Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 683
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del ricorso per violazione del principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Insussistenza del beneficio fondiario

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del ricorso per violazione del principio di proporzionalità.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ritiene che il fermo amministrativo sia una misura estremamente gravosa che deve rispettare il principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'entità del credito. L'adozione di tale misura per un importo così esiguo appare sproporzionata e non conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 683
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 683
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo