Sentenza 28 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto, previsto dalla l. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2016, n. 42384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42384 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2016 |
Testo completo
42 3 8 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1892/2016 Massimo Vecchio - Presidente - CC 27/05/2016 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - R.G.N. 40632/2015 Palma Talerico Raffaello Magi Decisa il 28/05/2016 Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EO RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2015 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 3 giugno 2015 la Corte di appello di Lecce, giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto nella misura di tre anni di reclusione, applicato con ordinanza della medesima Corte del 5 dicembre 2006, ai sensi della legge n. 241 del 2006, con riguardo al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale di Lecce, emesso il 19 giugno 2006 nei confronti di EO RE. д A ragione della decisione la Corte ha addotto che EO era stato condannato, con sentenza della stessa Corte di appello di Lecce in data 20 settembre 2014, irrevocabile il 3 febbraio 2015, alla pena di undici anni e otto mesi di reclusione (rideterminata in continuazione e assorbente quella inflitta con precedente sentenza della Corte di assise di appello di Lecce in data 6 dicembre 2005), per delitto commesso nel settembre 2011 e permanente oltre la detta data, con la conseguenza che ricorreva la condizione di revoca dell'indulto prevista dall'art. 1, comma 1, n. 3, della legge n. 241 del 2006, per avere il condannato commesso altro delitto non colposo, punito con pena non inferiore a due anni, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore, il 1° agosto 2006, della medesima legge.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EO RE tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denuncia violazione di legge con riguardo all'articolo 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006. Assume il ricorrente che la condanna addotta a ragione della revoca del beneficio attiene al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, commesso, testualmente, "dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza", in riconosciuta continuazione con analogo fatto, commesso fino al giugno 2003, già giudicato con precedente sentenza di condanna. Ne discenderebbe la necessità di considerare che parte della pena risulta inflitta con riguardo al reato associativo commesso prima del quinquennio decorrente dal 1° agosto 2006 e altra parte oltre il medesimo quinquennio, scaduto il 1° agosto 2006, posto che la contestazione prolunga la consumazione del reato fino al mese di settembre 2011 ed oltre;
con la conseguenza che la pena detentiva riferita al quinquennio di interesse non sarebbe necessariamente uguale o superiore a due anni e, quindi, non giustificherebbe la revoca di diritto del beneficio. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 16 novembre 2015, ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen., che, in materia di applicazione dell'indulto, prevedono l'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia esso stato emesso de plano come previsto, o all'esito di non necessaria udienza nel contraddittorio delle parti. 2 сре CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Preliminarmente va disattesa la richiesta del Procuratore generale di riqualificare il ricorso come opposizione e di trasmettere conseguentemente gli atti al competente Giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 672, comma 1, dello stesso codice. Il procedimento cosiddetto "de plano" disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., può essere adottato soltanto nei casi previsti dalla legge. Tra tali casi è compresa l'applicazione dell'indulto, di cui all'art. 672, comma 1, cod. proc. pen., ma non la revoca di esso, prevista dal diverso art. 674, comma 1, dello stesso codice, che, pertanto, deve essere disposta in seguito a regolare procedimento di esecuzione, da espletarsi con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 666 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso di specie (Sez. 1, n. 3656 del 30/09/1992, Leto, Rv. 192355; Sez. 1, n. 4979 del 31/10/1994, dep. 1995, Giovazzino, Rv. 200329; Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574).
1.2. Tanto premesso il provvedimento impugnato, emesso all'esito di rituale contraddittorio delle parti, contrariamente all'assunto del ricorrente, è conforme alla legge. Ai fini della revoca dell'indulto per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente, non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato (Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Galasso, Rv. 215824; Sez. 1, n. 5565 del 21/11/1994, dep. 1995, Bontempo Scavo, Rv. 200406). Nel reato permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) assume rilevanza giuridica ed è dalla legge incriminata la condotta dell'intero periodo consumativo, perché essa, fino a quando non venga volontariamente interrotta o fatta cessare, determina una continuativa e perdurante violazione della norma penale nella sua manifestazione tipica, e quindi realizza in ogni momento gli elementi costitutivi del reato (Sez. 1, n. 3319 del 05/07/1994, Bontempo Scavo, Rv. 199274; Sez. 2, n. 41727 del 04/07/2014, Arena, Rv. 261987). Nel reato permanente, invero, la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario, sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione del comando giuridico, diversamente dal reato continuato, costituito da una pluralità di episodi criminosi, che, pur conservando ognuno la propria autonomia 3 ср ed individualità, vengono formalmente unificati e considerati come singolo reato ai fini della pena, in quanto determinati dal medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 647 del 03/10/1980, dep. 1981, Nardelli, Rv. 147476). Il reato permanente ha, quindi, una struttura intrinsecamente unitaria, che non è possibile scomporre in una pluralità di reati, essendo unico il bene leso nel corso dell'intera durata dell'azione o dell'omissione, così da dover ritenere inoperante l'intervento di cause estintive del reato (come l'amnistia) o della pena (come l'indulto), le quali operano solo se la permanenza è cessata (Sez. 2, n. 9984 del 05/06/1981, Strizzi, Rv. 150862). Discende che un provvedimento di clemenza (nella specie la legge 31 luglio 2006, n. 241, di concessione di indulto) non può essere applicato quando la permanenza del reato si protragga oltre il termine di efficacia del beneficio stabilito nella medesima legge (2 maggio 2006), e, specularmente, il beneficio deve essere revocato nel caso di successivo delitto non colposo, sanzionato con pena detentiva non inferiore al limite prescritto (due anni), la cui permanenza sia compresa nel termine (cinque anni) dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, previsto come utile ai fini della rimozione del beneficio già concesso.
2. Risultando, dunque, nel caso in esame, correttamente revocato l'indulto per delitto permanente non colposo, sanzionato con pena non inferiore a due anni, a consumazione compresa nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 di concessione del beneficio, il ricorso deve essere respinto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 27/05/2016, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/05/2016. Il componente estensore Il presidente Assamines Vecchio Antonella Patrizia Mazzei Massimo Vecchio Intonattal. mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA