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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1513/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16831/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N[ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N[ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Indirizzo_1 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259039456038000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1338/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte allegando che in data 29/09/2025 riceveva l' intimazione di pagamento n. 07120259039456038000, dell'importo totale di €. 630,17, impugnandola con esclusivo riguardo alle seguenti presupposte cartelle:
- CARTELLA N° 07120120064837706000, presuntivamente notificata il 03/05/2013, afferente ad omesso/ parziale pagamento di TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI, anno 2008, per 373,10;
- CARTELLA N° 07120170000897075000, presuntivamente notificata il 12/02/2017, afferente ad omesso/ parziale pagamento di TASSA AUTO, anno 2011, per 155,7.
Deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) intervenuta prescrizione. La tassa automobilistica anno 2011 e tassa rifiuti 2008 per cui è richiesto il pagamento, non era cioè dovuta in quanto si era prescritto il diritto dell'ente impositore di esigere il tributo stesso.
2) ABUSO DEL CREDITO, atteso che l' Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della suddetta cartella di pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione, con conseguente discrasia tra il valore del credito (peraltro estinto) e il valore dei beni sottoposti ad eventuale cautela;
3) Nullità – inesistenza delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica
4) Nullità delle cartelle esattoriali per vizi formali delle stesse, non essendo stata indicata l'autorità competente per territorio innanzi al quale impugnare la contestata cartella;
5) Nullità delle cartelle per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento;
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione deducendo, di contro, l'infondatezza del ricorso stante la notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, come risulta dall'estratto di ruolo e dalla ulteriore documentazione prodotta in atti.
Nello specifico:
- la cartella n. 07120120064837706000 era stata notificata in data 3.5.2013 personalmente al destinatario, come risulta dalla relata sottoscritta prodotta in atti;
- la cartella n. 07120170000897075000 era stata notificata in data 12.2.2017 ai sensi dell'art. 26 DPR
602/73 mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio stante il mancato rinvenimento di un valido indirizzo pec nel registro INIPEC. Dell'avvenuto deposito era stato dato avviso mediante raccomandata informativa consegnata personalmente al destinatario, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto prodotto in atti;
Ne consegue che il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto procedere alla tempestiva impugnazione delle cartelle nei termini di legge, pena la decadenza e l'impossibilità, in sede di impugnazione dell'intimazione successiva, di procedere ad alcuna sua contestazione attinente l'esistenza della pretesa ed eventuali vizi formali.
Senza tacere che il pagamento delle cartelle era stato altresì sollecitato mediante la notifica di ulteriori e successivi atti quali avvisi di intimazione (cd. Avi) e preavviso di fermo amministrativo (cd PFA), tutti interruttivi della prescrizione.
In particolare:
1) per la cartella n. 07120120064837706000 ADER aveva notificato:
- PFA n. 07180201400022069000 (doc. 3) in data 4.7.2014, in atti;
- AVI n. 07120189056487301000 (doc. 5) in data 23.7.2019, in atti;
2) per la cartella n. 07120170000897075000 ADER aveva notificato:
- PFA n. 07180201900052945000 in data 5.8.2019 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- AVI n. 07120239031202528000 in data 19.9.2023 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si produce;
3) da ultimo, per entrambe le cartelle, l'avviso di intimazione n. 07120259039456038000 in data
22.9.2025, come da ricevuta di avvenuta consegna.
Evidenziava altresì che la cartella di pagamento è stata redatta in conformità al modello approvato dal
Ministero delle Finanze, D.M. 3 settembre 1999 n. 321.
Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Napoli deducendo, a sua volta,
la carenza assoluta di legittimità dell'Ente in relazione alla TARSU 2008.
Parte ricorrente non replicava alle riportate deduzioni delle resistenti.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve rigettato perché manifestamente infondato.
A tal fine deve rilevarsi che dagli atti prodotti è emersa la rituale e tempestiva notifica sia delle presupposte cartelle, con conseguente cristallizzazione della pretesa fiscale;
sia dei successi atti interruttivi della prescrizione.
Né sussistono le denunciate irregolarità formali delle cartelle di pagamento, che peraltro non essendo qualificabili come vizianti non avrebbero comunque invalidato la richiesta ingiunta.
Spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia dele
Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 280,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16831/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N[ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N[ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Indirizzo_1 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259039456038000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1338/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte allegando che in data 29/09/2025 riceveva l' intimazione di pagamento n. 07120259039456038000, dell'importo totale di €. 630,17, impugnandola con esclusivo riguardo alle seguenti presupposte cartelle:
- CARTELLA N° 07120120064837706000, presuntivamente notificata il 03/05/2013, afferente ad omesso/ parziale pagamento di TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI, anno 2008, per 373,10;
- CARTELLA N° 07120170000897075000, presuntivamente notificata il 12/02/2017, afferente ad omesso/ parziale pagamento di TASSA AUTO, anno 2011, per 155,7.
Deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) intervenuta prescrizione. La tassa automobilistica anno 2011 e tassa rifiuti 2008 per cui è richiesto il pagamento, non era cioè dovuta in quanto si era prescritto il diritto dell'ente impositore di esigere il tributo stesso.
2) ABUSO DEL CREDITO, atteso che l' Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della suddetta cartella di pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione, con conseguente discrasia tra il valore del credito (peraltro estinto) e il valore dei beni sottoposti ad eventuale cautela;
3) Nullità – inesistenza delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica
4) Nullità delle cartelle esattoriali per vizi formali delle stesse, non essendo stata indicata l'autorità competente per territorio innanzi al quale impugnare la contestata cartella;
5) Nullità delle cartelle per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento;
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione deducendo, di contro, l'infondatezza del ricorso stante la notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, come risulta dall'estratto di ruolo e dalla ulteriore documentazione prodotta in atti.
Nello specifico:
- la cartella n. 07120120064837706000 era stata notificata in data 3.5.2013 personalmente al destinatario, come risulta dalla relata sottoscritta prodotta in atti;
- la cartella n. 07120170000897075000 era stata notificata in data 12.2.2017 ai sensi dell'art. 26 DPR
602/73 mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio stante il mancato rinvenimento di un valido indirizzo pec nel registro INIPEC. Dell'avvenuto deposito era stato dato avviso mediante raccomandata informativa consegnata personalmente al destinatario, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto prodotto in atti;
Ne consegue che il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto procedere alla tempestiva impugnazione delle cartelle nei termini di legge, pena la decadenza e l'impossibilità, in sede di impugnazione dell'intimazione successiva, di procedere ad alcuna sua contestazione attinente l'esistenza della pretesa ed eventuali vizi formali.
Senza tacere che il pagamento delle cartelle era stato altresì sollecitato mediante la notifica di ulteriori e successivi atti quali avvisi di intimazione (cd. Avi) e preavviso di fermo amministrativo (cd PFA), tutti interruttivi della prescrizione.
In particolare:
1) per la cartella n. 07120120064837706000 ADER aveva notificato:
- PFA n. 07180201400022069000 (doc. 3) in data 4.7.2014, in atti;
- AVI n. 07120189056487301000 (doc. 5) in data 23.7.2019, in atti;
2) per la cartella n. 07120170000897075000 ADER aveva notificato:
- PFA n. 07180201900052945000 in data 5.8.2019 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- AVI n. 07120239031202528000 in data 19.9.2023 a mezzo pec come da ricevuta di avvenuta consegna che si produce;
3) da ultimo, per entrambe le cartelle, l'avviso di intimazione n. 07120259039456038000 in data
22.9.2025, come da ricevuta di avvenuta consegna.
Evidenziava altresì che la cartella di pagamento è stata redatta in conformità al modello approvato dal
Ministero delle Finanze, D.M. 3 settembre 1999 n. 321.
Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Napoli deducendo, a sua volta,
la carenza assoluta di legittimità dell'Ente in relazione alla TARSU 2008.
Parte ricorrente non replicava alle riportate deduzioni delle resistenti.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve rigettato perché manifestamente infondato.
A tal fine deve rilevarsi che dagli atti prodotti è emersa la rituale e tempestiva notifica sia delle presupposte cartelle, con conseguente cristallizzazione della pretesa fiscale;
sia dei successi atti interruttivi della prescrizione.
Né sussistono le denunciate irregolarità formali delle cartelle di pagamento, che peraltro non essendo qualificabili come vizianti non avrebbero comunque invalidato la richiesta ingiunta.
Spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia dele
Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 280,00 oltre accessori come per legge.