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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6998/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22788022 CONT. CONS. BON 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 22788022 notificato in data 28/09/2024, emesso da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 149,69.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la mancata notifica degli atti prodromici e, nel merito,
l'insussistenza del beneficio fondiario, presupposto impositivo ex art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003, contestando la mancanza di vantaggi diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica ai propri fondi,. In sede di memoria illustrativa, il ricorrente eccepiva altresì la violazione del principio di proporzionalità tra il debito iscritto a ruolo e il valore del bene oggetto della minacciata misura cautelare.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto agli atti presupposti (avviso di accertamento e ingiunzione fiscale) che assumeva essere stati regolarmente notificati,. Nel merito, la resistente ribadiva la legittimità del proprio operato quale mero agente della riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso,.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile, in quanto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa, e l'interesse ad agire sorge dalla necessità di contestare la legittimità della misura afflittiva minacciata sul bene mobile registrato,.
Nel caso di specie, risulta assorbente la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità tra l'entità del debito e la misura cautelare preannunciata. Dagli atti di causa emerge che il credito vantato dall'Ente ammonta a soli euro 149,69. Il fermo amministrativo di un veicolo, comportando il divieto di circolazione e pesanti sanzioni in caso di violazione, costituisce una misura estremamente gravosa che deve necessariamente rispettare il principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'entità del credito per cui si procede.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente nella memoria difensiva, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 19667/2014), è necessario che sussista una giustificabile proporzione tra il carico tributario e il valore del bene di cui si minaccia il blocco. L'adozione di una misura così invasiva per un importo così esiguo (inferiore ai 150 euro) appare sproporzionata e non conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, risultando la misura eccessivamente afflittiva rispetto al fine del recupero del credito.
L'accoglimento del ricorso sotto il profilo della sproporzione della misura cautelare assorbe le ulteriori doglianze relative al merito della pretesa tributaria e alla notifica degli atti presupposti. Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo n. 22788022 deve essere annullato.
Le spese di giudizio, considerata la natura della decisione basata sul principio di proporzionalità dell'azione esecutiva e tenuto conto della complessità delle questioni sottese al rapporto tra atti della riscossione e atti impositivi, nonché della costituzione in giudizio della resistente che ha documentato l'attività di notifica pregressa,, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato (Preavviso di Fermo Amministrativo n. 22788022).
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6998/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22788022 CONT. CONS. BON 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 22788022 notificato in data 28/09/2024, emesso da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 149,69.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la mancata notifica degli atti prodromici e, nel merito,
l'insussistenza del beneficio fondiario, presupposto impositivo ex art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003, contestando la mancanza di vantaggi diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica ai propri fondi,. In sede di memoria illustrativa, il ricorrente eccepiva altresì la violazione del principio di proporzionalità tra il debito iscritto a ruolo e il valore del bene oggetto della minacciata misura cautelare.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto agli atti presupposti (avviso di accertamento e ingiunzione fiscale) che assumeva essere stati regolarmente notificati,. Nel merito, la resistente ribadiva la legittimità del proprio operato quale mero agente della riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso,.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile, in quanto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa, e l'interesse ad agire sorge dalla necessità di contestare la legittimità della misura afflittiva minacciata sul bene mobile registrato,.
Nel caso di specie, risulta assorbente la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità tra l'entità del debito e la misura cautelare preannunciata. Dagli atti di causa emerge che il credito vantato dall'Ente ammonta a soli euro 149,69. Il fermo amministrativo di un veicolo, comportando il divieto di circolazione e pesanti sanzioni in caso di violazione, costituisce una misura estremamente gravosa che deve necessariamente rispettare il principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'entità del credito per cui si procede.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente nella memoria difensiva, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 19667/2014), è necessario che sussista una giustificabile proporzione tra il carico tributario e il valore del bene di cui si minaccia il blocco. L'adozione di una misura così invasiva per un importo così esiguo (inferiore ai 150 euro) appare sproporzionata e non conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, risultando la misura eccessivamente afflittiva rispetto al fine del recupero del credito.
L'accoglimento del ricorso sotto il profilo della sproporzione della misura cautelare assorbe le ulteriori doglianze relative al merito della pretesa tributaria e alla notifica degli atti presupposti. Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo n. 22788022 deve essere annullato.
Le spese di giudizio, considerata la natura della decisione basata sul principio di proporzionalità dell'azione esecutiva e tenuto conto della complessità delle questioni sottese al rapporto tra atti della riscossione e atti impositivi, nonché della costituzione in giudizio della resistente che ha documentato l'attività di notifica pregressa,, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato (Preavviso di Fermo Amministrativo n. 22788022).
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.