Sentenza 20 ottobre 1998
Massime • 2
In materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata. Infatti il ripristino è disposto con la sentenza di condanna, ma ha natura amministrativa e deve esser ordinato se, al momento della decisione, non è intervenuta sanatoria. Esso, fino alla completa attuazione, è revocabile in sede esecutiva.
In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies del D.L.. 27 giugno 1985 n. 312 conv. con modif. con legge 8 agosto 1985 n. 431, poiché questa statuizione (diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) non è espressamente disciplinata dalla normativa. Infatti l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio. In ogni altro caso nel quale siano eseguiti in zona vincolata interventi non annoverabili tra quelli consentiti senza necessità di provvedimento abilitativo, l'autorizzazione paesaggistica deve esser rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1998, n. 12697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12697 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Avitabile Davide Presidente del 20.10.1998
2. Dott. Zumbo Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Schettino Olindo Consigliere N. 3148
4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere N. 14439/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la pretura di Venezia BOSCARATO ALVARO, n. 18.10.54 c/ Chioggia avverso la sentenza 3.12.97 del pretore di Venezia sezione di Chioggia Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Scardaccione, che ha concluso per A. Con Rinvio.
Svolgimento del processo.
Il 3 dicembre 1997 il pretore di Venezia sezione di Chioggia ha dichiarato non doversi procedere - per concessione in sanatoria - nei confronti di Alvaro Boscarato in ordine a i reati di costruzione senza concessione ed autorizzazione paesaggistica, lavori in corso il 18.5.95.
Ricorre il procuratore della Repubblica presso la pretura di Venezia, deducendo violazione di legge, in quanto la contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 non sarebbe sanabile per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.
L'otto ottobre 1998 l'imputato ha inoltrato - in violazione del dettato dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen. (quindici giorni prima dell'udienza e cinque giorni prima soltanto per le repliche) - una memoria difensiva (con nomina dell'avv.Salvagno, estensore della nota), pervenuta il 9 ottobre 1998, allegando la concessione n. 2209/97 del 28.10.97 e l'autorizzazione n. 105/97 del 23/5-31.10.97. Motivi della decisione.
La memoria difensiva è tardiva e non può essere presa in esame. I documenti, poi, andavano esibiti in sede di merito, essendo di data antecedente alla decisione impugnata e non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
Il ricorso è fondato.
È del tutto pacifico l'orientamento secondo cui la sanatoria consistente nel rilascio dell'autorizzazione paesistica non determina l'estinzione del reato de quo, poiché tale effetto non è espressamente previsto dalla legge n. 431 del 1985, diversamente dalla disposizione contenuta negli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985. In tal senso si è ripetutamente espressa questa corte con le seguenti decisioni:
sez. 3, ud 28/09/98 ric. Antognoli ed altro sez. 3 ud. 06/07/98 ric. Capolino;
sez. 3, 15/06/98 ric. p.m. in proc. Stefan - ambedue in corso di massimazione;
sez. 3 sent. 0 1936 del 18/02/98 ud. 14/01/98 rv. 210130 imp. p.m. in proc. Cappelli;
sez. 3 sent. 0 5404 del 30/05/96 ud. 30/04/96 rv. 205784 imp. Giusti;
sez. 3 sent. 0 2154 del 12/12/95 ud. 09/11/95 rv. 203919 imp. p.m in proc Mingardi)
La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 158 del 1998 ha osservato "che la sopravvenienza dell'autorizzazione è irrilevante ai fini della sottoposizione a sanzione penale ai sensi dell'art.
1-sexies (sentenza n. 318 del 1994); infatti l'autorizzazione intervenuta dopo l'inizio dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non è sufficiente per rimuovere in via generale l'antigiuridicità penalmente rilevante dell'attività già compiuta in assenza di titolo abilitativo (salvo si intende espressa previsione normativa come effetto di sanatoria) mentre non può invocarsi un diverso principio dalla espressa previsione di sanatoria, assoggettata a precise condizioni prefigurate dal legislatore, contenuta nell'art. 22 della legge n. 47 del 1985, che riguarda esclusivamente la materia urbanistica".
Va, a tale proposito, ricordato che l'amnistia prevista dal D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 concerneva anche il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, purché fosse intervenuta autorizzazione in sanatoria: tale statuizione sarebbe stata inutiliter data, se il provvedimento amministrativo di sanatoria avesse avuto di per sè effetto estintivo.
Si assume in contrario che la tesi predetta sarebbe superata dal comma ottavo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale cosi statuisce:
"8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso."
Questa disposizione non può, però, essere estrapolata dal contesto normativo, nel quale è inserita, attinente al c.d. condono edilizio, per assurgere a previsione di carattere generale e riferibile a qualsiasi altra fattispecie estintiva.
All'uopo basta constatare che il successivo comma nono recita: "Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessoti, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella c allegata alla presente legge... "
L'avverbio "altresì" connette in modo indissolubile i due commi, già tra loro collegati dalla collocazione consequenziale nella disciplina della nuova oblazione.
V'è anzi da aggiungere che il legislatore ha tenuto presente la sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ha stabilito al successivo comma undicesimo dell'art. 39 predetto che "11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. . .". Ne deriva che l'affermazione dell'autonomia del comma 8 dalla normativa di riferimento è una soluzione interpretativa non convincente.
Nè è prospettabile questione di legittimità costituzionale, poiché essa è manifestamente infondata.
Il diverso trattamento riservato agli autori di illeciti dalle medesime apparenti caratteristiche è frutto di una insindacabile scelta normativa: il legislatore ha voluto utilizzare lo strumento della sanatoria conseguente ad oblazione e privilegiare questa ristretta fascia di costruttori abusivi nel dichiarato intento di indurli a regolarizzare la loro posizione, arrecando sollievo all'erario.
Coloro che hanno realizzato la struttura abusiva prima del 31 dicembre 1993, d'altronde, possono avvalersi della sanatoria nei limiti di cui al citato comma 11.
Va, inoltre, osservato che non v'è contrasto con l'art. 3 Cost. anche sotto un altro profilo.
La sanatoria disciplinata dagli artt. 13 e 22 presuppone la conformità dell'immobile realizzato agli strumenti urbanistici e non è oggetto di valutazione discrezionale. L'aspetto paesaggistico, invece, richiede un diverso apprezzamento di compatibilità ambientale non meramente tecnico.
Non è, quindi, illogico che il regime sia differenziato, in quanto il c.d. condono edilizio è una disciplina limitata nel tempo e riferita ad opere che presentano specifiche caratteristiche (es. limitata volumetria); la previsione degli artt. 13 e 22 ha carattere generale e consente sempre la sanatoria.
Orbene una simile possibilità, successiva all'esecuzione delle opere e generalizzata, modifica l'assetto normativo e richiede una precisa scelta del legislatore: in tali casi, infatti, l'Amministrazione viene posta di fronte ad una violazione (c.d. "fatto compiuto"), che ha inciso (spesso in modo irreversibile) sul territorio e sul paesaggio, senza alcuna possibilità di collegamento con canoni preventivi di compatibilità ed in assenza della menzionata valutazione anticipata degli organi preposti alla tutela. Questi ultimi, poi, se ritengono che l'intervento sia contrastante con le esigenze ambientali, devono avvalersi del complesso e costoso meccanismo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, tra l'altro non sempre facilmente ed interamente realizzabile. Si deve, quindi, concludere che in materia paesaggistica, l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies del D. L.27 giugno 1985, n. 312 conv. con modif. nella legge 8 agosto 1985, n.431, poiché questa statuizione (diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) non è espressamente disciplinata dalla normativa predetta. L'art. 39 comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che prevede tale conseguenza favorevole - si riferisce unicamente al c.d. condono edilizio
In ogni altro caso nel quale siano eseguiti in zona vincolata interventi - non annoverabili tra quelli consentiti senza necessità di provvedimento abilitativo (manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, regolati dall'art.1 comma 8 della legge n.431 del 1985) - l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori.
In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l'ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area, impegnata dall'opera realizzata. Il ripristino è disposto con la sentenza di condanna, ma ha natura amministrativa e deve essere ordinato se, nel momento della decisione, non è intervenuta sanatoria. Esso, inoltre, fino alla concreta attuazione, è revocabile, per il menzionato particolare carattere, anche in sede esecutiva.
Ne deriva che l'impugnazione è fondata. Gli atti vanno trasmessi alla corte d'appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 con rinvio alla corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1998