CASS
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2024, n. 32189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32189 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20560-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ON PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
- ricorrente -
contro AR RI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA PISTOLESI;
- controricorrente -
Oggetto Benefici amianto R.G.N.20560/2020 Cron. Rep. Ud. 09/07/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32189 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 12/12/2024 2 avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/05/2020 R.G.N. 366/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SERGIO PREDEN;
udito l'avvocato SILVIA PISTOLESI. FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda di RI AR diretta ad ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva derivante dall’esposizione ad amianto, secondo il coefficiente pari a 1,5 anziché a 1,25, ai sensi dell’art.1, co.115 l. n.190/14. Riteneva la Corte che al lavoratore si applicasse il beneficio di cui al citato art.1, co.115 l. n.190/14 in quanto l’unità produttiva di Livorno era stata chiusa e tutti i lavoratori erano stati collocati in mobilità, mentre restava irrilevante che l’impresa avesse mantenuto l’attività lavorativa presso altri stabilimenti in diverse città. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Resiste RI AR con controricorso, illustrato da memoria. 3 A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa era rinviata all’odierna pubblica udienza. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.1, co.115 l. n.190/14 per avere la Corte d’appello dato un’interpretazione estensiva della norma, non consentita nel caso di specie;
secondo l’Istituto l’interpretazione letterale deve invece portare a concludere che il beneficio della rivalutazione contributiva spetta nel solo caso di impresa che abbia cessato totalmente la propria attività lavorativa. Preliminarmente è da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, per mancata esposizione dei fatti di causa e per genericità del motivo di ricorso. Dal ricorso emerge quale fosse il tenore dell’originaria domanda;
emerge altresì che essa fu respinta dal giudice di primo grado e accolta dal collegio d’appello (v. p.4). Il motivo è poi sufficientemente specifico nell’argomentare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione d’appello. Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono. 4 Secondo l’art.1, co.115 l. n.190/14, la rivalutazione contributiva per l’esposizione ultradecennale all’amianto, già riconosciuta con pronuncia avente effetto di giudicato nella misura parti all’1,25, spetta nella misura dell’1,50 per i lavoratori impiegati in “ 5 solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, e non anche in caso di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda (Cass.18810/13). Nello specifico ambito dei licenziamenti collettivi e della messa in mobilità, l’art.24, co.2 l. n.223/91 è sempre stato richiamato con riguardo alla cessazione totale dell’attività d’impresa (v. Cass.2161/09 riguardo alla liquidazione dell’Isveimer; Cass.28461/18). Vero è che nel sistema delineato dalla l. n.223/91 per la cassa integrazione straordinaria e la procedura di messa in mobilità, cui si richiama l’art.1, co.115 l. n.190/14 nel suo riferirsi alla messa in mobilità di tutti i lavoratori, la cessazione dell’attività (art.24, co.2 l. n.223/91 e art.1, co.115 l. n.190/14) che giustifica la messa in mobilità è alternativa alla riduzione o trasformazione dell’attività (art.24, co.1 l. n.223/91); e proprio nella riduzione dell’attività lavorativa può meglio inscriversi il fenomeno della chiusura di uno stabilimento con permanenza di altri stabilimenti in diverse città; mentre la cessazione dell’attività lavorativa presuppone che venga meno l’attività d’impresa. Tanto detto riguardo al contesto normativo in cui s’inserisce l’art.1, co.115 l. n.190/14, questa Corte (Cass.26092/24) è già intervenuta sull’interpretazione della predetta norma. In un caso in cui tutti i lavoratori erano stati messi in mobilità per cessazione dell’attività produttiva che esponeva all’amianto ad eccezione di un addetto a diversa attività di sorveglianza, questa Corte ha affermato che l’attività produttiva che dava luogo ad esposizione amianto era cessata, e tanto rilevava ai fini 6 dell’applicazione della norma, indipendentemente dal fatto che fosse rimasto in forza all’azienda un lavoratore impiegato in diversa attività non implicante esposizione all’amianto. Applicando tale precedente al caso di specie, deve innanzitutto dirsi che non è rilevante la cessazione dell’attività all’interno di una singola unità produttiva (stabilimento di Livorno), poiché, come detto, a mezzo del collegamento sistematico dell’art.1, co.115 l. n.190/14 con l’art.24, co.2 l. n.223/91, non è determinante la nozione di singola unità produttiva o stabilimento in rapporto alla cessazione dell’attività. È invece necessario che cessi completamente lavorativa svolta dall’impresa implicante esposizione all’amianto, e che tutti i lavoratori addetti all’attività, sebbene dislocata in più siti dell’impresa, siano collocati in mobilità. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha applicato l’art.1, co.115 l. n.190/14 circoscrivendo l’indagine al solo stabilimento di Livorno, quando avrebbe dovuto accertare se l’attività lavorativa fonte di esposizione all’amianto fosse limitata a quello stabilimento o presente anche in altri siti produttivi – eventualmente anche mediante svolgimento di mansioni non aventi le medesime caratteristiche di quelle svolte in Livorno ma comunque fonte di esposizione – e se, in tale secondo caso, l’attività fosse cessata completamente e tutti i lavoratori occupati nei vari stabilimenti ed esposti all’amianto fossero stati collocati in mobilità. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, per i relativi 7 accertamenti e per la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
- ricorrente -
contro AR RI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA PISTOLESI;
- controricorrente -
Oggetto Benefici amianto R.G.N.20560/2020 Cron. Rep. Ud. 09/07/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32189 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 12/12/2024 2 avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/05/2020 R.G.N. 366/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SERGIO PREDEN;
udito l'avvocato SILVIA PISTOLESI. FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda di RI AR diretta ad ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva derivante dall’esposizione ad amianto, secondo il coefficiente pari a 1,5 anziché a 1,25, ai sensi dell’art.1, co.115 l. n.190/14. Riteneva la Corte che al lavoratore si applicasse il beneficio di cui al citato art.1, co.115 l. n.190/14 in quanto l’unità produttiva di Livorno era stata chiusa e tutti i lavoratori erano stati collocati in mobilità, mentre restava irrilevante che l’impresa avesse mantenuto l’attività lavorativa presso altri stabilimenti in diverse città. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Resiste RI AR con controricorso, illustrato da memoria. 3 A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa era rinviata all’odierna pubblica udienza. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.1, co.115 l. n.190/14 per avere la Corte d’appello dato un’interpretazione estensiva della norma, non consentita nel caso di specie;
secondo l’Istituto l’interpretazione letterale deve invece portare a concludere che il beneficio della rivalutazione contributiva spetta nel solo caso di impresa che abbia cessato totalmente la propria attività lavorativa. Preliminarmente è da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, per mancata esposizione dei fatti di causa e per genericità del motivo di ricorso. Dal ricorso emerge quale fosse il tenore dell’originaria domanda;
emerge altresì che essa fu respinta dal giudice di primo grado e accolta dal collegio d’appello (v. p.4). Il motivo è poi sufficientemente specifico nell’argomentare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione d’appello. Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono. 4 Secondo l’art.1, co.115 l. n.190/14, la rivalutazione contributiva per l’esposizione ultradecennale all’amianto, già riconosciuta con pronuncia avente effetto di giudicato nella misura parti all’1,25, spetta nella misura dell’1,50 per i lavoratori impiegati in “ 5 solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, e non anche in caso di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda (Cass.18810/13). Nello specifico ambito dei licenziamenti collettivi e della messa in mobilità, l’art.24, co.2 l. n.223/91 è sempre stato richiamato con riguardo alla cessazione totale dell’attività d’impresa (v. Cass.2161/09 riguardo alla liquidazione dell’Isveimer; Cass.28461/18). Vero è che nel sistema delineato dalla l. n.223/91 per la cassa integrazione straordinaria e la procedura di messa in mobilità, cui si richiama l’art.1, co.115 l. n.190/14 nel suo riferirsi alla messa in mobilità di tutti i lavoratori, la cessazione dell’attività (art.24, co.2 l. n.223/91 e art.1, co.115 l. n.190/14) che giustifica la messa in mobilità è alternativa alla riduzione o trasformazione dell’attività (art.24, co.1 l. n.223/91); e proprio nella riduzione dell’attività lavorativa può meglio inscriversi il fenomeno della chiusura di uno stabilimento con permanenza di altri stabilimenti in diverse città; mentre la cessazione dell’attività lavorativa presuppone che venga meno l’attività d’impresa. Tanto detto riguardo al contesto normativo in cui s’inserisce l’art.1, co.115 l. n.190/14, questa Corte (Cass.26092/24) è già intervenuta sull’interpretazione della predetta norma. In un caso in cui tutti i lavoratori erano stati messi in mobilità per cessazione dell’attività produttiva che esponeva all’amianto ad eccezione di un addetto a diversa attività di sorveglianza, questa Corte ha affermato che l’attività produttiva che dava luogo ad esposizione amianto era cessata, e tanto rilevava ai fini 6 dell’applicazione della norma, indipendentemente dal fatto che fosse rimasto in forza all’azienda un lavoratore impiegato in diversa attività non implicante esposizione all’amianto. Applicando tale precedente al caso di specie, deve innanzitutto dirsi che non è rilevante la cessazione dell’attività all’interno di una singola unità produttiva (stabilimento di Livorno), poiché, come detto, a mezzo del collegamento sistematico dell’art.1, co.115 l. n.190/14 con l’art.24, co.2 l. n.223/91, non è determinante la nozione di singola unità produttiva o stabilimento in rapporto alla cessazione dell’attività. È invece necessario che cessi completamente lavorativa svolta dall’impresa implicante esposizione all’amianto, e che tutti i lavoratori addetti all’attività, sebbene dislocata in più siti dell’impresa, siano collocati in mobilità. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha applicato l’art.1, co.115 l. n.190/14 circoscrivendo l’indagine al solo stabilimento di Livorno, quando avrebbe dovuto accertare se l’attività lavorativa fonte di esposizione all’amianto fosse limitata a quello stabilimento o presente anche in altri siti produttivi – eventualmente anche mediante svolgimento di mansioni non aventi le medesime caratteristiche di quelle svolte in Livorno ma comunque fonte di esposizione – e se, in tale secondo caso, l’attività fosse cessata completamente e tutti i lavoratori occupati nei vari stabilimenti ed esposti all’amianto fossero stati collocati in mobilità. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, per i relativi 7 accertamenti e per la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.