Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1998, n. 12697
CASS
Sentenza 20 ottobre 1998

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In materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata. Infatti il ripristino è disposto con la sentenza di condanna, ma ha natura amministrativa e deve esser ordinato se, al momento della decisione, non è intervenuta sanatoria. Esso, fino alla completa attuazione, è revocabile in sede esecutiva.

In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies del D.L.. 27 giugno 1985 n. 312 conv. con modif. con legge 8 agosto 1985 n. 431, poiché questa statuizione (diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) non è espressamente disciplinata dalla normativa. Infatti l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio. In ogni altro caso nel quale siano eseguiti in zona vincolata interventi non annoverabili tra quelli consentiti senza necessità di provvedimento abilitativo, l'autorizzazione paesaggistica deve esser rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1998, n. 12697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12697
    Data del deposito : 20 ottobre 1998

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