Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Non può essere oggetto di sequestro probatorio un immobile, allorquando la condotta criminosa riguardi attività amministrative successive all'accertamento della sua costruzione abusiva. (Fattispecie relativa al comportamento inerte dell'amministrazione in ordine alla demolizione di un immobile abusivo, già oggetto di provvedimenti di sequestro, probatorio e preventivo, nell'ambito di un diverso procedimento penale definito con sentenza di condanna per i reati di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e truffa e contestuale ordine di dissequestro del manufatto abusivamente realizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 33802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33802 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO SC - Consigliere - N. 742
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38208/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;
nei confronti di:
GU NT e AN OG;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 07.09.2006 dal Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti MIRABILE e GIANZI, che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT LA e AN GE venivano, unitamente ai coimputati IC SC e ZO ND, condannati con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 31.07.2006 per i reati di abuso d'ufficio, falsità in atto pubblico e truffa, mentre in ordine al reato di costruzione abusiva si dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato, disponendosi contestualmente il dissequestro dell'immobile abusivamente realizzato (e già oggetto di sequestro probatorio, poi revocato, e di sequestro preventivo, confermato in sede di riesame e di cassazione) e mandando all'Autorità amministrativa per quanto di competenza in ordine alla demolizione del manufatto.
Con decreto in data 11.08.2006 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento disponeva nuovo sequestro probatorio dell'immobile, nell'ambito di altro procedimento, in cui si ipotizzava il reato di abuso d'ufficio per l'abitazione del manufatto con fruizione degli allacciamenti di acqua e luce e per il ritardo nelle procedure di demolizione.
La TT e il AN proponevano riesame avverso detto decreto e il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 07.09.2006 annullava il provvedimento, escludendo la sussistenza dei presupposti per il sequestro probatorio.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo, dopo un lungo excursus sulla vicenda processuale che aveva portato all'ultimo provvedimento di sequestro, che, in relazione alla perdurante inerzia dell'Amministrazione, di cui erano compartecipi la TT e il AN, in ordine alla demolizione dell'immobile, questo non poteva non essere considerato corpo di reato e, come tale, passibile di sequestro probatorio. Resiste con memoria la difesa della TT, deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e infondatezza del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha, invero, correttamente escluso che, in ordine al procedimento per abuso d'ufficio in relazione all'abitazione del manufatto con fruizione degli allacciamenti di acqua e luce e al ritardo nelle procedure di demolizione, l'immobile possa costituire corpo di reato o oggetto pertinente al reato necessario all'accertamento dei fatti, riguardando la detta condotta criminosa attività amministrative (positive e negative) successive per definizione alla (ormai compiuta e accertata) realizzazione dell'immobile stesso.
Altro tipo di valutazione, in ordine all'incidenza del protraentesi utilizzo dell'immobile destinato alla demolizione, avrebbe evidentemente richiesto la delibazione, nell'ambito del detto procedimento, di un'eventuale richiesta di sequestro preventivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007