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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6828/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 6828/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Parte_1 ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c. dall'avv. Carmela Ragone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via G. Palatucci n. 17;
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv.
IT AB, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), al viale Primo Baratta
n. 10;
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota dell'21/4/2025; per la convenuta, la nota del 15/4/2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito del CP_3 Controparte_2 sinistro verificatosi in data 16.2.2014, alle ore 03:00 circa, in Olevano Sul Tusciano (SA), lungo la via S. Leone Magno, allorquando viaggiava come terzo trasportato a bordo del veicolo tipo Audi A3 tg CJ392CJ di proprietà di assicurato per la r.c.a. con la . Controparte_2 Controparte_3
Esponeva che, in tali circostanze, il conducente del predetto veicolo, giunto nei pressi di una strettoia della sede stradale, al fine di evitare l'impatto con altro veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta e con fari lunghi, effettuava una manovra di emergenza che lo portava a perdere il controllo dell'auto, che finiva la propria corsa contro una cappella votiva sita al margine della carreggiata.
Deducendo altresì che, al momento del sinistro, sul fondo stradale vi era una grossa macchia d'olio,
l'odierno attore rappresentava che a seguito del sinistro riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli, ove restava ricoverato sino al 26.2.2014, quando veniva dimesso con diagnosi di “frattura scafoide carpale destr, frattura parcellare della parete posteriore dell'acetabolo sinistro, frattura del polo inferiore della rotula sinistro, trauma cranico”.
Evidenziando che, a seguito delle dimissioni dal predetto nosocomio, subiva diversi interventi chirurgici ed era costretto ad un lungo iter riabilitativo, il sig. rappresentava di aver inoltrato CP_2 in data 7.1.2015 richiesta di risarcimento dei danni patiti alla , ma che non Controparte_3 era stato possibile addivenire ad una definizione bonaria della vertenza.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del conducente dell'Audi A3 tg CJ392CJ per le lesioni da lui riportate in occasione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna di in solido con la , Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti, mediante il pagamento della somma non inferiore ad € 57.178,00, ovvero della diversa somma maggiore ritenuta di giustizia, con personalizzazione massima, oltre al risarcimento di spese vive pari ad € 1.571,90 e al risarcimento del danno morale, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.12.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
, eccependo preliminarmente la violazione degli artt. 164 e 167 c.p.c. e la nullità dell'atto CP_3 di citazione in ragione dell'indeterminatezza della domanda e del fatto che la stessa era basata su circostanze parzialmente diverse da quelle descritte in citazione.
In particolare, l'ente convenuto rappresentava che nella richiesta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale dall'attore non vi era alcun riferimento alla presenza di altro veicolo al momento del sinistro, la cui causazione veniva ricondotta unicamente alla presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata. Sicché, eccependo la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere il diritto al risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 C.d.A., contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace Controparte_2
Svolta l'istruttoria orale mediante l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi Controparte_2 ammessi su richiesta di parte attrice, ed espletato incarico di c.t.u. medico-legale, con ordinanza del
19.8.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 10.6.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domande formulate per conto di parte attrice sono infondate e vanno rigettate pere quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione formulata da parte dell'ente assicurativo convenuto con riferimento alla nullità dell'atto di citazione;
sotto tale specifico profilo, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.),
e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Nel caso di specie, alcun dubbio si pone circa la sufficiente precisione del contenuto della domanda attorea, risultando adeguatamente puntualizzato il titolo e il luogo in cui si verificava il sinistro per cui è causa;
peraltro, dal tenore complessivo delle difese rassegnate da parte della società convenuta emerge come la stessa avesse senz'altro ben inteso il contenuto delle richieste dell'attrice.
Va inoltre condivisa in questa sede l'ordinanza del 12.3.2019 in merito al rigetto dell'istanza di autorizzazione alla rimessione in termini formulata per conto dell'ente convenuto, condividendosi la motivazione del predetto provvedimento. Sempre in linea preliminare, occorre procedere alla decodificazione della natura giuridica dell'azione spiegata da Parte_1
L'odierno attore, invero, deduceva di essere terzo trasportato a bordo del veicolo descritto in sede di citazione, rilevando la sussistenza di “tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 141 d.lgs. n.
209/2005”. Chiedeva invero accertarsi “la responsabilità del conducente dell'autovettura Audi A3
1.9. TDI ATTR tg CJ392CJ, per la causazione delle lesioni” (…), con contestuale condanna “del sig. in solido con la (…) al risarcimento in favore del Controparte_2 Controparte_1 sig. dei danni subiti a causa del sinistro”. Parte_1
Ebbene, dall'interpretazione sistematica delle domande formulate da parte dell'odierno attore, tenuto conto della portata complessiva delle allegazioni dedotte, deve concludersi per il fatto che lo stesso, pur invocando formalmente la disciplina di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, abbia invece contestualmente esercitato sia l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti dell'ente assicurativo del proprio vettore, che la più generale tutela risarcitoria di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo su cui era a bordo.
In proposito, occorre rilevare che l'azione diretta prevista dall' art. 141 del C.d.A. in favore del terzo trasportato è da considerarsi aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Deve inoltre rilevarsi che la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.d.A., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(Cass. Civ., SS. UU., 30.11.2022, n. 35318).
Sicché, la tutela in esame opera sulla base di un meccanismo per cui l'impresa assicuratrice del vettore provvede, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, ad erogare il risarcimento del danno al danneggiato sulla base di un accertamento che sarà circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile, previo accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Deve altresì ritenersi che l'art. 141 C.d.A. operi anche nel caso in cui uno dei due veicoli coinvolti non venga identificato o risulti sprovvisto di copertura assicurativa in quanto, in tal caso, l'impresa assicuratrice del vettore che abbia già provveduto al risarcimento del terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, II e VI comma, del d.lgs. n. 209/2005, ricorrendo anche in tale ipotesi la duplicità degli enti assicurativi che consente l'operatività del meccanismo di rivalsa di cui all'art. 141 C.d.A. e la tutela rafforzata al trasportato danneggiato (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 08/07/2020, N. 14255).
Deve escludersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per l'operatività del più generale istituto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
A tanto depone, invero, la specifica richiesta, da parte dell'attore, dell'accertamento della responsabilità del proprietario ed asserito conducente del veicolo, che senz'altro impone un riscontro diverso ed ulteriore rispetto agli elementi costitutivi della tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente anche rispetto alla questione dell'obiettiva cumulabilità della tutela in questione con quella diretta di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 (Cass. Civ., Sez. III,
26.7.2024, n. 21021).
Nel caso di specie, infatti, aldilà del formale richiamo dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 e della circostanza che l'odierno attore fosse stato trasportato, a suo dire, all'interno del veicolo di proprietà del padre, deve evidenziarsi come non siano stati in alcun modo allegati gli elementi costitutivi di tale tutela.
Anzi, come si è avuto modo di evidenziare, lo stesso attore instava per l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo, oltre che per la condanna al risarcimento del danno, in solido tra loro, del sig. oltre che della . Ne deriva, pertanto, CP_2 Controparte_1 come l'attore abbia specificamente richiesto l'accertamento dell'illecito, al fine di conseguire il relativo risarcimento dei danni patiti, senza fare alcun riferimento né ai più blandi presupposti della tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, né tantomeno alla liquidazione del relativo indennizzo, non venendo in rilievo, con riferimento a tale istituto un'ipotesi risarcitoria stricto sensu intesa.
Sicché, tali domande devono essere qualificate come azioni ex artt. 144 d.lgs. n. 209/2005 e 2054 c.c.
(arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 7.2.2025, n. 3078; Sez. III, 17.4.2024, n. 10402).
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore. Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005). In tal senso, sia l'ente assicurativo che il danneggiante risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse.
Ed infatti, la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento sono chiamati più soggetti, a nulla rilevando la diversità dei titoli dai quali le obbligazioni derivano.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, II comma c.c. in tema di scontro tra veicoli, giacché l'obbligazione gravante sull'ente assicurativo si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (arg., ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n. 22336).
Deve altresì riscontrarsi la proponibilità della domanda risarcitoria.
Nel fascicolo di parte attrice risulta prodotta in atti una nota, datata 7.1.2015 ed inoltrata all'odierno ente assicurativo convenuto in data 13.1.2015 (cfr. all. 10 all'atto di citazione); tale diffida risulta senz'altro conforme alla più generale disciplina di cui all'art. 148, II comma d.lgs. n. 209/2005, apparendo senz'altro idoneo a rendere edotto l'ente assicurativo in merito agli elementi necessari e sufficienti al fine di accertare la responsabilità delle parti in causa, stimare il danno e formulare l'offerta. Né, d'altro canto, tale circostanza è risultata in altro modo oggetto di contestazione da parte dell'odierno ente convenuto.
Tanto premesso con riferimento alla diversità dei titoli, e quindi, alla diversa natura delle obbligazioni gravanti sull'ente assicuratore e sul danneggiante, occorre a questo punto soffermarsi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Passando, dunque, all'accertamento relativo al concreto verificarsi del sinistro descritto in citazione, secondo la versione prospettata dall'odierno attore il sinistro oggetto di causa si verificava lungo la via S. Leone Magno nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA), allorquando il sig. Controparte_2 conducente del veicolo tipo Audi A3 tg CJ392CJ, sul quale viaggiava l'odierno attore quale terzo trasportato, perdeva il controllo dell'auto a causa della condotta di guida di un veicolo rimasto non identificato che, provenendo dall'opposta corsia di marcia a velocità sostenuta e con i fari lunghi, non si arrestava in prossimità della piazzola situata prima di una cappella votiva che costituiva un restringimento della sede stradale.
Aggiungeva, altresì, che alla perdita di controllo del veicolo aveva contribuito la presenza sull'asfalto di una grossa macchia d'olio.
Occorre anzitutto soffermarsi sulle dichiarazioni rese da parte del sig. in sede di Controparte_2 interrogatorio formale all'udienza del 17.10.2019.
Il sig. dopo aver confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione e le circostanze CP_2 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 di parte attrice, veniva invitato dal Giudice a rendere chiarimenti in merito al contrasto tra quanto dichiarato e il contenuto della lettera di denuncia di sinistro inviata alla in data 27.1.2015, laddove, per contro, era indicato che il sinistro si CP_3 verificava a causa della presenza di una macchia d'olio sul manto stradale e non già in ragione della presenza di un'altra autovettura che avrebbe invaso l'opposta corsia.
Il sig. dichiarava: “mentre percorrevo la via S. Leone Magno in Olevano sul Tusciano, con CP_2
a bordo i miei figli, ho visto una macchina provenire nel senso opposto di marcia verso la mia autovettura;
poiché questa autovettura non si è fermata ma ha continuato la marcia ed aveva i fari abbaglianti accesi, io, per evitare di scontrarmi con essa, sono stato costretto a sterzare sulla sinistra,
e, sterzando sulla sinistra, la mia autovettura è finita contro la , in particolare la parte Parte_2 destra. La macchina di cui ho detto, che era di grossa cilindrata, è andata via senza fermarsi. La strada non era bagnata ma c'era solo un po' di terriccio;
preciso che il sinistro in cui sono rimasto coinvolto è successo perché ho dovuto per forza sterzare a sinistra per evitare di scontrarmi con
l'autovettura che veniva nel senso opposto di marcia, e non per la macchia di olio, che pure era sulla sinistra e non al centro della strada”.
All'udienza del 17.10.2019 veniva escussa anche moglie di e madre Tes_1 Controparte_2 dell'odierno attore.
La teste dichiarava di non aver assistito al sinistro e di esserne stata informata dalla figlia Per_1
che si trovava a propria volta quale terza trasportata sul veicolo incidentato. Dichiarava di
[...] essersi immediatamente recata sul luogo dell'incidente e di avervi trovato la macchina del marito contro la cappella votiva, con i figli e ancora a bordo. Riferiva che l'odierno Per_1 Parte_1 attore lamentava dolori alle gambe, mentre il sig. non aveva riportato alcuna conseguenza CP_2 dal sinistro.
In riferimento alla dinamica dell'incidente, la teste si limitava a riferire quanto le era stato Tes_1 raccontato dal marito e dava atto della presenza sui luoghi di causa di un ragazzo che “con la sua autovettura seguiva quella di mio marito e che, dopo il sinistro, si è fermato a prestare soccorso”. Passando alle dichiarazioni rese dal teste , questi dichiarava di aver assistito al sinistro Testimone_2 in quanto, in quell'occasione stava seguendo con la propria auto il veicolo a bordo del quale si trovava
“Mi trovavo sula stessa corsia di competenza dell'attore su una discesa che Parte_1 conduceva di fatto all'altezza di una cappellina. La strada era rettilinea fino alla cappellina, pertanto ho avuto modo di assistere al sinistro. All'improvviso quest'auto con una manovra improvvisa si è spostata verso sinistra, invadendo la corsia opposta e andando ad impattare contro la struttura esterna della cappellina”.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro, il teste dichiarava: “ho visto l'auto su cui si trovava l'attore svoltare repentinamente verso sinistra impattando direttamente contro la parete esterna della cappellina, all'altezza del punto E. Contestualmente, in una frazione di secondo, ho visto un'auto sopraggiungere dalla corsia opposta attraversare questa strettoia. Non sono in grado di riferire in merito alle ragioni di questa manovra repentina, e cioè se la stessa fosse dovuta all'improvviso sopraggiungere dell'auto dalla corsia opposta, ovvero se fosse dipesa da altre ragioni”.
Il teste dichiarava che, dopo essersi fermato per prestare soccorso, aveva avuto modo di appurare che alla guida dell'Audi A3 vi era il sig. padre di che si trovava sul Controparte_2 Persona_2 sedile del passeggero anteriore “incastrato all'altezza del cassetto anteriore”. Precisava, altresì, che l'odierno attore indossava la cintura di sicurezza.
Sulla scorta di tali elementi di prova, possono trarsi le seguenti conclusioni.
Occorre anzitutto evidenziare l'incongruenza tra quanto esposto nell'atto di citazione e quanto dichiarato dal sig. in sede di interrogatorio formale con riferimento alla presenza Controparte_2 sul manto stradale della via Leone Magno di una macchia d'olio e dell'incidenza di questa sul verificarsi del sinistro.
Né risulta obiettivamente in alcun modo meglio chiarito come e per quali termini, nonostante l'asserita incidenza, in merito alla causazione del sinistro, di un altro veicolo, tale dinamica non fosse stata in alcun modo esplicata in sede di richiesta stragiudiziale di risarcimento danni.
Ed invero, era in quella sede fatto generico riferimento al fatto che “l'incidente si verificava a causa della presenza di una grossa chiazza di olio sulla carreggiata che rendeva sdrucciolevole il fondo”.
Alcuna ragionevole spiegazione veniva al riguardo offerta in merito ad una tale discrasia, che, peraltro, assume un significativo rilievo tenuto conto del fatto che, tra l'altro, la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno veniva inoltrata a quasi un anno di distanza dalla verificazione del sinistro (16.2.2014). Discrasia, tra l'altro, confermata da parte dello stesso asserito conducente, il quale, in sede di interrogatorio formale, dichiarava che il sinistro si era verificato in ragione della condotta di guida posta in essere da parte del veicolo che sarebbe sopraggiunto dalla corsia opposta.
In tal senso, non v'è alcuna ragionevole spiegazione in merito a tale macroscopica divergenza intercorrente tra la versione del sinistro offerta in sede di denunzia stragiudiziale di risarcimento del danno, quella indicata in citazione e quella descritta da parte dello stesso sig. Controparte_2
Ulteriori significative criticità devono registrarsi con riguardo alle risultanze dell'elaborato peritale disposto in corso di causa.
L'ausiliario del giudice effettuava un attento esame della documentazione sanitaria prodotta in giudizio da e lo sottoponeva ad un esame clinico al fine di valutare gli esiti delle Parte_1 lesioni riportate.
Ed invero, all'esito del sinistro, l'odierno attore riportava: “Frattura dello scafoide carpale a destra esitata in pseudoartrosi (operata, con mds in situ), frattura parcellare del polo inferiore della rotula sinistra, frattura/distacco parcellare del margine postero-inferiore della cavità acetabolare di sinistra, esiti cicatriziali multipli”.
A pagina n. 11 della relazione peritale, il Dott. riferiva: “la ferita lacero-contusa Testimone_3 rilevata alla faccia antero-mediale del 1/3 distale della coscia destra si è prodotta verosimilmente per un urto diretto contro una parte resistente, sporgente ed irregolare all'interno dell'abitacolo della autovettura su cui era trasportato il nella complessa dinamica del sinistro Parte_1 in esame. Il posto del passeggero anteriore della autovettura in esame (Audi A3 1.9) non presenta alcuna parte rigida con le caratteristiche sopra descritte. Di contro, il sedile del guidatore presenta, quale struttura in grado di determinare il danno predetto, la chiave di avviamento dell'auto sul lato destro del volante, in posizione tale da poter essere raggiunta dalla faccia antero-mediale del 1/3 distale di coscia destra nel corso dell'incidente. Tanto predetto, appare verosimile che il periziando fosse alla guida dell'autovettura e non trasportato anteriormente. Dinamiche lesive alternative, sebbene non escludibili categoricamente, appaiono invero poco plausibili, sempre in relazione alla ipotetica presenza di una struttura rigida in grado di creare la lesione alla coscia destra (leva del cambio ? Freno a mano?). Tali strutture potrebbero in teoria essere state raggiunte dalla coscia destra del periziando (che è alto 1.96 metri) se quest'ultimo, al momento del sinistro, fosse stato completamente ruotato sulla sua sinistra. Le restanti lesioni di natura traumatica sono del tutto compatibili, indipendente dalla posizione che occupava il periziando al momento del sinistro
(conducente dell'auto o trasportato anteriormente) con urti diretti (trauma cranico, frattura scafoide carpale dx, frattura parcellare polo inferiore rotula sn, ed esito cicatriziale in regione prerotulea sn) contro parti rigide all'interno dell'abitacolo dell'autovettura e lesioni indirette (frattura/distacco parcellare margine postero-inferiore cavità acetabolare sn, con energia cinetica trasmessa, dopo impatto del ginocchio sinistro contro il cruscotto alla sinistra del volante, attraverso il femore omolaterale fino alla cavità acetabolare). In definitiva, la dinamica del sinistro rilevata dagli atti, unitamente all'esame delle lesioni riportate dal periziando, rendono verosimile, con ogni verosimiglianza, il nesso di causalità tra il sinistro subito e le lesioni prodotte nel caso in cui il periziando fosse alla guida della autovettura Audi A3 1.9”.
Tali conclusioni, logiche e condivisibili, vanno senz'altro richiamate in questa sede, in quanto fondate su un attento esame, metodologicamente corretto, della documentazione agli atti del presente giudizio.
Né le osservazioni al riguardo dedotte per conto dell'odierno attore appaiono idonee a neutralizzarne l'attendibilità complessiva. Sotto tale profilo, invero, vanno integralmente condivise le conclusioni rese da parte dell'ausiliario del giudice in tal senso.
Il dott. aveva infatti modo di confermare tali conclusioni anche in sede di replica alle note Tes_3 del ctp di parte attrice (cfr. pagg. da 15 a 17 della relazione peritale): “Come già detto in CTU, non si rilevano elementi oggettivi tali, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura su cui viaggiava il periziando in corrispondenza del sedile anteriore destro, da poter cagionare la lesione lacero– contusa alla faccia mediale del 1/3 distale della coscia destra. Non sono presenti, infatti, irregolarità
e/o sporgenze sul lato passeggero anteriore della autovettura Audi A3 1.9 in grado di creare una ferita lacero contusa come poi rilevata sul periziando. Sul lato destro anteriore dell'abitacolo è presente solo la struttura rigida e piatta del cruscotto. Di contro, sul lato guida della predetta autovettura è presente, sul lato sinistro del volante, il cruscotto, contro il quale verosimilmente urtò il ginocchio sinistro del periziando creando la frattura rotulea omolaterale e, per via indiretta, quella acetabolare, mentre a destra del volante sono presenti le chiavi di avviamento che costituiscono
l'unico elemento rigido e sporgente in grado di determinare una flc alla faccia antero-mediale della coscia destra al 1/3 distale”.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili e vanno richiamate in questa sede.
Ed invero, tenuto conto dell'obiettiva conformazione dell'abitacolo del tipo di quello coinvolto nel sinistro per cui è causa, le lesioni così riscontrate risultano obiettivamente compatibili con una posizione del danneggiato corrispondente al posto di guida, e non già del passeggero anteriore.
Né, a fronte degli obiettivi rilievi critici così riscontrati da parte del C.T.U., veniva in alcun modo allegato, prima ancora che provato, alcun significativo elemento di prova volto, per contro, a rilevare che l'odierno attore fosse seduto in corrispondenza del posto passeggeri anteriore destro. Del tutto generiche risultano le doglianze dedotte da parte attrice in merito alla circostanza che il C.T.U. non avrebbe direttamente visionato il veicolo coinvolto nell'incidente per cui è causa: ed invero, l'analisi effettuata dal C.T.U. ha avuto ad oggetto l'esame dell'“interno-tipo dell'autovettura coinvolta nel sinistro (Audi A3)”. E proprio sulla scorta di tale valutazione, valutata la tipologia di lesioni riscontrate nel caso concreto, l'ausiliario del giudice aveva modo di rilevare l'effettiva incompatibilità delle stesse con la posizione di passeggero che l'attore avrebbe rivestito nel caso di specie.
Risulta infine del tutto infondata la doglianza dedotta da parte di parte attrice in sede di nota scritta del 10.10.2023, con cui si rilevava la nullità delle operazioni peritali per violazione del contradditorio tecnico: più in particolare, l'attrice rilevava che al momento dell'incontro fissato per l'espletamento dell'accertamento, il C.T.P. dell'ente assicurativo era già presente nell'ambulatorio dell'ausiliario del giudice “ed era in corso tra loro discussione della questione”.
Inoltre, all'esito dell'incontro, il solo c.t.p. dell'ente assicurativo sarebbe rimasto in ambulatorio per discutere della questione oggetto di causa e comunque il c.t.p. di parte attrice sarebbe stato impedito a partecipare a tale incontro.
Innanzitutto, dal verbale delle operazioni peritali risulta precisato che le stesse iniziavano alle ore
12:00 presso la Struttura dipartimentale di medicina legale e delle Assicurazioni dell'
[...]
, alla presenza del sig. del c.t.p. dell'ente assicurativo e Controparte_4 Parte_1 dell'avv. Carmela Ragone;
il c.t.p. di parte attrice, dott. non era invece presente. Persona_3
Le operazioni si chiudevano alle ore 12:30. Sicché, non risulta in alcun modo riscontrato che le stesse operazioni fossero iniziate e si fossero chiuse in assenza di parte attrice e del suo procuratore;
alcun dubbio può porsi al riguardo in merito alla natura di atto pubblico di tale verbale, con la conseguente efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
Né è dato in alcun modo rilevare come ed in quali termini sarebbe stato leso il contraddittorio tecnico nel caso di specie. Da un lato, infatti, non risulta affatto riscontrato l'impedimento del predetto c.t.p. di parte attrice in merito alla partecipazione alle operazioni peritali;
per altro verso, e a tutto voler concedere, deve pure rilevarsi come la bozza sia stata inoltrata alle parti e queste ultime hanno avuto la possibilità di controdedurre avverso le deduzioni dell'ausiliario del giudice.
Peraltro, le osservazioni così formulate venivano attentamente vagliate da parte del C.T.U., come si
è già avuto modo di rilevare;
le relative repliche, come detto, devono senz'altro condividersi in questa sede in quanto logicamente motivate.
Sicché, risulta sufficientemente provato che il sig. al momento del sinistro Parte_1 verificatosi in data 16.2.2014, alle ore 03:00 circa, in Olevano Sul Tusciano (SA), lungo la via Leone
Magno, si trovasse alla guida della vettura tipo Audi A3 tg. CJ392CJ.
D'altro canto, a fronte di tali riscontri, risultano davvero poco credibili le dichiarazioni rese da parte della sig.ra e tanto non solo per il rapporto di filiazione con l'odierno attore e per l'obiettiva Tes_1 genericità delle proprie dichiarazioni, ma anche per l'effettiva chiara incompatibilità con le risultanze dell'accertamento peritale.
Analoghe conclusioni devono valere anche con riguardo alle dichiarazioni rese da parte del sig.
, il quale pure dichiarava di aver visto il sig. seduto sul lato anteriore Tes_2 Parte_1 destro.
Tra l'altro, le dichiarazioni rese risultano altresì del tutto generiche anche con riferimento all'obiettiva ricostruzione del sinistro: alcun riscontro veniva invero offerto in merito alle modalità ed ai termini con cui l'auto rimasta non identificata avrebbe contribuito a causare il sinistro.
A fronte di tali criticità, invero, alcun rilievo probatorio può accordarsi alle dichiarazioni rese da parte del sig. tenuto altresì conto della natura litisconsortile del presente giudizio ai sensi Controparte_2 dell'art. 2733, III comma c.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 18.5.2024, n. 13880).
Né, d'altro canto, è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini, ad ammettere che il sig. fosse il conducente del veicolo, quest'ultimo non abbia riportato alcuna Controparte_2 significativa conseguenza pregiudizievole nel caso di specie.
Tale incongruenza appare a maggior ragione significativa, tenuto conto della gravità dei pregiudizi così patiti da parte di oltre che della sorella, che pure formulava un'azione Parte_1 risarcitoria nel caso di specie: alcuna ragionevole spiegazione veniva al riguardo offerta.
Analogamente a dirsi con riguardo alla circostanza che, nonostante la gravità del sinistro, non erano stati allertati i soccorsi, né tantomeno le Forze di Polizia.
Possono quindi trarsi le seguenti conclusioni.
Da un lato, è sufficientemente provato che l'odierno attore fosse alla guida del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro;
per altro verso, non risulta in alcun modo adeguatamente provata l'effettiva incidenza eziologica, in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa, di un altro veicolo.
Sicché, quanto all'azione diretta di cui all'art. 144 .lgs. n. 209/2005, la domanda va rigettata, posta l'esclusione di tale tutela, in ragione della diretta applicazione dell'art. 129, I comma d.lgs. n.
209/2005.
Risulta parimenti infondata la domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c. formulata nei confronti del sig.
non solo non risulta in alcun modo riscontrato che lo stesso fosse il conducente Controparte_2 del veicolo per cui è causa, ma deve pure evidenziarsi che la verificazione del sinistro fosse riconducibile all'esclusiva responsabilità dell'odierno attore, così dovendosi escludere la configurabilità di un'azione di regresso ex artt. 2055, 1299 e 2054, III comma c.c., anche a voler riqualificare in tali termini tale domanda. Analoghe conclusioni varrebbero anche a voler inquadrare la tutela così azionata nell'alveo di quella di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
Da un lato, infatti, come detto, non v'è prova del fatto che l'odierno attore fosse trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro;
per altro verso, come si è avuto modo di rilevare, non risulta in alcun modo riscontrato che anche un altro veicolo abbia contribuito a causare il sinistro per cui è causa (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 30.11.2022, n. 35318).
Le domande così formulate vanno pertanto rigettate.
Infine, nonostante le criticità così evidenziate, non risultano sussistenti significativi elementi da cui poter inferire l'astratta configurabilità, a carico dei testimoni escussi nel presente giudizio, del reato di falsa testimonianza.
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere e delle questioni giuridiche oggetto di esame nel presente giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. IT AB.
Nulla deve essere disposto con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e CP_2
rimasto contumace.
[...]
Le spese di c.t.u devono essere poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel proc. n. 6828/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attore;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente assicurativo Parte_1 convenuto, che liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IT AB;
3) nulla per le spese quanto al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e Controparte_2
4) spese di c.t.u. a definitivo carico dell'attore.
Così deciso in Salerno, il 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 6828/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Parte_1 ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c. dall'avv. Carmela Ragone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via G. Palatucci n. 17;
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv.
IT AB, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), al viale Primo Baratta
n. 10;
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota dell'21/4/2025; per la convenuta, la nota del 15/4/2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito del CP_3 Controparte_2 sinistro verificatosi in data 16.2.2014, alle ore 03:00 circa, in Olevano Sul Tusciano (SA), lungo la via S. Leone Magno, allorquando viaggiava come terzo trasportato a bordo del veicolo tipo Audi A3 tg CJ392CJ di proprietà di assicurato per la r.c.a. con la . Controparte_2 Controparte_3
Esponeva che, in tali circostanze, il conducente del predetto veicolo, giunto nei pressi di una strettoia della sede stradale, al fine di evitare l'impatto con altro veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta e con fari lunghi, effettuava una manovra di emergenza che lo portava a perdere il controllo dell'auto, che finiva la propria corsa contro una cappella votiva sita al margine della carreggiata.
Deducendo altresì che, al momento del sinistro, sul fondo stradale vi era una grossa macchia d'olio,
l'odierno attore rappresentava che a seguito del sinistro riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli, ove restava ricoverato sino al 26.2.2014, quando veniva dimesso con diagnosi di “frattura scafoide carpale destr, frattura parcellare della parete posteriore dell'acetabolo sinistro, frattura del polo inferiore della rotula sinistro, trauma cranico”.
Evidenziando che, a seguito delle dimissioni dal predetto nosocomio, subiva diversi interventi chirurgici ed era costretto ad un lungo iter riabilitativo, il sig. rappresentava di aver inoltrato CP_2 in data 7.1.2015 richiesta di risarcimento dei danni patiti alla , ma che non Controparte_3 era stato possibile addivenire ad una definizione bonaria della vertenza.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del conducente dell'Audi A3 tg CJ392CJ per le lesioni da lui riportate in occasione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna di in solido con la , Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti, mediante il pagamento della somma non inferiore ad € 57.178,00, ovvero della diversa somma maggiore ritenuta di giustizia, con personalizzazione massima, oltre al risarcimento di spese vive pari ad € 1.571,90 e al risarcimento del danno morale, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.12.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
, eccependo preliminarmente la violazione degli artt. 164 e 167 c.p.c. e la nullità dell'atto CP_3 di citazione in ragione dell'indeterminatezza della domanda e del fatto che la stessa era basata su circostanze parzialmente diverse da quelle descritte in citazione.
In particolare, l'ente convenuto rappresentava che nella richiesta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale dall'attore non vi era alcun riferimento alla presenza di altro veicolo al momento del sinistro, la cui causazione veniva ricondotta unicamente alla presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata. Sicché, eccependo la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere il diritto al risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 C.d.A., contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace Controparte_2
Svolta l'istruttoria orale mediante l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi Controparte_2 ammessi su richiesta di parte attrice, ed espletato incarico di c.t.u. medico-legale, con ordinanza del
19.8.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 10.6.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domande formulate per conto di parte attrice sono infondate e vanno rigettate pere quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione formulata da parte dell'ente assicurativo convenuto con riferimento alla nullità dell'atto di citazione;
sotto tale specifico profilo, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.),
e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Nel caso di specie, alcun dubbio si pone circa la sufficiente precisione del contenuto della domanda attorea, risultando adeguatamente puntualizzato il titolo e il luogo in cui si verificava il sinistro per cui è causa;
peraltro, dal tenore complessivo delle difese rassegnate da parte della società convenuta emerge come la stessa avesse senz'altro ben inteso il contenuto delle richieste dell'attrice.
Va inoltre condivisa in questa sede l'ordinanza del 12.3.2019 in merito al rigetto dell'istanza di autorizzazione alla rimessione in termini formulata per conto dell'ente convenuto, condividendosi la motivazione del predetto provvedimento. Sempre in linea preliminare, occorre procedere alla decodificazione della natura giuridica dell'azione spiegata da Parte_1
L'odierno attore, invero, deduceva di essere terzo trasportato a bordo del veicolo descritto in sede di citazione, rilevando la sussistenza di “tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 141 d.lgs. n.
209/2005”. Chiedeva invero accertarsi “la responsabilità del conducente dell'autovettura Audi A3
1.9. TDI ATTR tg CJ392CJ, per la causazione delle lesioni” (…), con contestuale condanna “del sig. in solido con la (…) al risarcimento in favore del Controparte_2 Controparte_1 sig. dei danni subiti a causa del sinistro”. Parte_1
Ebbene, dall'interpretazione sistematica delle domande formulate da parte dell'odierno attore, tenuto conto della portata complessiva delle allegazioni dedotte, deve concludersi per il fatto che lo stesso, pur invocando formalmente la disciplina di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, abbia invece contestualmente esercitato sia l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti dell'ente assicurativo del proprio vettore, che la più generale tutela risarcitoria di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo su cui era a bordo.
In proposito, occorre rilevare che l'azione diretta prevista dall' art. 141 del C.d.A. in favore del terzo trasportato è da considerarsi aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Deve inoltre rilevarsi che la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.d.A., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro
(Cass. Civ., SS. UU., 30.11.2022, n. 35318).
Sicché, la tutela in esame opera sulla base di un meccanismo per cui l'impresa assicuratrice del vettore provvede, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, ad erogare il risarcimento del danno al danneggiato sulla base di un accertamento che sarà circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile, previo accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Deve altresì ritenersi che l'art. 141 C.d.A. operi anche nel caso in cui uno dei due veicoli coinvolti non venga identificato o risulti sprovvisto di copertura assicurativa in quanto, in tal caso, l'impresa assicuratrice del vettore che abbia già provveduto al risarcimento del terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, II e VI comma, del d.lgs. n. 209/2005, ricorrendo anche in tale ipotesi la duplicità degli enti assicurativi che consente l'operatività del meccanismo di rivalsa di cui all'art. 141 C.d.A. e la tutela rafforzata al trasportato danneggiato (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 08/07/2020, N. 14255).
Deve escludersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per l'operatività del più generale istituto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
A tanto depone, invero, la specifica richiesta, da parte dell'attore, dell'accertamento della responsabilità del proprietario ed asserito conducente del veicolo, che senz'altro impone un riscontro diverso ed ulteriore rispetto agli elementi costitutivi della tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente anche rispetto alla questione dell'obiettiva cumulabilità della tutela in questione con quella diretta di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 (Cass. Civ., Sez. III,
26.7.2024, n. 21021).
Nel caso di specie, infatti, aldilà del formale richiamo dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 e della circostanza che l'odierno attore fosse stato trasportato, a suo dire, all'interno del veicolo di proprietà del padre, deve evidenziarsi come non siano stati in alcun modo allegati gli elementi costitutivi di tale tutela.
Anzi, come si è avuto modo di evidenziare, lo stesso attore instava per l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo, oltre che per la condanna al risarcimento del danno, in solido tra loro, del sig. oltre che della . Ne deriva, pertanto, CP_2 Controparte_1 come l'attore abbia specificamente richiesto l'accertamento dell'illecito, al fine di conseguire il relativo risarcimento dei danni patiti, senza fare alcun riferimento né ai più blandi presupposti della tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, né tantomeno alla liquidazione del relativo indennizzo, non venendo in rilievo, con riferimento a tale istituto un'ipotesi risarcitoria stricto sensu intesa.
Sicché, tali domande devono essere qualificate come azioni ex artt. 144 d.lgs. n. 209/2005 e 2054 c.c.
(arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 7.2.2025, n. 3078; Sez. III, 17.4.2024, n. 10402).
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore. Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005). In tal senso, sia l'ente assicurativo che il danneggiante risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse.
Ed infatti, la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento sono chiamati più soggetti, a nulla rilevando la diversità dei titoli dai quali le obbligazioni derivano.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, II comma c.c. in tema di scontro tra veicoli, giacché l'obbligazione gravante sull'ente assicurativo si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (arg., ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n. 22336).
Deve altresì riscontrarsi la proponibilità della domanda risarcitoria.
Nel fascicolo di parte attrice risulta prodotta in atti una nota, datata 7.1.2015 ed inoltrata all'odierno ente assicurativo convenuto in data 13.1.2015 (cfr. all. 10 all'atto di citazione); tale diffida risulta senz'altro conforme alla più generale disciplina di cui all'art. 148, II comma d.lgs. n. 209/2005, apparendo senz'altro idoneo a rendere edotto l'ente assicurativo in merito agli elementi necessari e sufficienti al fine di accertare la responsabilità delle parti in causa, stimare il danno e formulare l'offerta. Né, d'altro canto, tale circostanza è risultata in altro modo oggetto di contestazione da parte dell'odierno ente convenuto.
Tanto premesso con riferimento alla diversità dei titoli, e quindi, alla diversa natura delle obbligazioni gravanti sull'ente assicuratore e sul danneggiante, occorre a questo punto soffermarsi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Passando, dunque, all'accertamento relativo al concreto verificarsi del sinistro descritto in citazione, secondo la versione prospettata dall'odierno attore il sinistro oggetto di causa si verificava lungo la via S. Leone Magno nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA), allorquando il sig. Controparte_2 conducente del veicolo tipo Audi A3 tg CJ392CJ, sul quale viaggiava l'odierno attore quale terzo trasportato, perdeva il controllo dell'auto a causa della condotta di guida di un veicolo rimasto non identificato che, provenendo dall'opposta corsia di marcia a velocità sostenuta e con i fari lunghi, non si arrestava in prossimità della piazzola situata prima di una cappella votiva che costituiva un restringimento della sede stradale.
Aggiungeva, altresì, che alla perdita di controllo del veicolo aveva contribuito la presenza sull'asfalto di una grossa macchia d'olio.
Occorre anzitutto soffermarsi sulle dichiarazioni rese da parte del sig. in sede di Controparte_2 interrogatorio formale all'udienza del 17.10.2019.
Il sig. dopo aver confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione e le circostanze CP_2 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 di parte attrice, veniva invitato dal Giudice a rendere chiarimenti in merito al contrasto tra quanto dichiarato e il contenuto della lettera di denuncia di sinistro inviata alla in data 27.1.2015, laddove, per contro, era indicato che il sinistro si CP_3 verificava a causa della presenza di una macchia d'olio sul manto stradale e non già in ragione della presenza di un'altra autovettura che avrebbe invaso l'opposta corsia.
Il sig. dichiarava: “mentre percorrevo la via S. Leone Magno in Olevano sul Tusciano, con CP_2
a bordo i miei figli, ho visto una macchina provenire nel senso opposto di marcia verso la mia autovettura;
poiché questa autovettura non si è fermata ma ha continuato la marcia ed aveva i fari abbaglianti accesi, io, per evitare di scontrarmi con essa, sono stato costretto a sterzare sulla sinistra,
e, sterzando sulla sinistra, la mia autovettura è finita contro la , in particolare la parte Parte_2 destra. La macchina di cui ho detto, che era di grossa cilindrata, è andata via senza fermarsi. La strada non era bagnata ma c'era solo un po' di terriccio;
preciso che il sinistro in cui sono rimasto coinvolto è successo perché ho dovuto per forza sterzare a sinistra per evitare di scontrarmi con
l'autovettura che veniva nel senso opposto di marcia, e non per la macchia di olio, che pure era sulla sinistra e non al centro della strada”.
All'udienza del 17.10.2019 veniva escussa anche moglie di e madre Tes_1 Controparte_2 dell'odierno attore.
La teste dichiarava di non aver assistito al sinistro e di esserne stata informata dalla figlia Per_1
che si trovava a propria volta quale terza trasportata sul veicolo incidentato. Dichiarava di
[...] essersi immediatamente recata sul luogo dell'incidente e di avervi trovato la macchina del marito contro la cappella votiva, con i figli e ancora a bordo. Riferiva che l'odierno Per_1 Parte_1 attore lamentava dolori alle gambe, mentre il sig. non aveva riportato alcuna conseguenza CP_2 dal sinistro.
In riferimento alla dinamica dell'incidente, la teste si limitava a riferire quanto le era stato Tes_1 raccontato dal marito e dava atto della presenza sui luoghi di causa di un ragazzo che “con la sua autovettura seguiva quella di mio marito e che, dopo il sinistro, si è fermato a prestare soccorso”. Passando alle dichiarazioni rese dal teste , questi dichiarava di aver assistito al sinistro Testimone_2 in quanto, in quell'occasione stava seguendo con la propria auto il veicolo a bordo del quale si trovava
“Mi trovavo sula stessa corsia di competenza dell'attore su una discesa che Parte_1 conduceva di fatto all'altezza di una cappellina. La strada era rettilinea fino alla cappellina, pertanto ho avuto modo di assistere al sinistro. All'improvviso quest'auto con una manovra improvvisa si è spostata verso sinistra, invadendo la corsia opposta e andando ad impattare contro la struttura esterna della cappellina”.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro, il teste dichiarava: “ho visto l'auto su cui si trovava l'attore svoltare repentinamente verso sinistra impattando direttamente contro la parete esterna della cappellina, all'altezza del punto E. Contestualmente, in una frazione di secondo, ho visto un'auto sopraggiungere dalla corsia opposta attraversare questa strettoia. Non sono in grado di riferire in merito alle ragioni di questa manovra repentina, e cioè se la stessa fosse dovuta all'improvviso sopraggiungere dell'auto dalla corsia opposta, ovvero se fosse dipesa da altre ragioni”.
Il teste dichiarava che, dopo essersi fermato per prestare soccorso, aveva avuto modo di appurare che alla guida dell'Audi A3 vi era il sig. padre di che si trovava sul Controparte_2 Persona_2 sedile del passeggero anteriore “incastrato all'altezza del cassetto anteriore”. Precisava, altresì, che l'odierno attore indossava la cintura di sicurezza.
Sulla scorta di tali elementi di prova, possono trarsi le seguenti conclusioni.
Occorre anzitutto evidenziare l'incongruenza tra quanto esposto nell'atto di citazione e quanto dichiarato dal sig. in sede di interrogatorio formale con riferimento alla presenza Controparte_2 sul manto stradale della via Leone Magno di una macchia d'olio e dell'incidenza di questa sul verificarsi del sinistro.
Né risulta obiettivamente in alcun modo meglio chiarito come e per quali termini, nonostante l'asserita incidenza, in merito alla causazione del sinistro, di un altro veicolo, tale dinamica non fosse stata in alcun modo esplicata in sede di richiesta stragiudiziale di risarcimento danni.
Ed invero, era in quella sede fatto generico riferimento al fatto che “l'incidente si verificava a causa della presenza di una grossa chiazza di olio sulla carreggiata che rendeva sdrucciolevole il fondo”.
Alcuna ragionevole spiegazione veniva al riguardo offerta in merito ad una tale discrasia, che, peraltro, assume un significativo rilievo tenuto conto del fatto che, tra l'altro, la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno veniva inoltrata a quasi un anno di distanza dalla verificazione del sinistro (16.2.2014). Discrasia, tra l'altro, confermata da parte dello stesso asserito conducente, il quale, in sede di interrogatorio formale, dichiarava che il sinistro si era verificato in ragione della condotta di guida posta in essere da parte del veicolo che sarebbe sopraggiunto dalla corsia opposta.
In tal senso, non v'è alcuna ragionevole spiegazione in merito a tale macroscopica divergenza intercorrente tra la versione del sinistro offerta in sede di denunzia stragiudiziale di risarcimento del danno, quella indicata in citazione e quella descritta da parte dello stesso sig. Controparte_2
Ulteriori significative criticità devono registrarsi con riguardo alle risultanze dell'elaborato peritale disposto in corso di causa.
L'ausiliario del giudice effettuava un attento esame della documentazione sanitaria prodotta in giudizio da e lo sottoponeva ad un esame clinico al fine di valutare gli esiti delle Parte_1 lesioni riportate.
Ed invero, all'esito del sinistro, l'odierno attore riportava: “Frattura dello scafoide carpale a destra esitata in pseudoartrosi (operata, con mds in situ), frattura parcellare del polo inferiore della rotula sinistra, frattura/distacco parcellare del margine postero-inferiore della cavità acetabolare di sinistra, esiti cicatriziali multipli”.
A pagina n. 11 della relazione peritale, il Dott. riferiva: “la ferita lacero-contusa Testimone_3 rilevata alla faccia antero-mediale del 1/3 distale della coscia destra si è prodotta verosimilmente per un urto diretto contro una parte resistente, sporgente ed irregolare all'interno dell'abitacolo della autovettura su cui era trasportato il nella complessa dinamica del sinistro Parte_1 in esame. Il posto del passeggero anteriore della autovettura in esame (Audi A3 1.9) non presenta alcuna parte rigida con le caratteristiche sopra descritte. Di contro, il sedile del guidatore presenta, quale struttura in grado di determinare il danno predetto, la chiave di avviamento dell'auto sul lato destro del volante, in posizione tale da poter essere raggiunta dalla faccia antero-mediale del 1/3 distale di coscia destra nel corso dell'incidente. Tanto predetto, appare verosimile che il periziando fosse alla guida dell'autovettura e non trasportato anteriormente. Dinamiche lesive alternative, sebbene non escludibili categoricamente, appaiono invero poco plausibili, sempre in relazione alla ipotetica presenza di una struttura rigida in grado di creare la lesione alla coscia destra (leva del cambio ? Freno a mano?). Tali strutture potrebbero in teoria essere state raggiunte dalla coscia destra del periziando (che è alto 1.96 metri) se quest'ultimo, al momento del sinistro, fosse stato completamente ruotato sulla sua sinistra. Le restanti lesioni di natura traumatica sono del tutto compatibili, indipendente dalla posizione che occupava il periziando al momento del sinistro
(conducente dell'auto o trasportato anteriormente) con urti diretti (trauma cranico, frattura scafoide carpale dx, frattura parcellare polo inferiore rotula sn, ed esito cicatriziale in regione prerotulea sn) contro parti rigide all'interno dell'abitacolo dell'autovettura e lesioni indirette (frattura/distacco parcellare margine postero-inferiore cavità acetabolare sn, con energia cinetica trasmessa, dopo impatto del ginocchio sinistro contro il cruscotto alla sinistra del volante, attraverso il femore omolaterale fino alla cavità acetabolare). In definitiva, la dinamica del sinistro rilevata dagli atti, unitamente all'esame delle lesioni riportate dal periziando, rendono verosimile, con ogni verosimiglianza, il nesso di causalità tra il sinistro subito e le lesioni prodotte nel caso in cui il periziando fosse alla guida della autovettura Audi A3 1.9”.
Tali conclusioni, logiche e condivisibili, vanno senz'altro richiamate in questa sede, in quanto fondate su un attento esame, metodologicamente corretto, della documentazione agli atti del presente giudizio.
Né le osservazioni al riguardo dedotte per conto dell'odierno attore appaiono idonee a neutralizzarne l'attendibilità complessiva. Sotto tale profilo, invero, vanno integralmente condivise le conclusioni rese da parte dell'ausiliario del giudice in tal senso.
Il dott. aveva infatti modo di confermare tali conclusioni anche in sede di replica alle note Tes_3 del ctp di parte attrice (cfr. pagg. da 15 a 17 della relazione peritale): “Come già detto in CTU, non si rilevano elementi oggettivi tali, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura su cui viaggiava il periziando in corrispondenza del sedile anteriore destro, da poter cagionare la lesione lacero– contusa alla faccia mediale del 1/3 distale della coscia destra. Non sono presenti, infatti, irregolarità
e/o sporgenze sul lato passeggero anteriore della autovettura Audi A3 1.9 in grado di creare una ferita lacero contusa come poi rilevata sul periziando. Sul lato destro anteriore dell'abitacolo è presente solo la struttura rigida e piatta del cruscotto. Di contro, sul lato guida della predetta autovettura è presente, sul lato sinistro del volante, il cruscotto, contro il quale verosimilmente urtò il ginocchio sinistro del periziando creando la frattura rotulea omolaterale e, per via indiretta, quella acetabolare, mentre a destra del volante sono presenti le chiavi di avviamento che costituiscono
l'unico elemento rigido e sporgente in grado di determinare una flc alla faccia antero-mediale della coscia destra al 1/3 distale”.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili e vanno richiamate in questa sede.
Ed invero, tenuto conto dell'obiettiva conformazione dell'abitacolo del tipo di quello coinvolto nel sinistro per cui è causa, le lesioni così riscontrate risultano obiettivamente compatibili con una posizione del danneggiato corrispondente al posto di guida, e non già del passeggero anteriore.
Né, a fronte degli obiettivi rilievi critici così riscontrati da parte del C.T.U., veniva in alcun modo allegato, prima ancora che provato, alcun significativo elemento di prova volto, per contro, a rilevare che l'odierno attore fosse seduto in corrispondenza del posto passeggeri anteriore destro. Del tutto generiche risultano le doglianze dedotte da parte attrice in merito alla circostanza che il C.T.U. non avrebbe direttamente visionato il veicolo coinvolto nell'incidente per cui è causa: ed invero, l'analisi effettuata dal C.T.U. ha avuto ad oggetto l'esame dell'“interno-tipo dell'autovettura coinvolta nel sinistro (Audi A3)”. E proprio sulla scorta di tale valutazione, valutata la tipologia di lesioni riscontrate nel caso concreto, l'ausiliario del giudice aveva modo di rilevare l'effettiva incompatibilità delle stesse con la posizione di passeggero che l'attore avrebbe rivestito nel caso di specie.
Risulta infine del tutto infondata la doglianza dedotta da parte di parte attrice in sede di nota scritta del 10.10.2023, con cui si rilevava la nullità delle operazioni peritali per violazione del contradditorio tecnico: più in particolare, l'attrice rilevava che al momento dell'incontro fissato per l'espletamento dell'accertamento, il C.T.P. dell'ente assicurativo era già presente nell'ambulatorio dell'ausiliario del giudice “ed era in corso tra loro discussione della questione”.
Inoltre, all'esito dell'incontro, il solo c.t.p. dell'ente assicurativo sarebbe rimasto in ambulatorio per discutere della questione oggetto di causa e comunque il c.t.p. di parte attrice sarebbe stato impedito a partecipare a tale incontro.
Innanzitutto, dal verbale delle operazioni peritali risulta precisato che le stesse iniziavano alle ore
12:00 presso la Struttura dipartimentale di medicina legale e delle Assicurazioni dell'
[...]
, alla presenza del sig. del c.t.p. dell'ente assicurativo e Controparte_4 Parte_1 dell'avv. Carmela Ragone;
il c.t.p. di parte attrice, dott. non era invece presente. Persona_3
Le operazioni si chiudevano alle ore 12:30. Sicché, non risulta in alcun modo riscontrato che le stesse operazioni fossero iniziate e si fossero chiuse in assenza di parte attrice e del suo procuratore;
alcun dubbio può porsi al riguardo in merito alla natura di atto pubblico di tale verbale, con la conseguente efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
Né è dato in alcun modo rilevare come ed in quali termini sarebbe stato leso il contraddittorio tecnico nel caso di specie. Da un lato, infatti, non risulta affatto riscontrato l'impedimento del predetto c.t.p. di parte attrice in merito alla partecipazione alle operazioni peritali;
per altro verso, e a tutto voler concedere, deve pure rilevarsi come la bozza sia stata inoltrata alle parti e queste ultime hanno avuto la possibilità di controdedurre avverso le deduzioni dell'ausiliario del giudice.
Peraltro, le osservazioni così formulate venivano attentamente vagliate da parte del C.T.U., come si
è già avuto modo di rilevare;
le relative repliche, come detto, devono senz'altro condividersi in questa sede in quanto logicamente motivate.
Sicché, risulta sufficientemente provato che il sig. al momento del sinistro Parte_1 verificatosi in data 16.2.2014, alle ore 03:00 circa, in Olevano Sul Tusciano (SA), lungo la via Leone
Magno, si trovasse alla guida della vettura tipo Audi A3 tg. CJ392CJ.
D'altro canto, a fronte di tali riscontri, risultano davvero poco credibili le dichiarazioni rese da parte della sig.ra e tanto non solo per il rapporto di filiazione con l'odierno attore e per l'obiettiva Tes_1 genericità delle proprie dichiarazioni, ma anche per l'effettiva chiara incompatibilità con le risultanze dell'accertamento peritale.
Analoghe conclusioni devono valere anche con riguardo alle dichiarazioni rese da parte del sig.
, il quale pure dichiarava di aver visto il sig. seduto sul lato anteriore Tes_2 Parte_1 destro.
Tra l'altro, le dichiarazioni rese risultano altresì del tutto generiche anche con riferimento all'obiettiva ricostruzione del sinistro: alcun riscontro veniva invero offerto in merito alle modalità ed ai termini con cui l'auto rimasta non identificata avrebbe contribuito a causare il sinistro.
A fronte di tali criticità, invero, alcun rilievo probatorio può accordarsi alle dichiarazioni rese da parte del sig. tenuto altresì conto della natura litisconsortile del presente giudizio ai sensi Controparte_2 dell'art. 2733, III comma c.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 18.5.2024, n. 13880).
Né, d'altro canto, è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini, ad ammettere che il sig. fosse il conducente del veicolo, quest'ultimo non abbia riportato alcuna Controparte_2 significativa conseguenza pregiudizievole nel caso di specie.
Tale incongruenza appare a maggior ragione significativa, tenuto conto della gravità dei pregiudizi così patiti da parte di oltre che della sorella, che pure formulava un'azione Parte_1 risarcitoria nel caso di specie: alcuna ragionevole spiegazione veniva al riguardo offerta.
Analogamente a dirsi con riguardo alla circostanza che, nonostante la gravità del sinistro, non erano stati allertati i soccorsi, né tantomeno le Forze di Polizia.
Possono quindi trarsi le seguenti conclusioni.
Da un lato, è sufficientemente provato che l'odierno attore fosse alla guida del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro;
per altro verso, non risulta in alcun modo adeguatamente provata l'effettiva incidenza eziologica, in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa, di un altro veicolo.
Sicché, quanto all'azione diretta di cui all'art. 144 .lgs. n. 209/2005, la domanda va rigettata, posta l'esclusione di tale tutela, in ragione della diretta applicazione dell'art. 129, I comma d.lgs. n.
209/2005.
Risulta parimenti infondata la domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c. formulata nei confronti del sig.
non solo non risulta in alcun modo riscontrato che lo stesso fosse il conducente Controparte_2 del veicolo per cui è causa, ma deve pure evidenziarsi che la verificazione del sinistro fosse riconducibile all'esclusiva responsabilità dell'odierno attore, così dovendosi escludere la configurabilità di un'azione di regresso ex artt. 2055, 1299 e 2054, III comma c.c., anche a voler riqualificare in tali termini tale domanda. Analoghe conclusioni varrebbero anche a voler inquadrare la tutela così azionata nell'alveo di quella di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
Da un lato, infatti, come detto, non v'è prova del fatto che l'odierno attore fosse trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro;
per altro verso, come si è avuto modo di rilevare, non risulta in alcun modo riscontrato che anche un altro veicolo abbia contribuito a causare il sinistro per cui è causa (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 30.11.2022, n. 35318).
Le domande così formulate vanno pertanto rigettate.
Infine, nonostante le criticità così evidenziate, non risultano sussistenti significativi elementi da cui poter inferire l'astratta configurabilità, a carico dei testimoni escussi nel presente giudizio, del reato di falsa testimonianza.
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere e delle questioni giuridiche oggetto di esame nel presente giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. IT AB.
Nulla deve essere disposto con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e CP_2
rimasto contumace.
[...]
Le spese di c.t.u devono essere poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel proc. n. 6828/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attore;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente assicurativo Parte_1 convenuto, che liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IT AB;
3) nulla per le spese quanto al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e Controparte_2
4) spese di c.t.u. a definitivo carico dell'attore.
Così deciso in Salerno, il 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato