Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, la residenza dell'imputato va individuata secondo criteri di effettività non prescrivendo la legge forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione. (Nella fattispecie la Corte, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 del codice di rito, ha ritenuto che l'eccepita residenza anagrafica non corrispondesse all'affermato principio di effettività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2008, n. 45743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45743 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 04/11/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1288
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 030192/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AP LE, N. IL 20/01/1955;
avverso SENTENZA del 19/04/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Santini Pierpaolo, di Lucca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di PA LE ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19.4.1996, che confermò integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca del 19.9.2005, che aveva condannato il predetto PA alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, per il reato di ricettazione continuata e aggravata. Con l'unico motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale già formulata nei due gradi del giudizio di merito, sostenendo che sarebbe possibile identificare in Tavernelle di Val di Pesa (Firenze), il luogo di effettiva dimora abituale dell'imputato, che lì deteneva la refurtiva e rilevando, in subordine che il criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competente sarebbe quello di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, cioè quello della residenza anagrafica dell'imputato, nota al giudice di merito e localizzata in Livorno e non quello di cui al comma 3 c.p.p., utilizzato nell'ambito del presente procedimento;
chiede,
quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla procura della repubblica presso il tribunale di Livorno o presso il tribunale di Firenze.
Osserva la Corte che la questione di competenza territoriale sollevata dal ricorrente, è stata già oggetto di attento esame da parte dei giudici del gravame, i quali hanno correttamente rilevato che nel momento in cui il suo nominativo venne iscritto dal Pm del Tribunale di Lucca nel registro delle notizie di reato, il PA era irreperibile e non aveva una fissa dimora.
E correttamente rileva, ancora, la Corte territoriale, che nessuna incidenza può attribuirsi al luogo in cui venne rinvenuta la refurtiva, che non coincide con il luogo del commesso reato, pacificamente mai identificato, dal momento che la custodia della refurtiva attiene logicamente ad un momento successivo. Quanto alla residenza anagrafica dell'imputato, occorre intanto rilevare che l'unica risultante agli atti, e sulla quale insiste oggi la difesa, ha carattere chiaramente fittizio, essendo corrispondente ad un precedente luogo di detenzione dell'imputato. Peraltro, la residenza dell'imputato, a tutti gli effetti previsti dalle norme del codice di rito penale, va individuata secondo criteri di effettività, tanto che il luogo dove eseguire le notificazioni di atti del procedimento può desumersi anche da risultanze contrastanti con quelle dei registri anagrafici, non prescrivendo la legge forme e modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione dell'imputato (Cass. Pen. Sez. 5, 25.9.2007, Ascanio). La stessa nozione "civilistica" di residenza (art. 43 c.c., comma 2), dalla quale l'art. 9 c.p.p., comma 2, non si discosta, fa riferimento, anzitutto, al luogo di dimora abituale, valendo le risultanze anagrafiche soprattutto a tutela dell'affidamento dei terzi (art. 44 c.c., comma 1), cioè in un ambito di interessi estraneo al procedimento penale. E poiché, nella specie, è escluso che fosse possibile individuare una residenza o una dimora effettiva dell'imputato in qualunque luogo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, ne deriva che le censure del ricorrente devono essere ritenute manifestamente infondate, correttamente essendo stato utilizzato il criterio residuale della sede giudiziaria di iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro degli indagati. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008