Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2015, n. 16066
CASS
Sentenza 2 aprile 2015

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Massime1

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.

Commentario1

  • 1Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitato
    Riccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2015, n. 16066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16066
Data del deposito : 2 aprile 2015

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