Articolo 62 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 61Articolo 57
Versione
1 giugno 1983
Art. 62.
L' articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983