Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8251
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, ed illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la pluralità degli incontri, la loro ravvicinata successione temporale e la qualità soggettiva delle persone frequentate integrano il requisito dell'abitualità. Il rapporto di parentela è ininfluente e la consapevolezza dello status di pregiudicati è logicamente desumibile dai legami.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., e carenza di motivazione

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la non lieve entità del fatto, desumibile dal numero dei contatti accertati e dalla complessiva personalità del prevenuto. La censura è aspecifica in quanto non si confronta con la ratio decidendi.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., e carenza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva

    La valutazione in ordine all'applicazione della recidiva è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o totale assenza di motivazione. Il motivo di appello era generico e tale carenza si riproduce nel ricorso per cassazione, che è meramente assertivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8251
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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