Sentenza 2 aprile 2015
Massime • 1
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2015, n. 16066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16066 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/04/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 7734
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 51044/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS OL, n. in Romania il 22.12.1977, rappresentato e assistito dall'avv. Bucci Fabio, di fiducia e da LI GO, n. a Roma il 07.10.1991, rappresentato e assistito dall'avv. Ciotti Luigi, di fiducia;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma, prima sezione penale, n. 701/2014, in data 21.03.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria difensiva presentata in data 12.03.2015 dall'avv. Ciotti Luigi nell'interesse di LI GO;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Dott. Patrone Ignazio in data 17.02.2015 con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.07.2013, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava OS OL e LI GO responsabili del reato di rapina pluriaggravata in concorso e, per l'effetto, li condannava alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ciascuno.
1.1. La sentenza veniva pronunciata alla presenza di LI GO e del suo difensore ed in assenza di OS OL essendo invece presente il suo difensore;
in dispositivo, il giudice indicava il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, depositata il successivo 27.09.2013.
2. Gli appelli venivano proposti nell'interesse dei due imputati, con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale di Roma in data 13.02.2014, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) che, nella fattispecie, era già spirato per l'LI il 28.11.2013 e per il OS, al quale l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato il 20.11.2013, il 04.01.2014: da qui la declaratoria di inammissibilità degli atti di gravame.
2.1. Avverso il provvedimento de quo, LI GO e OS OL propongono distinti, ma sostanzialmente omologhi, atti di ricorso per cassazione evidenziando come la tardività della proposizione dei gravami doveva "giustificarsi" con l'errore e la negligenza del difensore (avv. Antonino Ranieri, difensore - peraltro - formalmente officiato dal solo LI, essendo il IK assistito dall'avv. Niccolai Flavio che avrebbe impugnato la sentenza "secondo le direttive dell'avv. Ranieri") che aveva ritenuto l'applicabilità della sospensione dei termini feriali anche al periodo indicato dal giudice di primo grado per la redazione della sentenza ed aveva depositato l'impugnazione come se la sospensione fosse applicabile: situazione che aveva determinato una situazione assimilabile al caso fortuito e che non poteva risolversi a carico degli incolpevoli assistiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi manifestamente fondati e, come tali, risultano inammissibili.
2. Rileva il Collegio come, a fronte di due isolate pronunce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, sent. n. 35149 del 26/06/2009, dep. 10/09/2009, A., Rv. 244871; Sez. 2, sent. n. 31680 del 14/07/2011, dep. 09/08/2011, Lan, Rv. 250747) secondo cui sarebbe da ritenersi illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, si contrappone - altro e consolidato - orientamento, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr., ex multis, Sez. 5, sent. n. 43277 del 06/07/2011, dep. 22/11/2011, Mangano e altro, Rv. 251695, in cui il difensore aveva ritenuto che il termine per il deposito della motivazione rimanesse sospeso nel periodo feriale;
Sez. 4, sent. n. 20655 del 14/03/2012, dep. 28/05/2012, Fenoli, Rv. 254072;
Sez. 3. sent. n. 39437 del 05/06/2013, dep. 24/09/2013, Leka, Rv. 257221).
3. Il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, pur non ignorando - come detto - l'esistenza di una diversa e minoritaria giurisprudenza secondo cui è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
3.1. In ogni caso, non ricorrono nella fattispecie le condizioni richieste da tale giurisprudenza perché manca del tutto la prova dell'esistenza di contrarie aspettative da parte degli imputati (aspettative, cioè, di una tempestiva impugnazione da parte del loro difensore, peraltro - come si è detto - formalmente officiato da uno solo dei due).
3.2. Nè la legittimazione ad opposta conclusione può essere tratta dalla giurisprudenza CEDU, che deve essere interpretata e calata nella realtà dell'ordinamento processuale italiano. In tale contesto, la giurisprudenza sovranazionale considera ineffettiva la difesa solo dopo avere giudicato il processo nel suo complesso e non con riferimento ad un singolo atto. Inoltre, il principio di ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza delle parti processuale, gravante sia sul difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull'imputato, il quale non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato, pur dopo il conferimento del mandato fiduciario, a vigilare sull'operato del professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell'impugnazione.
4. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015