Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10832 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0832 /0 2 75 I NOM DEL POPOLO HALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1594/00 ✓ Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.28438 - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Ud. 09/05/02Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER ON NE, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ARCIERI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE RIZZA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MEIE ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Daniele Achilli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE BIANCHETTI, difesa 2002 dall'avvocato ANTONINO GRECO, giusca delega in atti;
1127 controricorrente 1 nonchè
contro
DI LA GI;
intimato avverso la sentenza n. 470/99 del Giudice di pace di SIRACUSA, emessa il 03/11/99 e depositata 1'11/11/99 (R.G. 1680/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso. RILEVATO che il giudice di pace di Siracusa, adito da NE RB MA per il risarcimento dei danni riportati a seguito della collisione tra il pro- prio ciclomotore e l'autovettura condotta da IO Di BE, ha condannato i convenuti di BE e Meie Assi- curazioni s.p.a. al pagamento di L. 800.000, escludendo che fosse provato il nesso eziologico tra l'incidente e la frattura alla caviglia sinistra dell'attrice; che con l'unico motivo di ricorso deducendo omes- - sa, insufficiente contraddittoria motivazione su un e punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. la ricorrente si duole che il giudice di pace abbia escluso il danno alla caviglia 2 sinistra sul rilievo che i medici del pronto soccorso non avevano eseguito alcuna radiografia alla gamba si- nistra, non avvedendosi che dalla documentazione medica allegata sub n. 13 al fascicolo d'ufficio (in partico- lare: dall'ultima pagina della cartella clinica dell'11.2.1999) risultava che v'era "richiesta di xgra- fia alla caviglia sinistra rilasciata dall'ospedale Um- berto I di Siracusa, datata 5.2.1997", che era proprio quella del sinistro;
RITENUTO che
l'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denun- ciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non anche col ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., 15.5.1997, n. 4310); che, dunque, al di là della qualificazione del mo- tivo di gravame, il ricorso è manifestamente infondato per mancanza dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c.; che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e la resistente Meie Assicura- zioni s.p.a.; visto l'art. 375, comma 2, C.C., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 9 maggio 2002 Il presidente Il consigliere estensore J. Rukun IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 8441072 074660 врабче из exeysode 4