Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 51
CASS
Sentenza 3 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di concordato preventivo, la ulteriore riduzione del debito accordata da alcuni creditori chirografari al debitore dopo l'omologazione del concordato non determina un ulteriore effetto "esdebitatorio" riconducibile nella disciplina di cui all'art. 184 della legge fallimentare e, pertanto, tale accordo non lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti del fideiussore del debitore, producendo anche nei suoi confronti un'analoga riduzione del debito garantito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 51
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51
    Data del deposito : 3 gennaio 2001

    Testo completo