Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Non può essere disposta la sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputato non identificato con certezza in ordine alle sue generalità, non essendo in tal caso possibile verificare se i dati dichiarati corrispondano a quelli reali e, conseguentemente, se il beneficio sia già stato concesso e l'interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2009, n. 49725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49725 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1098
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 33363/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
avverso la sentenza pronunciata in data 15 aprile 2009 dal Tribunale di Teramo nel procedimento
contro
:
AN SH XI, nato in [...] il [...];
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo dichiarava SH XI AN responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, accertato in Campli il 27
febbraio 2009 e lo condannava, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa (ritenendone "ricorrere le condizioni"), di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche (per la "incensuratezza") e la diminuente per il rito scelto.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, chiedendone l'annullamento.
Deduce vizio di motivazione e violazione di legge, rilevando, in particolare, che l'incertezza sull'effettiva identità si pone in insanabile dissidio sia con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia con la possibilità di ritenere a ragion veduta che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
Il Tribunale di Teramo ha, anzi tutto, violato l'art. 62 bis c.p., il cui u.c., aggiunto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che "in ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze" in questione.
La motivazione della sentenza impugnata è, inoltre, lacunosa in punto di concessione della sospensione condizionale della pena, non contenendo le informazioni fattuali necessarie.
Tanto più che, come rilevato dal ricorrente, è costante la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 1, 31 marzo 2005, p.m. in proc. Draganovici, RV 231574; Cass. 1, 17 novembre 2004, p.m. in proc. Haquiriri, RV 230155; Cass. 5, 4 novembre 2004, P.G. in proc. Savalkovijc, RV 231282; Cass. 6, 4 maggio 1990, Hamadi, RV 185258) nell'affermare che la sospensione condizionale della pena non può essere applicata nei confronti dell'imputato non identificato con certezza, in ordine alle sue generalità, non essendo, in tal caso, possibile verificare se i dati dichiarati corrispondano a quelli reali e, quindi, se il beneficio sia già stato concesso e se l'interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento (in altre parole, l'insussistenza di precedenti ostativi o l'esistenza delle condizioni per un giudizio prognostico favorevole).
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009