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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Catello Maresca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3825/2024 R.G.
TRA
Avv. Alexia Pinto (CF: , rappresentata e difesa nel presente giudizio, da se C.F._1 medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lecce, alla Via Antonio Salandra
n.13, PEC: Email_1
-RICORRENTE1
E
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, via Controparte_1
Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.24, l'avv. Alexia Pinto, rappresentata e difesa da se medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lecce, alla Via Antonio Salandra n.13, ( pec:
, ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/02 avverso il decreto Email_1 di pagamento, emesso dal Tribunale di Lecce, Giudice per le Indagini Preliminari, nell'ambito del giudizio n.
7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., depositato il 03.05.2024, e notificato il
08.05.2024, del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, esponendo che il giudice aveva liquidato i diritti in violazione dei minimi tariffari.
In particolare, la ricorrente sostiene che la predetta liquidazione è inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto ed inferiore agli standard tabellari, nonché infondata sia in fatto che in diritto. Tanto premesso l'istante concludeva chiedendo che il Tribunale volesse così provvedere: revocare il decreto di liquidazione impugnato e rideterminare il compenso in favore del difensore in €
3.618,30, oltre accessori come per legge.
Il regolarmente citato non è comparso e va dichiarata, pertanto, la contumacia. Controparte_1
Ritiene il giudicante che la domanda debba essere accolta per quanto di ragione.
L'onorario e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati osservando la tariffa professionale, tenuto conto della natura dell'impegno professionale;
gli importi spettanti al difensore, come sopra determinati, sono ridotti di un terzo ex art. 103 bis legge citata.
Con il provvedimento di liquidazione, il Giudice, ha ritenuto di non applicare gli importi per cause di alta complessità, indicati del DM 55/2014, aggiornati dal decreto del DM 147/2022 e di applicare i valori per bassa complessità.
L'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'inserimento del procedimento in una delle tre categorie, deve tener conto dei parametri indicati dall'art. 12 DM 55/2014, valorizzando in particolare i seguenti criteri: 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola semplice il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
è di regola semplice il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, complesso quello che si protragga per almeno 5 udienze (nel presente giudizio ci sono state n. 6 udienze); 3) pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come “medio” (nel presente procedimento l'assistita era sottoposta a misura cautelare); 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento;
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistito;
rilevanza patrimoniale.
E' da considerarsi “complesso” un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte
d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia ( ed il presente procedimento è stato istruito dalla Dda, riporta infatti il n. 122/2019 D.D.A.).
In ragione dei criteri innanzi richiamati, quindi, il processo per il quale si chiedeva la liquidazione doveva certamente essere ritenuto di livello complesso.
Atteso questo ed applicati i relativi parametri, l'onorario va rideterminato e di conseguenza liquidato complessivamente nella somma di euro 3479,13 ( 4538,00 - 1/3), derivante da: Fase di studio della controversia: € 1.277,00; Fase introduttiva del giudizio: richiesta di giudizio abbreviato € 1.134,00; Fase decisionale: partecipazione a n. 6 udienze e discussione € 2.127,00; + spese forfettarie 15%: € 453,80
(secondo il valore di alta complessità);
Ne consegue che la domanda deve essere accolta nei limiti di quanto sopra riportato.
La somma spettante al difensore deve essere rideterminata come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di procedimento atteso l'accoglimento parziale della domanda.
P. Q. M.
Visti gli artt. 84, 170, 82, 130, DPR 30.5.02 n. 115, revoca il decreto di pagamento emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce in data 03.05.2024 del compenso spettante al difensore avv. Alexia Pinto;
liquida per le prestazioni professionali svolte dal difensore nel giudizio anzidetto la somma di € 3479,13, oltre IVA e CPA e accessori come per legge, ponendo il relativo pagamento a carico dell'Erario.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al P.M e al difensore.
Lecce, lì 20/11/2025.
Il Giudice
dott. Catello Maresca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Catello Maresca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3825/2024 R.G.
TRA
Avv. Alexia Pinto (CF: , rappresentata e difesa nel presente giudizio, da se C.F._1 medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lecce, alla Via Antonio Salandra
n.13, PEC: Email_1
-RICORRENTE1
E
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, via Controparte_1
Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.24, l'avv. Alexia Pinto, rappresentata e difesa da se medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lecce, alla Via Antonio Salandra n.13, ( pec:
, ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/02 avverso il decreto Email_1 di pagamento, emesso dal Tribunale di Lecce, Giudice per le Indagini Preliminari, nell'ambito del giudizio n.
7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., depositato il 03.05.2024, e notificato il
08.05.2024, del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, esponendo che il giudice aveva liquidato i diritti in violazione dei minimi tariffari.
In particolare, la ricorrente sostiene che la predetta liquidazione è inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto ed inferiore agli standard tabellari, nonché infondata sia in fatto che in diritto. Tanto premesso l'istante concludeva chiedendo che il Tribunale volesse così provvedere: revocare il decreto di liquidazione impugnato e rideterminare il compenso in favore del difensore in €
3.618,30, oltre accessori come per legge.
Il regolarmente citato non è comparso e va dichiarata, pertanto, la contumacia. Controparte_1
Ritiene il giudicante che la domanda debba essere accolta per quanto di ragione.
L'onorario e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati osservando la tariffa professionale, tenuto conto della natura dell'impegno professionale;
gli importi spettanti al difensore, come sopra determinati, sono ridotti di un terzo ex art. 103 bis legge citata.
Con il provvedimento di liquidazione, il Giudice, ha ritenuto di non applicare gli importi per cause di alta complessità, indicati del DM 55/2014, aggiornati dal decreto del DM 147/2022 e di applicare i valori per bassa complessità.
L'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'inserimento del procedimento in una delle tre categorie, deve tener conto dei parametri indicati dall'art. 12 DM 55/2014, valorizzando in particolare i seguenti criteri: 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola semplice il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
è di regola semplice il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, complesso quello che si protragga per almeno 5 udienze (nel presente giudizio ci sono state n. 6 udienze); 3) pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come “medio” (nel presente procedimento l'assistita era sottoposta a misura cautelare); 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento;
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistito;
rilevanza patrimoniale.
E' da considerarsi “complesso” un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte
d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia ( ed il presente procedimento è stato istruito dalla Dda, riporta infatti il n. 122/2019 D.D.A.).
In ragione dei criteri innanzi richiamati, quindi, il processo per il quale si chiedeva la liquidazione doveva certamente essere ritenuto di livello complesso.
Atteso questo ed applicati i relativi parametri, l'onorario va rideterminato e di conseguenza liquidato complessivamente nella somma di euro 3479,13 ( 4538,00 - 1/3), derivante da: Fase di studio della controversia: € 1.277,00; Fase introduttiva del giudizio: richiesta di giudizio abbreviato € 1.134,00; Fase decisionale: partecipazione a n. 6 udienze e discussione € 2.127,00; + spese forfettarie 15%: € 453,80
(secondo il valore di alta complessità);
Ne consegue che la domanda deve essere accolta nei limiti di quanto sopra riportato.
La somma spettante al difensore deve essere rideterminata come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di procedimento atteso l'accoglimento parziale della domanda.
P. Q. M.
Visti gli artt. 84, 170, 82, 130, DPR 30.5.02 n. 115, revoca il decreto di pagamento emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce in data 03.05.2024 del compenso spettante al difensore avv. Alexia Pinto;
liquida per le prestazioni professionali svolte dal difensore nel giudizio anzidetto la somma di € 3479,13, oltre IVA e CPA e accessori come per legge, ponendo il relativo pagamento a carico dell'Erario.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al P.M e al difensore.
Lecce, lì 20/11/2025.
Il Giudice
dott. Catello Maresca