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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 421/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Viale G. D'Annunzio,91 65127 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Regione Abruzzo - Viale Giardino 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 083 2023 90020195 80 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Aquila, il contribuente avv. Resistente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.083 2023 90020195 80/000, notificata il 19.07.2023, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.083 2018 00077906
36/000 inerente le tasse automobilistiche anni 2013-2014.
Il ricorrente impugnava l'atto eccependo l'omessa notifica dei dovuti prodromici atti impositivi, e segnatamente della cartella asseritamente notificata in data 1.12.2018; pure censurava l'intervenuta decadenza e prescrizione triennale della relativa pretesa creditoria.
Il ricorrente contestava inoltre la legittimità della notifica dell'ingiunzione al proprio indirizzo PEC, adottato per l'attività professionale, perché il credito non trarrebbe origine da detta attività.
Concludeva chiedendo tra l'altro di accertare l'intervenuta prescrizione/decadenza delle pretese azionate e, per l'effetto, dichiarare estinto il debito, ovvero ordinare la cancellazione dell'ingiunzione opposta, quanto meno con riferimento ai crediti aventi ad oggetto le tasse automobilistiche;
di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione di pagamento n. 083 2023 90020195 80/000, in merito alla cartella n.
08320180007790636000, siccome illegittima e/o infondata per le ragioni esposte.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 D.lgs. 546/1992. La prodromica cartella risultava infatti regolarmente notificata il 01/12/2018 con il rito degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, ovvero:
- Deposito in casa comunale
- Affissione all'albo comunale.
Tali notificazioni trovano giustificazione nella circostanza che l'ufficiale notificatore non ha reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza e che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, è risultato trasferito in luogo sconosciuto.
Evidenziava inoltre che altra intimazione, precedente a quella che qui si impugna e sottesa anche alla cartella di pagamento n. 08320180007790636000 era stata notificata il 24/01/2020.
La pretesa tributaria sarebbe quindi conosciuta dal contribuente, non impugnata nei termini, ed è divenuta definitiva. Le eccezioni contro la cartella sono quindi precluse perché non è possibile presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio (varia giurisprudenza, ed in ultimo Corte di Cassazione ordinanze nn. 3005/2020, 714/2022 e 8198/2022).
Posta la scansione temporale degli atti, poi, non può opporsi nessuna prescrizione o decadenza, infatti, riassuntivamente, successivamente alla notifica della cartella nel 2018 vi era stata l'intimazione del 2020 e a questa era seguita la sospensione dei termini per COVID ex art. 68 DL 18/2020 (8/3/2020 – 31/8/2021).
In conclusione le eccezioni sono infondate nel merito e inammissibili perché tardive. Quanto infine alla contestata notifica a mezzo PEC, essa è espressamente ammessa dall'art. 26 DPR
602/1973, e garantisce certezza di invio e ricezione e integrità dell'atto (articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
La Corte costituzionale nella sentenza n. 146/2016 ha ritenuto detto mezzo di notifica equipollente a quello ottenibile con i meccanismi ordinari. Ad ogni modo si richiama il principio del raggiungimento dello scopo
(artt. 156 e 160 c.p.c.): l'eventuale vizio è sanato perché il ricorrente ha ricevuto l'atto, lo ha impugnato, o ha prodotto in giudizio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il rigetto delle eccezioni su prescrizione e decadenza e la condanna alle spese del ricorrente.
La regione Abruzzo, ente creditore, non si costituiva.
Nelle successive memorie il contribuente censurava il buona sostanza la regolarità e la legittimità della notifica col rito degli irreperibili assoluti, anche perché in buona sostanza non sarebbe stata svolta nessuna concreta ricerca della propria persona, ed egli sarebbe stato viceversa reperibile nella propria residenza con continuità dall'anno 2014 all'anno 2021, come risulterebbe dal certificato anagrafico storico (richiamato ma non allegato). Tornava inoltre a contestare la decadenza.
I primi giudici dichiaravano preliminarmente l'inammissibilità di tutte le doglianze relative al periodo anteriore alla notifica della cartella di pagamento n.083 2018 00077906 36/000, assumendo dunque la regolare notifica della medesima. Richiamava la notifica a mezzo PEC a Resistente_1 della intimazione di pagamento n.083 2023 90020195 80/000, evidenziando che ogni censura avverso tali atti andava pertanto proposta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della notifica della cartella presupposta, ai sensi dell'art.21 del d.lgs. n 546/92, e dunque non censurando in alcun modo la notifica degli atti.
Accoglieva tuttavia, infine, il ricorso per prescrizione, riscontrando l'eccedenza del termine triennale tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione avvenuta in data 19.07.2023 e condannava agente di riscossione e regione, ciascuna per il 50% alle spese.
La sentenza quindi impugnata in questa sede di appello dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che censurava in buona sostanza come il primo giudice non avesse considerato la regolare notifica della seconda intimazione, dimostrata quale avvenuta nel ricorso introduttivo, e che, in quanto atto interruttivo, interrompe i termini di prescrizione e rimette nei termini la pretesa della Regione. Chiedeva perciò la riforma della decisione, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la condanna del contribuente alle spese dei due gradi di giudizio.
Seguiva la comparsa di costituzione del contribuente, che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado contestando la nullità radicale delle notifiche, sia della cartella del 2018 che della notifica del 2020.
Di fatto esse sono identicamente notificate ex art. 143 c.p.c. / art. 60 DPR 600/73, senza adeguate ricerche anagrafiche, riportando la dicitura generica: “trasferito da info prese”; dunque le notifiche nulle, e gli atti tamquam non essent, perciò non vi è nessun effetto interruttivo della prescrizione.
Si osserva che la tassa automobilistica ha prescrizione triennale e pur concedendo la notifica della cartella del 2018 (della quale però si insiste per la invalidità) e la sospensione COVID di 539 giorni, data la acclarata invalidità della notifica del 2020, l'intimazione del 2023 è stata notificata a credito già prescritto.
Osserva inoltre che l'appello è generico, ripete tesi già disattese e non censura realmente la ratio decidendi, con violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/92 Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso atto di impugnazione con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nelle proprie controdeduzioni la Regione in buona sostanza contesta la propria estraneità alle vicende processuali di primo grado, non essendo stata citata in quella sede dal contribuente, sicché la propria condanna alle spese da parte del primo giudice sarebbe frutto di “evidente errore materiale”. Ribadisce anche in questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiede che venga dichiarata nulla la parte della sentenza di primo grado che la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va rigettato, confermando la sentenza impugnata con le puntualizzazioni che seguono
Si osserva preliminarmente che la riproposizione, da parte del contribuente, della questione di decadenza dal potere impositivo, rimasta assorbita in primo grado, integra una censura autonoma avverso un capo implicito della sentenza e, in quanto tale, avrebbe richiesto la proposizione di appello incidentale, non potendo essere veicolata mediante mere controdeduzioni, tanto più ove riferita a un soggetto – la Regione – rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso, il vizio di notifica dichiarato nel primo grado di giudizio deve essere in questa sede confermato, per l'inefficacia delle notifiche degli atti che qui rilevano, a mente della genericità delle espressioni riportate dal messo notificatore. È infatti un principio consolidato quello per il quale il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato (Corte di
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025). Inoltre la notificazione degli atti impositivi può essere effettuata secondo le modalità che qui si osservano, solo dopo che il notificatore ha svolto le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda nel Comune in cui aveva il domicilio fiscale (così Cass. n. 8823/2024; in precedenza, Cass. n. 6765/2019;
Cass. n. 2877/2018). Dalla lettura delle relate di tentata notifica, non si evidenzia alcuna approfondita attività di ricerca, e quindi la sentenza deve essere confermata.
Quanto alle controdeduzioni della Regione, nelle quali si contesta in buona sostanza l'erroneità materiale della condanna alle spese per non essere stata parte del giudizio di primo grado, in realtà indirizzato alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione e l'estraneità alle vicende in discussione anche nel grado di appello, deve osservarsi che gli effetti di sgravio desiderati, nel caso di errore materiale, possono ottenersi con l'istanza di correzione da prodursi al giudice che ha emesso il provvedimento, senza limiti temporali (art. 288 c.p.c.) ed anche quando si tratti di sentenze appellate (Corte Costituzionale, sentenza 10/11/2004 n. 335).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e le istanze della
Regione Abruzzo. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese anche di questo grado, liquidate complessivamente in Euro 750,00 oltre accessori di legge laddove dovuti.
L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Presidente estensore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 421/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Viale G. D'Annunzio,91 65127 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Regione Abruzzo - Viale Giardino 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 083 2023 90020195 80 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Aquila, il contribuente avv. Resistente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.083 2023 90020195 80/000, notificata il 19.07.2023, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.083 2018 00077906
36/000 inerente le tasse automobilistiche anni 2013-2014.
Il ricorrente impugnava l'atto eccependo l'omessa notifica dei dovuti prodromici atti impositivi, e segnatamente della cartella asseritamente notificata in data 1.12.2018; pure censurava l'intervenuta decadenza e prescrizione triennale della relativa pretesa creditoria.
Il ricorrente contestava inoltre la legittimità della notifica dell'ingiunzione al proprio indirizzo PEC, adottato per l'attività professionale, perché il credito non trarrebbe origine da detta attività.
Concludeva chiedendo tra l'altro di accertare l'intervenuta prescrizione/decadenza delle pretese azionate e, per l'effetto, dichiarare estinto il debito, ovvero ordinare la cancellazione dell'ingiunzione opposta, quanto meno con riferimento ai crediti aventi ad oggetto le tasse automobilistiche;
di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione di pagamento n. 083 2023 90020195 80/000, in merito alla cartella n.
08320180007790636000, siccome illegittima e/o infondata per le ragioni esposte.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 D.lgs. 546/1992. La prodromica cartella risultava infatti regolarmente notificata il 01/12/2018 con il rito degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, ovvero:
- Deposito in casa comunale
- Affissione all'albo comunale.
Tali notificazioni trovano giustificazione nella circostanza che l'ufficiale notificatore non ha reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza e che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, è risultato trasferito in luogo sconosciuto.
Evidenziava inoltre che altra intimazione, precedente a quella che qui si impugna e sottesa anche alla cartella di pagamento n. 08320180007790636000 era stata notificata il 24/01/2020.
La pretesa tributaria sarebbe quindi conosciuta dal contribuente, non impugnata nei termini, ed è divenuta definitiva. Le eccezioni contro la cartella sono quindi precluse perché non è possibile presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio (varia giurisprudenza, ed in ultimo Corte di Cassazione ordinanze nn. 3005/2020, 714/2022 e 8198/2022).
Posta la scansione temporale degli atti, poi, non può opporsi nessuna prescrizione o decadenza, infatti, riassuntivamente, successivamente alla notifica della cartella nel 2018 vi era stata l'intimazione del 2020 e a questa era seguita la sospensione dei termini per COVID ex art. 68 DL 18/2020 (8/3/2020 – 31/8/2021).
In conclusione le eccezioni sono infondate nel merito e inammissibili perché tardive. Quanto infine alla contestata notifica a mezzo PEC, essa è espressamente ammessa dall'art. 26 DPR
602/1973, e garantisce certezza di invio e ricezione e integrità dell'atto (articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
La Corte costituzionale nella sentenza n. 146/2016 ha ritenuto detto mezzo di notifica equipollente a quello ottenibile con i meccanismi ordinari. Ad ogni modo si richiama il principio del raggiungimento dello scopo
(artt. 156 e 160 c.p.c.): l'eventuale vizio è sanato perché il ricorrente ha ricevuto l'atto, lo ha impugnato, o ha prodotto in giudizio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il rigetto delle eccezioni su prescrizione e decadenza e la condanna alle spese del ricorrente.
La regione Abruzzo, ente creditore, non si costituiva.
Nelle successive memorie il contribuente censurava il buona sostanza la regolarità e la legittimità della notifica col rito degli irreperibili assoluti, anche perché in buona sostanza non sarebbe stata svolta nessuna concreta ricerca della propria persona, ed egli sarebbe stato viceversa reperibile nella propria residenza con continuità dall'anno 2014 all'anno 2021, come risulterebbe dal certificato anagrafico storico (richiamato ma non allegato). Tornava inoltre a contestare la decadenza.
I primi giudici dichiaravano preliminarmente l'inammissibilità di tutte le doglianze relative al periodo anteriore alla notifica della cartella di pagamento n.083 2018 00077906 36/000, assumendo dunque la regolare notifica della medesima. Richiamava la notifica a mezzo PEC a Resistente_1 della intimazione di pagamento n.083 2023 90020195 80/000, evidenziando che ogni censura avverso tali atti andava pertanto proposta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della notifica della cartella presupposta, ai sensi dell'art.21 del d.lgs. n 546/92, e dunque non censurando in alcun modo la notifica degli atti.
Accoglieva tuttavia, infine, il ricorso per prescrizione, riscontrando l'eccedenza del termine triennale tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione avvenuta in data 19.07.2023 e condannava agente di riscossione e regione, ciascuna per il 50% alle spese.
La sentenza quindi impugnata in questa sede di appello dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che censurava in buona sostanza come il primo giudice non avesse considerato la regolare notifica della seconda intimazione, dimostrata quale avvenuta nel ricorso introduttivo, e che, in quanto atto interruttivo, interrompe i termini di prescrizione e rimette nei termini la pretesa della Regione. Chiedeva perciò la riforma della decisione, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la condanna del contribuente alle spese dei due gradi di giudizio.
Seguiva la comparsa di costituzione del contribuente, che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado contestando la nullità radicale delle notifiche, sia della cartella del 2018 che della notifica del 2020.
Di fatto esse sono identicamente notificate ex art. 143 c.p.c. / art. 60 DPR 600/73, senza adeguate ricerche anagrafiche, riportando la dicitura generica: “trasferito da info prese”; dunque le notifiche nulle, e gli atti tamquam non essent, perciò non vi è nessun effetto interruttivo della prescrizione.
Si osserva che la tassa automobilistica ha prescrizione triennale e pur concedendo la notifica della cartella del 2018 (della quale però si insiste per la invalidità) e la sospensione COVID di 539 giorni, data la acclarata invalidità della notifica del 2020, l'intimazione del 2023 è stata notificata a credito già prescritto.
Osserva inoltre che l'appello è generico, ripete tesi già disattese e non censura realmente la ratio decidendi, con violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/92 Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso atto di impugnazione con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nelle proprie controdeduzioni la Regione in buona sostanza contesta la propria estraneità alle vicende processuali di primo grado, non essendo stata citata in quella sede dal contribuente, sicché la propria condanna alle spese da parte del primo giudice sarebbe frutto di “evidente errore materiale”. Ribadisce anche in questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiede che venga dichiarata nulla la parte della sentenza di primo grado che la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va rigettato, confermando la sentenza impugnata con le puntualizzazioni che seguono
Si osserva preliminarmente che la riproposizione, da parte del contribuente, della questione di decadenza dal potere impositivo, rimasta assorbita in primo grado, integra una censura autonoma avverso un capo implicito della sentenza e, in quanto tale, avrebbe richiesto la proposizione di appello incidentale, non potendo essere veicolata mediante mere controdeduzioni, tanto più ove riferita a un soggetto – la Regione – rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso, il vizio di notifica dichiarato nel primo grado di giudizio deve essere in questa sede confermato, per l'inefficacia delle notifiche degli atti che qui rilevano, a mente della genericità delle espressioni riportate dal messo notificatore. È infatti un principio consolidato quello per il quale il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato (Corte di
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025). Inoltre la notificazione degli atti impositivi può essere effettuata secondo le modalità che qui si osservano, solo dopo che il notificatore ha svolto le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda nel Comune in cui aveva il domicilio fiscale (così Cass. n. 8823/2024; in precedenza, Cass. n. 6765/2019;
Cass. n. 2877/2018). Dalla lettura delle relate di tentata notifica, non si evidenzia alcuna approfondita attività di ricerca, e quindi la sentenza deve essere confermata.
Quanto alle controdeduzioni della Regione, nelle quali si contesta in buona sostanza l'erroneità materiale della condanna alle spese per non essere stata parte del giudizio di primo grado, in realtà indirizzato alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione e l'estraneità alle vicende in discussione anche nel grado di appello, deve osservarsi che gli effetti di sgravio desiderati, nel caso di errore materiale, possono ottenersi con l'istanza di correzione da prodursi al giudice che ha emesso il provvedimento, senza limiti temporali (art. 288 c.p.c.) ed anche quando si tratti di sentenze appellate (Corte Costituzionale, sentenza 10/11/2004 n. 335).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e le istanze della
Regione Abruzzo. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese anche di questo grado, liquidate complessivamente in Euro 750,00 oltre accessori di legge laddove dovuti.
L'Aquila, 28 gennaio 2026 Il Presidente estensore