Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
In tema di violazione del diritto d'autore, la commissione dei fatti previsti dall'art. 171 ter, comma primo, l. n. 633 del 1941 nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione di opere tutelate dal diritto d'autore di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. b) legge cit., costituisce circostanza aggravante a differenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e a-bis), integranti, invece, ipotesi autonome di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2011, n. 23431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23431 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 942
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29487/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di EL GI, nato a [...] l'8 ottobre del 1975 ed GO RA, nato a [...] il 27 luglio del 1943 nonché dalla SIAE avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23 ottobre del 2009;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati e per l'accoglimento di quello della parte civile;
sentito per la parte civile l'avv. Mandel Maurizio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 ottobre del 2009, la Corte d'appello di Palermo confermava quella resa il 17.4.2007 dal Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, con cui EL GI e GO RA erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della SIAE costituitasi parte civile, quali responsabili del reato continuato di abusiva riproduzione e diffusione di opere scientifiche e didattiche, previsto dalla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, commi 1, lett. b) e comma 2, lett. b),
per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, GO RA, quale titolare dell'impresa individuale con sede in Palermo ed avente ad oggetto attività di dattilografia, fotocopiatura, manutenzione e riparazione fotocopiatrici, ed EL GI quale addetto alla vendita, abusivamente riprodotto e venduto per fini di lucro 17 opere scientifiche e diffuso in pubblico n 5 opere con l'aggravante di avere commesso il fatto durante l'esercizio dell'attività di commercializzazione e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore. Fatto commesso in Palermo fino al 2 luglio del 2002. Ricorrono gli imputati per mezzo del comune difensore, con separati atti, con i quali deducono l'erronea applicazione della norma incriminatrice e mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità. In particolare EL GI deduce che in una sola occasione si era limitato a consegnare materiale didattico alle giovani studentesse senza sapere della riproduzione abusiva oggetto dello scambio.
GO RA sostiene che il mancato rinvenimento dei testi originali avrebbe dovuto determinare l'assoluzione dell'imputato. Inoltre l'attività esercitata non rientrava nella previsione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. b). La sentenza è stata impugnata anche dalla parte civile la quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'omessa condanna degli imputati al rimborso delle spese sostenute nel giudizio d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso degli imputati è inammissibile, sia perché si risolve in larga misura in censure in fatto, sia per la manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge relativa alla configurabilità dell'aggravante dell'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale.
In relazione a quest'ultima violazione si osserva che l'illecita riproduzione è aggravata a norma dell'art. 171 ter, comma 2, lett. b) allorché il colpevole ha agito durante l'esercizio della propria attività imprenditoriale. L'GO era, invero, titolare di un'impresa individuale denominata COAFIN avente ad oggetto attività di dattilografia, fotocopiatura, manutenzione e riparazioni fiacchine fotocopiatrice e, nell'ambito di tale attività, copiava testi universitari che vendeva agli studenti che li avevano ordinati servendosi della collaborazione dell'ANELLO, come accertato dai giudici del merito. A differenza delle ipotesi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) ed a bis), che configurano ipotesi autonome di reato, quella di cui alla lett. b) costituisce invece un'aggravante, come ritenuto dall'accusa, in quanto configura un elemento ulteriore rispetto all'ipotesi tipica prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1.
Nel merito la Corte, con motivazione adeguata, ha indicato gli elementi in base ai quali i due imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto loro ascritto In particolare ha sottolineato che il 2 luglio del 2002 in Palermo, nei pressi della facoltà di psicologia, EL GI era stato sorpreso mentre consegnava un testo fotocopiato ad una studentessa, ricevendo in cambio del denaro. Nell'autovettura usata dallo stesso, ma intestata ad GO RA, gli investigatori sequestrarono quattro testi universitari fotocopiati oltre a bigliettini vari con numeri telefonici di studenti. Nel prosieguo delle indagini sui nominativi trascritti sui bigliettini sono state individuati diversi studenti, i quali hanno fatto presente di avere ordinato al titolare della ditta individuale "COAFIN" identificato nella persona dell'AGOLA fotocopie di testi universitari. Nell'azienda del predetto a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti alcuni testi fotocopiati Su tre dei predetti testi era segnato il nome dell'acquirente ed il relativo numero telefonico. Sulla base di tali elementi si è ritenuto che l'GO riproducesse abusivamente testi universitari che poi vendeva agli studenti servendosi della collaborazione dell'ANELLO, a nulla rilevando, secondo i giudici, il mancato rinvenimento al momento della perquisizione dei testi originali, in quanto all'occorrenza reperiti presso rivenditori o detentori compiacenti.
La valutazione dei giudici non presenta all'evidenza alcun errore giuridico o manifesta incoerenza.
Fondato è invece il ricorso della parte civile, in quanto la Corte, pur condannando i prevenuti al risarcimento del danno in favore della SIAE, che si era costituita parte civile, hanno omesso di condannare i medesimi imputati al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
LA CORTE Letti gli artt. 616 e 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa liquidazione delle spese sostenute in quella fase dalla parte civile la cui liquidazione, unitamente a quella relativa alle spese di questo grado, rimette alla Corte d'appello di Palermo in sede civile.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011