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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott. ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2639/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
OR NI presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata a Cesenatico via
F. Crispi n. 13, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore nelle modalità di Parte_1 seguito indicate:
- disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'affidamento esclusivo di alla madre e Persona_1 con collocazione dello stesso presso la residenza materna;
pagina 1 di 4 - disporre che gli incontri tra il sig. e il figlio avvengano sulla base di un piano redatto con CP_1 riferimento alle esigenze del minore e concordato con la sig.ra , consentendogli una Parte_1 frequentazione con il ragazzo;
- il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, la somma di € 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ravenna;
l'assegno unico verrà percepito direttamente ed integralmente dalla sig.ra quale genitore collocatario del figlio. Il sig. si obbliga a compiere Parte_1 CP_1 tutte le formalità necessarie affinchè lo stesso venga percepito direttamente dall sig.ra . Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] domandandone l'affido Per_1 esclusivo nonché chiedendo di ordinare all'ex compagno di versargli a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso necessarie.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 9.04.25.
Interveniva in causa il Pubblico Ministero.
Il Giudice adottava quindi i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Sulle conclusioni precisate da parte ricorrente e sentita la discussione orale ex art. 473 bis .22 cpc la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Orbene con riferimento all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che come noto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
pagina 2 di 4 Nel caso di specie sussistono ragioni adeguate per discostarsi dal dogma dell'affido condiviso del figlio minori ad entrambi i genitori.
Infatti risulta come il resistente viva da anni in Inghilterra dove ha una nuova famiglia e da tempo si disinteressi del figlio avendolo visto solo in una occasione ormai tre anni or sono e non Per_1 telefonando mai allo stesso.
Il disinteresse paterno nei confronti del minore deve ritenersi poi confermato dalla mancata costituzione in giudizio da parte del . CP_1
Il Collegio ritiene quindi opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre Per_1 presso la quale lo stesso deve essere collocato. Parte_1
In ragione della rilevante distanza geografica tra padre e figlio il padre potrà vedere quando crede Per_1 previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni del minore ed in ogni caso una settimana durante le vacanze natalizie e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Circa il contributo al mantenimento del figlio minore, è noto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016). Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica
(cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie il resistente per dichiarazione della ricorrente risulta lavorare come pilota per la compagnia EasyJet ma si sconosce l'ammontare effettivo del reddito. pagina 3 di 4 La ricorrente risulta percepire uno stipendio mensile di € 1.400,00 svolgendo una attività lavorativa come impiegata. La stessa ha dichiarato di essersi sposata e di vivere nella casa di proprietà del marito.
Tenuto conto, allora a) della collocazione del figlio presso la madre, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita del figlio minorenne, c) dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio quanto meno in una misura che gli consenta di soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio minore versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.2639/2024 R.G., così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre disponendone il collocamento presso la stessa con diritto del padre di vedere quando crede previo accordo con la madre e nel Per_1 rispetto degli impegni del minore ed in ogni caso una settimana durante le vacanze natalizie e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
con assegno unico per i figli interamente alla madre.
- condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott. ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2639/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
OR NI presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata a Cesenatico via
F. Crispi n. 13, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore nelle modalità di Parte_1 seguito indicate:
- disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'affidamento esclusivo di alla madre e Persona_1 con collocazione dello stesso presso la residenza materna;
pagina 1 di 4 - disporre che gli incontri tra il sig. e il figlio avvengano sulla base di un piano redatto con CP_1 riferimento alle esigenze del minore e concordato con la sig.ra , consentendogli una Parte_1 frequentazione con il ragazzo;
- il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, la somma di € 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ravenna;
l'assegno unico verrà percepito direttamente ed integralmente dalla sig.ra quale genitore collocatario del figlio. Il sig. si obbliga a compiere Parte_1 CP_1 tutte le formalità necessarie affinchè lo stesso venga percepito direttamente dall sig.ra . Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] domandandone l'affido Per_1 esclusivo nonché chiedendo di ordinare all'ex compagno di versargli a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso necessarie.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 9.04.25.
Interveniva in causa il Pubblico Ministero.
Il Giudice adottava quindi i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Sulle conclusioni precisate da parte ricorrente e sentita la discussione orale ex art. 473 bis .22 cpc la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Orbene con riferimento all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che come noto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
pagina 2 di 4 Nel caso di specie sussistono ragioni adeguate per discostarsi dal dogma dell'affido condiviso del figlio minori ad entrambi i genitori.
Infatti risulta come il resistente viva da anni in Inghilterra dove ha una nuova famiglia e da tempo si disinteressi del figlio avendolo visto solo in una occasione ormai tre anni or sono e non Per_1 telefonando mai allo stesso.
Il disinteresse paterno nei confronti del minore deve ritenersi poi confermato dalla mancata costituzione in giudizio da parte del . CP_1
Il Collegio ritiene quindi opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre Per_1 presso la quale lo stesso deve essere collocato. Parte_1
In ragione della rilevante distanza geografica tra padre e figlio il padre potrà vedere quando crede Per_1 previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni del minore ed in ogni caso una settimana durante le vacanze natalizie e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Circa il contributo al mantenimento del figlio minore, è noto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016). Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica
(cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie il resistente per dichiarazione della ricorrente risulta lavorare come pilota per la compagnia EasyJet ma si sconosce l'ammontare effettivo del reddito. pagina 3 di 4 La ricorrente risulta percepire uno stipendio mensile di € 1.400,00 svolgendo una attività lavorativa come impiegata. La stessa ha dichiarato di essersi sposata e di vivere nella casa di proprietà del marito.
Tenuto conto, allora a) della collocazione del figlio presso la madre, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita del figlio minorenne, c) dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio quanto meno in una misura che gli consenta di soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio minore versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.2639/2024 R.G., così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre disponendone il collocamento presso la stessa con diritto del padre di vedere quando crede previo accordo con la madre e nel Per_1 rispetto degli impegni del minore ed in ogni caso una settimana durante le vacanze natalizie e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
con assegno unico per i figli interamente alla madre.
- condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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