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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2023, n. 50769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50769 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL IN nato a [...] il [...] NO LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore Penale Sent. Sez. 3 Num. 50769 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/04/2023, la Corte di appello di Napoli ha condannato LL CE e NO GI per il reato di cui all'art. 6 bis L.401/1989, per aver, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, lanciato sassi ed altri oggetti contundenti atti ad offendere, all'indirizzo del pullmann adibito al trasporto dei tifosi della squadra del Latina, creando un pericolo concreto per l'incolumità delle persone. 2.LL CE ricorre per cassazione affidando il ricorso a quattro motivi: 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 247 e 249 cod. proc. pen. in relazione alla perquisizione personale effettuata nei confronti dell'imputato e al rinvenimento delle pietre alle quali inerisce l'addebito, deducendo l'inutilizzabilità dell'accertamento, rappresentando che nel verbale di perquisizione, redatto alle ore 19,10 si dà atto che il difensore è stato preventivamente avvisato ma non è comparso, sebbene l'avviso sia stato dato al difensore solo alle ore 20,10, quindi dopo l'espletamento dell'accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui la pronuncia non dà alcun riscontro alle deduzioni difensive formulate in merito alle discrepanze emerse in fase dibattimentale concernenti le dichiarazioni del teste. 2.3.Inoltre il giudice non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nè ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, limitandosi a richiamare i precedenti penali quale limite ostativo alla causa di non punibilità, senza considerare il comportamento processuale dell'imputato e la sua incensuratezza. Il giudice non ha neppure considerato che l'unico precedente risale a 5 anni prima rispetto ai fatti in contestazione. 2.3.Con ulteriore motivo di ricorso si duole dell'affermazione della responsabilità e della mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 6 ter I. 401/89, norma che punisce il mero possesso di oggetti volti a offendere, nonché della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste NC, pubblico ufficiale che ha assistito ai fatti, che afferma di aver sentito "l'urto della pietra contro il pullmann". Il giudice a quo non ha neppure considerato che soltanto i due imputati LL e NO sono rimasti inerti all'arrivo delle forze dell'ordine, mentre gli altri soggetti presenti ai fatti sono riusciti ad allontanarsi. 2.4. Con l'ultima doglianza, infine il ricorrente deduce violazione della legge processuale, posto che l'avviso di fissazione dell'udienza del 17/04/2023 è stato notificato al difensore solo in data 28/03/2023, dunque, tardivamente. 2.5.Con memoria successivamente formulata, LL CE ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso, evidenziando la mancata indicazione, nel verbale di perquisizione, del rinvenimento delle pietre addosso all'imputato ricorrente, posto che il teste NC nel rappresentare l'abbigliamento della parte superiore del corpo, ha riferito che l'imputato non aveva nulla mentre successivamente ha affermato che tali pietre erano state rinvenute nel 1 giubbino. Non è quindi chiaro se tale pietre sono state rinvenute addosso, siano state occultate nell'abbigliamento del ricorrente ovvero siano state rinvenute sulla carreggiata. 3.Ricorre, altresì, NO GI formulando due motivi di ricorso: 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, contestando, in particolare, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste operante di polizia che ha assistito allo scontro, senza considerare le contraddizioni intrinseche ed estrinseche. Lamenta altresì violazione della legge penale con riguardo all'applicazione delle norme penali che regolano il concorso di persone nel reato contestato, con cui si punisce la condotta di lancio di oggetti contundenti, posto che il mero possesso di pietre e l'appartenenza al gruppo di tifosi di per sé non costituisce alcun contributo al reato di cui all'art. 6 ter L. 402/1989 commesso da altri tifosi. 3.2. Il ricorrente deduce altresì l'erronea applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ravvisa l'abitualità, sebbene il ricorrente non abbia precedenti specifici. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Con riferimento alla posizione processuale di CE LL, il primo motivo di ricorso è infondato. Si premette che il regime di garanzia dell'art. 352 cod. proc. pen., che rinvia all'art. 356 cod. proc. pen e all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., prevede che sia dato avviso all'indagato della facoltà di avvertire il difensore prima di procedere alla perquisizione personale in considerazione della vocazione probatoria dell' accertamento e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria. La violazione dell'obbligo di dare avviso all'indagato, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto indifferibile e urgente, della facoltà di farsi assistere dal difensore, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto da parte dell'interessato, allorchè la parte vi assista, laddove per parte si intende non il privato ma il difensore ( citare precedenti ) (Sez.5, n.10478 del 07/07/1999 Ud. (dep. 01/09/1999 ) Rv. 214466; Sez.2, n. 36009 del 04/06/2013, Rv. 255989). Laddove invece la parte, e cioè il difensore, non assista al compimento dell'atto, la nullità a regime intermedio è deducibile entro 2 la deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso in esame la nullità è stata dedotta per la prima volta con il ricorso pe cassazione e dunque, tardivamente. Peraltro, nel caso in disamina, il verbale di perquisizione da atto che quest'ultima è avvenuta alle ore 17,30 e che è stato dato avviso all'imputato di farsi assistere da un avvocato, il quale non è comparso. Né vi sono riscontri all'asserto formulato dal ricorrente secondo il quale l'avviso sarebbe stato dato dopo il compimento dell'atto. 1.2.Le doglianze concernenti l'affermazione della responsabilità, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il teste NC, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ha ricostruito i fatti riferendo di essersi posizionato nell'autovettura che scortava il pullman che trasportava i tifosi e di aver assistito al lancio delle pietre contro l'autobus, tanto da avvertirne anche il rumore dell'impatto contro i vetri, rinvenendo sulla carreggiata le pietre residuate dal lancio avvenuto appena poco prima. Il ricorrente, sottoposto nell'immediatezza, dopo il tentativo di fuga, a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di piccole pietre ( più piccole dei sampietrini), che il giudice ha affermato essere facilmente occultabili sulla persona. Né è rilevante la precisa indicazione della parte del corpo o degli indumenti in cui sono state occultate. Il giudice ha anche ritenuto che il fatto non possa essere qualificato ai sensi dell'art.6 ter L. 401/1989, in quanto il LL e il coimputato NO hanno partecipato attivamente alla condotta di lancio di materiale pericoloso, di cui il teste operante di polizia giudiziaria ha riferito, avendo personalmente visto un gruppo di persone che lanciavano pietre tra cui erano presenti gli attuali imputati, che a differenza degli altri partecipanti al gruppo, non sono riusciti a darsi alla fuga in quanto bloccati dalle forze di polizia. 1.3.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura organizzate dell'azione e all'essere entrambi gli imputati inseriti in un gruppo di tifoseria avvezzo a comportamenti illegali. 3 La doglianza relativa alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generica, non è stata dedotta nei motivi di appello così come si desume dalla sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente. 1.3. In ordine all'ultimo motivo, si osserva che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello all'avv. Michele Torrente, difensore di fiducia del LL, avvenuta il 28 marzo 2023, è tardiva, in quanto non sono decorsi 20 giorni liberi ( dal 28 marzo al 17 aprile). Si tratta di nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita entro la deliberazione della sentenza del grado. Emerge dalla lettura del verbale di udienza del 17 aprile 2023 che l'avv. Torrente, difensore del LL, non era presente e che era stato sostituito dall'avv. Emilio Coppola, difensore di fiducia del coimputato NO, che nulla ha eccepito in ordine alla tardività della notifica. 2.1.11 primo motivo di ricorso formulato da GI NO è manifestamente infondato, in quanto verte sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione degli elementi probatori acquisiti. In tal senso, si richiamano quanto evidenziato al paragrafo 2, non essendo state formulate dal ricorrente affermazioni nuove o diverse. 2.2. La doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'appartenenza degli imputati a un gruppo di tifoseria avvezzo a comportamenti illeciti e alla preordinata attività organizzativa in quanto gli imputati si erano trovati nella zona zebrata di uno svincolo autostradale, dando esecuzione collettiva al proposito criminoso, e interrompendo l'agire criminoso solo per l'intervento delle forze di polizia. 3. I ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Il Consigliere estensore Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore Penale Sent. Sez. 3 Num. 50769 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/04/2023, la Corte di appello di Napoli ha condannato LL CE e NO GI per il reato di cui all'art. 6 bis L.401/1989, per aver, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, lanciato sassi ed altri oggetti contundenti atti ad offendere, all'indirizzo del pullmann adibito al trasporto dei tifosi della squadra del Latina, creando un pericolo concreto per l'incolumità delle persone. 2.LL CE ricorre per cassazione affidando il ricorso a quattro motivi: 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 247 e 249 cod. proc. pen. in relazione alla perquisizione personale effettuata nei confronti dell'imputato e al rinvenimento delle pietre alle quali inerisce l'addebito, deducendo l'inutilizzabilità dell'accertamento, rappresentando che nel verbale di perquisizione, redatto alle ore 19,10 si dà atto che il difensore è stato preventivamente avvisato ma non è comparso, sebbene l'avviso sia stato dato al difensore solo alle ore 20,10, quindi dopo l'espletamento dell'accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui la pronuncia non dà alcun riscontro alle deduzioni difensive formulate in merito alle discrepanze emerse in fase dibattimentale concernenti le dichiarazioni del teste. 2.3.Inoltre il giudice non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nè ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, limitandosi a richiamare i precedenti penali quale limite ostativo alla causa di non punibilità, senza considerare il comportamento processuale dell'imputato e la sua incensuratezza. Il giudice non ha neppure considerato che l'unico precedente risale a 5 anni prima rispetto ai fatti in contestazione. 2.3.Con ulteriore motivo di ricorso si duole dell'affermazione della responsabilità e della mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 6 ter I. 401/89, norma che punisce il mero possesso di oggetti volti a offendere, nonché della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste NC, pubblico ufficiale che ha assistito ai fatti, che afferma di aver sentito "l'urto della pietra contro il pullmann". Il giudice a quo non ha neppure considerato che soltanto i due imputati LL e NO sono rimasti inerti all'arrivo delle forze dell'ordine, mentre gli altri soggetti presenti ai fatti sono riusciti ad allontanarsi. 2.4. Con l'ultima doglianza, infine il ricorrente deduce violazione della legge processuale, posto che l'avviso di fissazione dell'udienza del 17/04/2023 è stato notificato al difensore solo in data 28/03/2023, dunque, tardivamente. 2.5.Con memoria successivamente formulata, LL CE ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso, evidenziando la mancata indicazione, nel verbale di perquisizione, del rinvenimento delle pietre addosso all'imputato ricorrente, posto che il teste NC nel rappresentare l'abbigliamento della parte superiore del corpo, ha riferito che l'imputato non aveva nulla mentre successivamente ha affermato che tali pietre erano state rinvenute nel 1 giubbino. Non è quindi chiaro se tale pietre sono state rinvenute addosso, siano state occultate nell'abbigliamento del ricorrente ovvero siano state rinvenute sulla carreggiata. 3.Ricorre, altresì, NO GI formulando due motivi di ricorso: 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, contestando, in particolare, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste operante di polizia che ha assistito allo scontro, senza considerare le contraddizioni intrinseche ed estrinseche. Lamenta altresì violazione della legge penale con riguardo all'applicazione delle norme penali che regolano il concorso di persone nel reato contestato, con cui si punisce la condotta di lancio di oggetti contundenti, posto che il mero possesso di pietre e l'appartenenza al gruppo di tifosi di per sé non costituisce alcun contributo al reato di cui all'art. 6 ter L. 402/1989 commesso da altri tifosi. 3.2. Il ricorrente deduce altresì l'erronea applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ravvisa l'abitualità, sebbene il ricorrente non abbia precedenti specifici. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Con riferimento alla posizione processuale di CE LL, il primo motivo di ricorso è infondato. Si premette che il regime di garanzia dell'art. 352 cod. proc. pen., che rinvia all'art. 356 cod. proc. pen e all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., prevede che sia dato avviso all'indagato della facoltà di avvertire il difensore prima di procedere alla perquisizione personale in considerazione della vocazione probatoria dell' accertamento e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria. La violazione dell'obbligo di dare avviso all'indagato, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto indifferibile e urgente, della facoltà di farsi assistere dal difensore, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto da parte dell'interessato, allorchè la parte vi assista, laddove per parte si intende non il privato ma il difensore ( citare precedenti ) (Sez.5, n.10478 del 07/07/1999 Ud. (dep. 01/09/1999 ) Rv. 214466; Sez.2, n. 36009 del 04/06/2013, Rv. 255989). Laddove invece la parte, e cioè il difensore, non assista al compimento dell'atto, la nullità a regime intermedio è deducibile entro 2 la deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso in esame la nullità è stata dedotta per la prima volta con il ricorso pe cassazione e dunque, tardivamente. Peraltro, nel caso in disamina, il verbale di perquisizione da atto che quest'ultima è avvenuta alle ore 17,30 e che è stato dato avviso all'imputato di farsi assistere da un avvocato, il quale non è comparso. Né vi sono riscontri all'asserto formulato dal ricorrente secondo il quale l'avviso sarebbe stato dato dopo il compimento dell'atto. 1.2.Le doglianze concernenti l'affermazione della responsabilità, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il teste NC, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ha ricostruito i fatti riferendo di essersi posizionato nell'autovettura che scortava il pullman che trasportava i tifosi e di aver assistito al lancio delle pietre contro l'autobus, tanto da avvertirne anche il rumore dell'impatto contro i vetri, rinvenendo sulla carreggiata le pietre residuate dal lancio avvenuto appena poco prima. Il ricorrente, sottoposto nell'immediatezza, dopo il tentativo di fuga, a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di piccole pietre ( più piccole dei sampietrini), che il giudice ha affermato essere facilmente occultabili sulla persona. Né è rilevante la precisa indicazione della parte del corpo o degli indumenti in cui sono state occultate. Il giudice ha anche ritenuto che il fatto non possa essere qualificato ai sensi dell'art.6 ter L. 401/1989, in quanto il LL e il coimputato NO hanno partecipato attivamente alla condotta di lancio di materiale pericoloso, di cui il teste operante di polizia giudiziaria ha riferito, avendo personalmente visto un gruppo di persone che lanciavano pietre tra cui erano presenti gli attuali imputati, che a differenza degli altri partecipanti al gruppo, non sono riusciti a darsi alla fuga in quanto bloccati dalle forze di polizia. 1.3.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura organizzate dell'azione e all'essere entrambi gli imputati inseriti in un gruppo di tifoseria avvezzo a comportamenti illegali. 3 La doglianza relativa alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generica, non è stata dedotta nei motivi di appello così come si desume dalla sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente. 1.3. In ordine all'ultimo motivo, si osserva che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello all'avv. Michele Torrente, difensore di fiducia del LL, avvenuta il 28 marzo 2023, è tardiva, in quanto non sono decorsi 20 giorni liberi ( dal 28 marzo al 17 aprile). Si tratta di nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita entro la deliberazione della sentenza del grado. Emerge dalla lettura del verbale di udienza del 17 aprile 2023 che l'avv. Torrente, difensore del LL, non era presente e che era stato sostituito dall'avv. Emilio Coppola, difensore di fiducia del coimputato NO, che nulla ha eccepito in ordine alla tardività della notifica. 2.1.11 primo motivo di ricorso formulato da GI NO è manifestamente infondato, in quanto verte sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione degli elementi probatori acquisiti. In tal senso, si richiamano quanto evidenziato al paragrafo 2, non essendo state formulate dal ricorrente affermazioni nuove o diverse. 2.2. La doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'appartenenza degli imputati a un gruppo di tifoseria avvezzo a comportamenti illeciti e alla preordinata attività organizzativa in quanto gli imputati si erano trovati nella zona zebrata di uno svincolo autostradale, dando esecuzione collettiva al proposito criminoso, e interrompendo l'agire criminoso solo per l'intervento delle forze di polizia. 3. I ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Il Consigliere estensore Così deciso in Roma il 15 novembre 2023