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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1209 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
nata a [...], il11/03/1983, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. PORTOGHESE FABIO che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
GIOVANNI XXIII, 3 ASSEMINI, presso lo studio dell'Avv. USAI MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. pronunciare la separazione personale dei signori e , i quali continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 CP_1
rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza;
2. stabilire
Per_ che i minori figli e siano affidati congiuntamente ai genitori, i quali manterranno pari Per_1
responsabilità genitoriale e garantiranno ai propri figli cura, educazione, istruzione e mantenimento.
I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori,
assumendo autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
collocare i minori figli presso la madre, alla quale sarà assegnato il domicilio coniugale in Uta nella via Torino 60 (già civico 56), nel quale i figli manterranno la loro residenza;
4. dare atto che il signor comproprietario, unitamente alla moglie, dell'immobile in Uta nella via Torino 60 CP_1
(già civico 56), costituente il domicilio coniugale, (in catasto al F. 1, part 1227, cat A/2, cl. 7, vani
7), si obbliga a cedere gratuitamente, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la propria quota del detto immobile alla signora che, di conseguenza, diverrà proprietaria esclusiva del bene. Pt_1
Pertanto, entro e non oltre due mesi dalla definizione del presente giudizio, le parti si obbligano a comparire davanti al Notaio che verrà scelto dalla ricorrente ed i cui onorari e/o spese saranno a carico di quest'ultima, al fine di addivenire alla stipula dell'atto pubblico. Si precisa che l'immobile risulta gravato da mutuo ipotecario cointestato a entrambi i coniugi;
dal momento della stipula dell'atto pubblico, non essendo prefigurabile che la Banca mutuataria liberi dall'obbligazione il signor , sarà la sola signora per accollo interno, a sopportare integralmente le rate del CP_1 Pt_1
mutuo fino all'estinzione.
5. nessuna somma sarà dovuta dal Sig. relativamente alle quote CP_1
dovute da quest'ultimo alla Banca mutuataria maturate anteriormente alla stipula dell'atto pubblico.
Il signor si farà carico esclusivo della restituzione delle somme a suo tempo mutuategli dai CP_1
propri genitori;
6. stabilire che i minori figli trascorrano con il padre, due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.30 alle ore 20.30 quando, dopo la cena, il padre li riaccompagnerà presso il domicilio materno. Il signor inoltre terrà con se i figli, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del sabato CP_1
fino alle ore 16.30 della domenica, salvi diversi accordi tra gli ex coniugi. Durante le ferie estive, i
Per_ minori e trascorreranno con il padre 7 giorni anche non consecutivi;
stesso periodo di Per_1
tempo trascorreranno con la madre. In occasione delle festività del Natale e del Capodanno nonchè
Per_ della Pasqua, e trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore la Per_1
notte del 24 o il giorno del 25 dicembre, la notte del 31 dicembre o il giorno del 1 gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Gli ex coniugi si impegnano a collaborare fattivamente al fine di rendere il più sereno possibile l'esercizio diritto di visita dei minori con ciascun genitore ed a tenere in considerazione le esigenze lavorative del Sig. e gli impegni della signora CP_1
Per_
7. stabilire che l'assegno unico relativo ai figli e sia erogato in misura del 100% in Pt_1 Per_1
favore della signora la quale, continuerà anche ad amministrare le somme a qualsiasi titolo Pt_1
erogate in favore del minore figlio in ragione della patologia dal medesimo sofferta. A partire Per_1
dal mese di febbraio del corrente anno e fintanto che l' non avrà provveduto a modificare CP_2
l'attuale ripartizione dell'assegno (che viene erogato in misura del 50% in favore di ciascuno dei genitori) attribuendolo per intero alla signora il signor si obbliga a versare alla stessa, Pt_1 CP_1
quanto percepito a titolo di frazione di assegno unico, oltre all'assegno di mantenimento di cui al successivo punto 8; 8. stabilire che il signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1
Per_ assegno di mantenimento per i minori figli e , la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per Per_1
ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
9. stabilire che le spese straordinarie relative ai minori figli, debitamente concordate e comunicate, salva urgenza e salve quelle che non richiedono preventiva concertazione, siano sopportate in misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
10. con compensazione delle spese del presente procedimento principale e nonché del subprocedimento allo stesso collegato.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale tra e , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato da in data 15/02/2023, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e Pt_1 mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n. 2561/2024 in data 14.11.2024 la separazione personale dei coniugi, all'udienza del 26/03/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 2561/2024 del
14.11.2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(CA), il 11/03/1983 e , nato a [...], il [...], CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 20, parte II, serie A anno 2012, Comune di Assemini);
- dispone che i minori figli e siano affidati congiuntamente ai Persona_3 Persona_4
genitori, i quali manterranno pari responsabilità genitoriale e garantiranno ai propri figli cura, educazione, istruzione e mantenimento. I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, assumendo autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- i minori figli saranno collocati presso la madre, alla quale viene assegnato il domicilio coniugale in Uta nella via Torino 60 (già civico 56), nel quale i figli manterranno la loro residenza;
- dispone che i minori figli trascorreranno con il padre, due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.30 alle ore 20.30 quando, dopo la cena, il padre li riaccompagnerà presso il domicilio materno. Il signor inoltre terrà con se i figli, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del CP_1
sabato fino alle ore 16.30 della domenica, salvi diversi accordi tra gli ex coniugi. Durante le
Per_ ferie estive, i minori e trascorreranno con il padre 7 giorni anche non consecutivi;
Per_1
stesso periodo di tempo trascorreranno con la madre. In occasione delle festività del Natale e
Per_ del Capodanno nonchè della Pasqua, e trascorreranno alternativamente di anno in Per_1
anno con ciascun genitore la notte del 24 o il giorno del 25 dicembre, la notte del 31
dicembre o il giorno del 1 gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Gli ex coniugi si impegnano a collaborare fattivamente al fine di rendere il più sereno possibile l'esercizio diritto di visita dei minori con ciascun genitore ed a tenere in considerazione le esigenze lavorative del Sig. e gli impegni della signora CP_1 Pt_1
- dispone che il signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di CP_1
Per_ mantenimento per i minori figli e , la somma mensile di euro 600,00 ( euro 300,00 Per_1
per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie relative ai minori figli, debitamente concordate e comunicate, salva urgenza e salve quelle che non richiedono preventiva concertazione, siano sopportate in misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
Per_
- dispone che l'assegno unico relativo ai figli e sia erogato in misura del 100% in Per_1
favore della signora la quale, continuerà anche ad amministrare le somme a qualsiasi Pt_1
titolo erogate in favore del minore figlio in ragione della patologia dal medesimo Per_1
sofferta. A partire dal mese di febbraio del corrente anno e fintanto che l' non avrà CP_2
provveduto a modificare l'attuale ripartizione dell'assegno (che viene erogato in misura del 50% in favore di ciascuno dei genitori) attribuendolo per intero alla signora il signor Pt_1
si obbliga a versare alla stessa, quanto percepito a titolo di frazione di assegno unico, CP_1
oltre all'assegno di mantenimento di cui al successivo punto;
- dà atto che il signor comproprietario, unitamente alla moglie, dell'immobile in Uta CP_1
nella via Torino 60 (già civico 56), costituente il domicilio coniugale, (in catasto al F. 1, part
1227, cat A/2, cl. 7, vani 7), si obbliga a cedere gratuitamente, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la propria quota del detto immobile alla signora che, di conseguenza, Pt_1
diverrà proprietaria esclusiva del bene. Pertanto, entro e non oltre due mesi dalla definizione del presente giudizio, le parti si obbligano a comparire davanti al Notaio che verrà scelto dalla ricorrente ed i cui onorari e/o spese saranno a carico di quest'ultima, al fine di addivenire alla stipula dell'atto pubblico. Si precisa che l'immobile risulta gravato da mutuo ipotecario cointestato a entrambi i coniugi;
dal momento della stipula dell'atto pubblico, non essendo prefigurabile che la Banca mutuataria liberi dall'obbligazione il signor , sarà CP_1
la sola signora per accollo interno, a sopportare integralmente le rate del mutuo fino Pt_1
all'estinzione. Nessuna somma sarà dovuta dal Sig. relativamente alle quote dovute CP_1
da quest'ultimo alla Banca mutuataria maturate anteriormente alla stipula dell'atto pubblico.
Il signor si farà carico esclusivo della restituzione delle somme a suo tempo CP_1
mutuategli dai propri genitori;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
8/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.