Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11265
CASS
Sentenza 30 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 1432 cod. civ., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 cod. civ..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11265
    Data del deposito : 30 luglio 2002

    Testo completo