denuncia “DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA L'OPPONIBILITA' DEL NEGOZIO SUCCESSIVO DI RETTIFICA" esponendo le seguenti doglianze. Manca la motivazione circa la retroattività del negozio con il quale la parti stabilirono di vendere e comprare quanto insiste nel foglio catastale n. 68. Il parallelismo effettuato dal giudice con la convalida risulta per niente convincente alla luce di quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza circa l'inopponibilità ai terzi di errori nella trascrizione degli atti. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. Infatti è giuridicamente errata la tesi secondo la quale "...ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione (o comunque di disposizione del diritto) è sufficiente l'anteriore trascrizione dell'atto medesimo, sia pure inficiato dall'errore poi emendato...” con atto trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento. Al contrario, l'art. 1432 cit. non contiene alcuna eccezione alla normativa ed ai principi di diritto in tema di trascrizione. Poiché è in base a tale normativa ed a tali principi (e quindi all'anteriorità delle trascrizioni) che va risolta la questione in esame, diventa irrilevante (ai fini della presente causa) stabilire se l'art. 1432 cit. sia in concreto applicabile (dato che la risposta a detto quesito riguarderebbe comunque solo i contraenti del negozio di rettifica e non riguarderebbe invece i terzi che hanno trascritto anteriormente alla trascrizione di detto negozio di rettifica). 8 ATE PONTA 43331 SLIPPO) At Giudiziari L'accertamento del predetto errore di diritto non consente una pronuncia ex art. 384 c.p.c. in quanto questa Corte non può fare applicazione del sopra enunciato principio di diritto sulla base dei medesimi apprezzamenti ed accertamenti che hanno costituito il presupposto del giudizio di diritto errato (cfr. cass. n. 1550 del 13/02/1998: Avuto riguardo al disposto dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., l'intenzione del legislatore e' stata quella di evitare una scontata e, dunque, inutile attivita' processuale in tutti quei casi nei quali la Corte possa fare applicazione dell'enunciato principio di diritto sulla base dei medesimi accertamenti e apprezzamenti che hanno costituito il presupposto del giudizio di diritto errato"); infatti la Corte di appello si è fermata alla suddetta tesi in diritto (che “... ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione (o comunque di disposizione del diritto) è sufficiente l'anteriore trascrizione dell'atto medesimo, sia pure inficiato dall'errore poi emendato....." con atto trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento) senza procedere a tutti gli accertamenti ed apprezzamenti che ora sarebbero necessari per una decisione ex art. 384 cit.. Sulla base di quanto sopra esposto l'impugnata sentenza va cassata in relazione all'accoglimento suddetto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia. A detto Giudice di rinvio va rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'Appello di OUT DOT 129.11 + Perugia. Così deciso a Roma il 10.1.2002. 3099 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE 160,20 Aller Depositata in Cancelleria Oggi, 30.04.28 9 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello