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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
1330 /2024
Il Tribunale in persona del Giudice Valeria Perini ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/ 2024 promossa da:
Parte_1
CON AVVOCATO ED GI
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
Par
CONCLUSIONI PER ATTORE INTIMANTE
Accertare e dichiarare che tra e la signora è intercorso un Parte_1 Parte_2
contratto di comodato verbale relativo all'immobile sito in San Martino in Strada censito al Foglio 4, mappale 99 sub 702 via dell'artigianato 1 PT – 1 categoria A2 (abitazione pertinenza del fabbricato strumentale D8).
Accertare e dichiarare che tre la sig.ra e il sig. è intervenuta una relazione Parte_2 CP_1
sentimentale.
Accertare e dichiarare che ha autorizzato la sig.a ad Parte_1 Parte_2
utilizzare l'immobile unitamente al Sig. far tempo dall'anno 2009; Controparte_1
Accertare e dichiarare che a far tempo dal mese di aprile 2023 è cessata la relazione sentimentale e la convivenza tra il sig. la sig.a Controparte_1 Parte_2
Accertare e dichiarare che a far tempo dal mese di aprile 2023 la sig.a ha lasciato l'immobile de Pt_2 quo;
Accertare e dichiarare che ha inviato richiesta di rilascio del su indicato Parte_1
bene in data 26.5.2023 al sig. e conseguentemente dichiarare la risoluzione del predetto contratto CP_1
a far tempo dalla data di richiesta di restituzione;
Accertare e dichiarare che il sig. occupa senza titolo a far tempo dal mese di maggio Controparte_1
2023, ovvero la maggiore o minore data che risulterà in corso di causa, l'immobile sito in San Martino in
Strada identificato censito all'Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale di Lodi – catasto fabbricati al Foglio 4, mappale 99 sub 702 via dell'artigianato 1 PT – 1 categoria A2 (abitazione pertinenza del fabbricato strumentale D8).
Conseguentemente condannare il sig. al rilascio immediato dell'immobile sito in San Controparte_1
Martino in Strada identificato censito all'Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale di Lodi – catasto fabbricati al Foglio 4, mappale 99 sub 702 via dell'artigianato 1 PT – 1 categoria A2 (abitazione pertinenza del fabbricato strumentale D8) libero da persone e cose - anche interposte;
Con espressa riserva di proporre separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene e per quelli da ritardata restituzione dell'immobile, nonché per le spese relative alle utenze domestiche di gas e elettricità sostenute dall'intimante;
Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio
SVOLGIMENTO DEL CP_2
, avvalendosi della procedura di cui agli artt. 657 e segg. c.p.c., citava in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna alla restituzione di un immobile sito in San Martino in Controparte_1
Strada via Dell'Artigianato 1, che l'intimato occupava in virtù di un contratto di comodato e di cui l'intimante aveva già richiesto, inutilmente, la restituzione.
L'intimato, comparso personalmente all'udienza fissata per la convalida, si opponeva allo sfratto. Il Giudice disponeva conseguentemente la conversione del rito assegnando termine alle parti per l'integrazione degli atti introduttivi.
L'intimante depositava tempestivamente memoria integrativa mentre l'intimato, ritualmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'escussione dei testi la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
16/5/2025 ove veniva pronunciata sentenza.
MOTIVI
Parte attrice espone di aver concesso anni addietro alla signora n immobile sito in San Martino in Pt_2
Strada con un contratto di comodato verbale;
nell'immobile si era trasferito con il consenso della comodante anche l'intimato nell'aprile del 2023 era stata ricoverata in una RSA e, di CP_1 Pt_2
fatto, aveva riconsegnato l'abitazione. Lamenta che continua ad occupare l'immobile senza titolo CP_1
e senza autorizzazione della società attrice, nonostante il comodato sia cessato in data 1/5/2023. Dagli atti e dalle testimonianze assunte con l'escussione di quattro testi attorei la vicenda si può così ricostruire. Par ccupava dal 2009 il bene di proprietà della in base ad un accordo verbale di comodato d'uso Pt_2 gratuito. L'immobile era stato concesso per utilizzarlo come abitazione;
con il quale era in corso CP_1
una relazione sentimentale di lunga data, vi si era fin da subito trasferito, lasciando l'alloggio dove viveva a
Milano e dando inizio alla convivenza con Secondo quanto allegato dalla stessa attrice la Pt_2
comodante aveva prestato il proprio consenso.
E' quindi certo che l'abitazione di San Martino in Strada fin dall'inizio e negli anni a venire è sempre stata adibita a usuale e stabile dimora della coppia e che la comodante era a conoscenza della circostanza e consenziente.
Par Da ciò si può argomentare che il rapporto intercorso tra la avente ad oggetto la concessione Pt_2
in comodato gratuito di immobile, in quanto adibito alla specifica destinazione di abitazione del nucleo familiare formato da da deve qualificarsi come a tempo determinato. Pt_2 CP_1
Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite 13603/2004 e 20448/2014), anche se al comodato non è apposto un termine questo può desumersi implicitamente dalla sua destinazione ad abitazione familiare con la conseguenza che il comodante non può chiedere la restituzione del bene sin tanto che l'esigenza abitativa perdura.
Il principio è stato affermato anche nel caso di convivenza more uxorio.
Non risulta che la signora abbia provveduto ad una formale riconsegna dell'immobile, ma ha Pt_2
lasciato l'abitazione sin dal 2023, per trasferirsi in apposita struttura residenziale, presumibilmente in via definitiva non essendo autonoma e necessitando di continua assistenza medica e personale (testimonianza dell'Ads Avv. Cantoni e della nuora ). Ciò ha indubbiamente posto fine alla coabitazione con Controparte_3
CP_1
Inoltre le concordi dichiarazioni dei testi hanno evidenziato che la relazione sentimentale con costui era terminata avendo la signora manifestato una chiara volontà in tal senso, sia allontanandosi in un primo tempo dall'abitazione per rifugiarsi presso il figlio e sottrarsi al convenuto con il quale il rapporto si era logorato (la “relazione era agli sgoccioli” testimonia il dott. che ha redatto la consulenza tecnica), Tes_1
sia successivamente rifiutandosi di incontrarlo presso la struttura ove egli si era recato con l'intenzione di farle visita (testi Cantoni, e non ha più voluto vederlo né sentirlo”). Tes_1 CP_3
Si osserva che il comodato era stato stipulato a favore di ma la Cassazione ha riconosciuto che in Pt_2 presenza di un rapporto stabile di convivenza la posizione del convivente non può essere assimilata a quella di un semplice ospite bensì di un detentore qualificato “in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l'ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare”. Cass. 2/1/2014 n. 7
Quindi la giurisprudenza accorda una certa protezione anche al convivente del comodatario riconoscendo che la sua posizione non è assimilabile a quella di un semplice ospite. Tuttavia nel caso di specie la fine della coabitazione con la non temporanea collocazione e il trasferimento della residenza di presso una Pt_2
struttura residenziale e ancor più l'indubbia crisi della relazione con e la dissoluzione del nucleo CP_1
familiare porta a ritenere che sia cessata la destinazione d'uso del bene.
In assenza di altri componenti della famiglia conviventi, alcuna tutela può accordarsi al convenuto. La sua permanenza nell'abitazione configura un'occupazione senza titolo: il venir meno della destinazione d'uso a Par dimora familiare legittima la richiesta restitutoria di .
In conclusione va accoltala domanda dell'attrice e il convenuto va condannato alla restituzione dell'immobile con assegnazione di termine per il rilascio che si ritiene congruo stabilire in giorni 45.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessato il contratto di comodato di cui è causa;
CONDANNA il convenuto al rilascio a favore di parte attrice dell'immobile sito in San Controparte_1
Martino in Strada Via dell'Artigianato 1 Foglio 4, mappale 99 sub 702;
FISSA per l'esecuzione la data del 30/6/2025;
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compenso, Euro
310,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22.
Lodi, 16/05/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Valeria Perini