Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4886
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno - pure effettivamente voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo. La Corte, nel formulare il surrichiamato principio, ha confermato la correttezza della pronuncia di merito, la quale aveva ritenuto l'esistenza di un negozio fiduciario nella scrittura privata con la quale l'acquirente di un bene immobile, riconoscendo la natura fiduciaria della intestazione e - conseguentemente - la relativa proprietà a favore di un terzo, aveva contestualmente assunto l'obbligo di trasferirgli il diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4886
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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