Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di omissione di referto riferibile a lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, non compete al sanitario alcun potere di delibazione della configurabilità di estremi di reato, dovendo la sua valutazione limitarsi al solo esame delle modalità del fatto portato a sua conoscenza. Ove non risulti, in base ad elementi certi ed obiettivi (che quindi non necessitano di alcuna verifica in sede di indagine) che il fatto si sia verificato indipendentemente da condotte commissive od omissive di chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il sanitario è tenuto all'obbligo del referto. Pertanto, se non sia possibile escludere, in astratto, l'esistenza di nesso causale tra l'infortunio e la violazione di norme antinfortunistiche, l'omessa segnalazione alla competente autorità da parte del sanitario di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 365 cod. pen.. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Pretore, che aveva escluso la responsabilità del sanitario sulla base delle sole dichiarazioni dell'infortunato, il quale aveva descritto quanto occorsogli come fatto meramente accidentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/1998, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 18.12.98
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario Martella " N. 1754
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla " N. 34052/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Mantova
avverso la sentenza del Pretore di Mantova in data 22.6.1998, con la quale El RB ME veniva assolto dal la imputazione di cui all'art. 365 CP per insussistenza del fatto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen. dott. Vincenzo Galgano,
che concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
o s s e r v a
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Mantova avverso sentenza con la quale il Pretore ha assolto El RB ME dall'imputazione di cui all'art. 365 c.p. per insussistenza del fatto.
L'imputato, medico di base del S.S.N., aveva visitato il paziente BE BR ed aveva diagnosticato lesioni guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni a seguito di infortunio sul lavoro, senza peraltro riferirne all'autorità giudiziaria. Secondo il Pretore non potevano ravvisarsi estremi di reato, avendo il BE riferito di un evento meramente accidentale e non avendo l'imputato motivo di ritenere la violazione di norme sulla prevenzione di infortuni, poi escluda d'altronde dal decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. competente.
Deduce il P.M. che, trattandosi di lesioni riportate in ambiente di lavoro da parte di lavoratore dipendente, non competeva al medico una valutazione spettante esclusivamente all'autorità giudiziaria e non rientrava nell'ambito della sua discrezionalità la trasmissione del referto, da ritenersi obbligatoria.
Il ricorso è fondato.
Sul punto in discussione esiste in effetti, così come nota il p.m. ricorrente, una non perfetta uniformità di indirizzo in giurisprudenza, essendosi in taluni casi ritenuto che in caso di infortunio sul lavoro la possibilità della violazione di norme sulla prevenzione esista "in re ipsa" e sia quindi obbligatorio comunque il referto, quando dall'infortunio siano derivate lesioni gravi o gravissime (nella fattispecie l'imputato aveva prorogato di sette giorni, e cioè oltre il termine complessivo di quaranta, la prognosi originale formulata da altro sanitario); ed in altri, invece, che il sanitario sia esonerato dall'obbligo del referto quando le circostanze portate alla sua cognizione consentano di escludere ragionevolmente la configurabilità di estremi di reato procedibile di ufficio.
Si tratta, in realtà, di un contrasto più apparente che sostanziale;
per cui non si ravvisa l'opportunità di una rimessione del procedimento alle Sezioni Unite di questa Corte, suggerita dal ricorrente.
Tutte le decisioni sul tema convengono, invero, nell'affermare che non compete al sanitario una delubazione della configurabilità di estremi di reato che, si sostituirebbe in sostanza a quella dell'autorità giudiziaria competente;
ed è certo che l'obbligo, del referto non può farsi dipendere da un apprezzamento discrezionale e soggettivo della stessa persona cui il precetto è indirizzato. Poiché, d'altra parte, la norma restringe l'obbligo ai "casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio", resta necessariamente :aperto uno spazio riservato alla valutazione dell'obbligato; e la questione è quella di individuare l'estensione e i limiti di tale spazio.
Nel caso di infortuni sul lavoro la violazione di norme di prevenzione non può naturalmente essere presunta sulla sola base dell'esistenza dell'infortunio; ma non può neppure essere esclusa sulla sola base delle dichiarazioni dell'infortunato, non competendo neppure a costui quella che è pur sempre una valutazione di ordine giuridico (pretesa accidentalità del fatto), ne' soprattutto esistendo una presunzione assoluta di attendibilità di tali dichiarazioni indipendentemente da qualsiasi verifica, tanto più necessaria quando si tenga conto dello stato di soggezione del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro e del conseguente potere di suggestione di quest'ultimo; e quando si tratti di tutelare diritti per loro natura indisponibili e costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute. Ciò posto, si deve ritenere che non sussista in casi del genere l'obbligo del referto nella sola ipotesi in cui le modalità. del fatto portato a conoscenza del sanitario siano tali da escludere manifestamente e al di là di ogni ragionevole dubbio la connessione tra infortunio e possibile violazione di norme antinfortunistiche, e cioè quando risulti pacifico che l'evento si sia verificato in conseguenza di fattori del tutto indipendenti da qualsiasi condotta commissiva od omissiva del datore di lavoro o del preposto, agli stessi anche in astratto imputabile;
e quando ciò risulti ragionevolmente credibile sulla base di elementi certi ed obiettivi. che non necessitino di alcuna verifica in sede di indagine. L'esistenza di questi presupposti di inoperatività dell'obbligo del referto deve essere oggetto di una verifica più approfondita, atteso che la sentenza impugnata si limita a prendere atto delle dichiarazioni rese dall'infortunato in occasione della visita, senza porsi il problema della loro attitudine ad escludere la anche astratta configurabilità di reati procedibili d'ufficio (il BE aveva parlato di urto accidentale della mano destra contro un pezzo di ghisa, senza neppure specificare se egli od altri vi stessero lavorando) e della loro attendibilità almeno apparente. Vi è quindi, come dedotto nel ricorso, inosservanza dell'art.365 c.p., che trova applicazione anche quando vi sia la mera -
possibilità dell'esistenza di un reato procedibile d'ufficio, non potendo questa essere esclusa sulla sola base delle circostanze indicate nella sentenza;
e questa deve essere annullata, con rinvio al giudice competente ai sensi dell'art. 569 c.4 c.p.p.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999