CASS
Sentenza 8 marzo 2022
Sentenza 8 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2022, n. 8163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8163 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv.GIOVANNI DESTITO, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8163 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AS GO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta il travisamento della prova relativamente alla ritenuta partecipazione di AS al reato di truffa: la Corte di appello aveva infatti ritenuto che, come sostenuto dalla difesa, AS non era presente agli incontri relativi al finanziamento promesso alla persona offesa Di LO, ricorrendo poi ad una prova ipotetica affermando che non poteva escludersi che vi fosse stato un secondo incontro in altro luogo o comunque contatti personali tra Di LO, ON (originariamente coimputato) e AS stante la natura dei contratti stipulati, e che AS avrebbe fornito rassicurazioni sull'affidabilità del finanziamento senza motivare su quando e come avrebbe posto in essere tali garanzie;
l'ipotetico incontro si poneva inoltre in insanabile contrasto con le dichiarazioni della persona offesa (che aveva affermato che con AS aveva parlato solamente di sicurezza) e del teste PA, che aveva ricostruito l'entrata in scena di AS come successiva al finanziamento e per questioni diverse / escludendo la presenza di AS agli incontri relativi al finanziamento. Il difensore conclude quindi che la sentenza appellata non aveva tenuto conto delle dichiarazioni del teste PA ed aveva travisato le dichiarazioni della persona offesa, risultando anche illogica non spiegando per quale motivo Di LO avrebbe dovuto fidarsi di AS, persona sconosciuta anche al suo legale-referente, Avv. PA i e non considerando che Di LO non necessitava di alcuna rassicurazione dallo sconosciuto AS, avendo piena fiducia in PE e ON, che gli erano stati presentati e garantiti per l'operazione di finanziamento dal suo legale di fiducia;
non si comprendeva poi come potesse AS aver fornito rassicurazioni, non essendo stato presente agli incontri finalizzati ad ottenere il finanziamento. Quanto alla lettera di risoluzione del contratto di finanziamento inviata da ON a Di LO, che la sentenza appellata considerava prova a carico di AS, il difensore osserva, che/ al di là del fatto che la lettera proveniva unicamente da ON, la stessa sentenza riconosceva che AS non aveva fornito alcuna garanzia al finanziamento 1.2 II difensore eccepisce l'apparenza della motivazione in ordine alla credibilità ed attendibilità della persona offesa relativamente al concorso di 2 Ck-ltr.r\ru.. AS nella truffa contestata: non era stato considerato che Di LO, che sarebbe stato vittima di un truffa simile a quella contestata, avrebbe versato una ingente somma, tra l'altro non si comprendeva bene a quale titolo;
Di LO era caduto in numerose incertezze e non veniva spiegato quali sarebbero stati i documenti che avrebbero riscontrato la sua versione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Ciò premesso, le sentenze di merito hanno così ricostruito la fattispecie in esame: Di LO, legale rappresentante della C.L.S.T.V. s.r.I., sottoscriveva con la UVB-Banco ZRT un contratto di finanziamento societario per l'importo di C 10.000.000,00, contratto che per la UVB veniva sottoscritto da ON ON;
dopo la corresponsione dei primi acconti da parte di Di LO, il finanziamento non veniva però erogato perché secondo la UVB era venuta meno la posizione di garante della società C.I.A.-Cooperazione Nazionale Anticrimine (di cui era amministratore unico AS) a seguito della risoluzione di un contratto di collaborazione tra la C.I.A. e la NDA Investigazioni s.r.I.; la sentenza impugnata ha poi riportato le dichiarazioni della persone offesa Di LO, secondo cui ON e AS "erano amici" ed "erano sempre insieme" e che della C.I.A. facevano parte sia ON che AS, che "erano la stessa cosa, cioè rappresentavano tutti e due la stessa azienda", tanto che entrambi avevano un tesserino di riconoscimento della C.I.A. Pertanto, il primo motivo di ricorso pretende di fornire una valutazione parcellizzata delle prove, non considerando le dichiarazioni sopra riportate e la motivazione della Corte di appello che ha rilevato che, anche se AS non risulta essere stato presente agli incontri relativi al finanziamento, Di LO ha riferito che AS e ON operavano congiuntamente nel fornire rassicurazioni sulle possibilità della UVB di erogare il finanziamento, 3 evidenziando che anche ON aveva un ruolo nella C.I.A. (la società che avrebbe impedito l'erogazione, non prestando più la promessa garanzia). 1.2 Relativamente alle dichiarazioni della persona offesa Di LO, la Corte di appello ha dato atto delle imprecisioni delle stesse, sottolineando però che il nucleo essenziale del suo racconto è risultato genuino e riscontrato dalla documentazione in atti, costituita dal contratto di finanziamento, dai bonifici eseguiti, dal falso avviso di oscuramento del sito della banca UVB, dai tesserini di riconoscimento rilasciati a ON e AS per la C.I.A., dalla lettera di risoluzione del contratto di finanziamento;
a tale proposito, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, alla luce di quanto sopra osservato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 4 A(‘A pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv.GIOVANNI DESTITO, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8163 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AS GO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta il travisamento della prova relativamente alla ritenuta partecipazione di AS al reato di truffa: la Corte di appello aveva infatti ritenuto che, come sostenuto dalla difesa, AS non era presente agli incontri relativi al finanziamento promesso alla persona offesa Di LO, ricorrendo poi ad una prova ipotetica affermando che non poteva escludersi che vi fosse stato un secondo incontro in altro luogo o comunque contatti personali tra Di LO, ON (originariamente coimputato) e AS stante la natura dei contratti stipulati, e che AS avrebbe fornito rassicurazioni sull'affidabilità del finanziamento senza motivare su quando e come avrebbe posto in essere tali garanzie;
l'ipotetico incontro si poneva inoltre in insanabile contrasto con le dichiarazioni della persona offesa (che aveva affermato che con AS aveva parlato solamente di sicurezza) e del teste PA, che aveva ricostruito l'entrata in scena di AS come successiva al finanziamento e per questioni diverse / escludendo la presenza di AS agli incontri relativi al finanziamento. Il difensore conclude quindi che la sentenza appellata non aveva tenuto conto delle dichiarazioni del teste PA ed aveva travisato le dichiarazioni della persona offesa, risultando anche illogica non spiegando per quale motivo Di LO avrebbe dovuto fidarsi di AS, persona sconosciuta anche al suo legale-referente, Avv. PA i e non considerando che Di LO non necessitava di alcuna rassicurazione dallo sconosciuto AS, avendo piena fiducia in PE e ON, che gli erano stati presentati e garantiti per l'operazione di finanziamento dal suo legale di fiducia;
non si comprendeva poi come potesse AS aver fornito rassicurazioni, non essendo stato presente agli incontri finalizzati ad ottenere il finanziamento. Quanto alla lettera di risoluzione del contratto di finanziamento inviata da ON a Di LO, che la sentenza appellata considerava prova a carico di AS, il difensore osserva, che/ al di là del fatto che la lettera proveniva unicamente da ON, la stessa sentenza riconosceva che AS non aveva fornito alcuna garanzia al finanziamento 1.2 II difensore eccepisce l'apparenza della motivazione in ordine alla credibilità ed attendibilità della persona offesa relativamente al concorso di 2 Ck-ltr.r\ru.. AS nella truffa contestata: non era stato considerato che Di LO, che sarebbe stato vittima di un truffa simile a quella contestata, avrebbe versato una ingente somma, tra l'altro non si comprendeva bene a quale titolo;
Di LO era caduto in numerose incertezze e non veniva spiegato quali sarebbero stati i documenti che avrebbero riscontrato la sua versione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Ciò premesso, le sentenze di merito hanno così ricostruito la fattispecie in esame: Di LO, legale rappresentante della C.L.S.T.V. s.r.I., sottoscriveva con la UVB-Banco ZRT un contratto di finanziamento societario per l'importo di C 10.000.000,00, contratto che per la UVB veniva sottoscritto da ON ON;
dopo la corresponsione dei primi acconti da parte di Di LO, il finanziamento non veniva però erogato perché secondo la UVB era venuta meno la posizione di garante della società C.I.A.-Cooperazione Nazionale Anticrimine (di cui era amministratore unico AS) a seguito della risoluzione di un contratto di collaborazione tra la C.I.A. e la NDA Investigazioni s.r.I.; la sentenza impugnata ha poi riportato le dichiarazioni della persone offesa Di LO, secondo cui ON e AS "erano amici" ed "erano sempre insieme" e che della C.I.A. facevano parte sia ON che AS, che "erano la stessa cosa, cioè rappresentavano tutti e due la stessa azienda", tanto che entrambi avevano un tesserino di riconoscimento della C.I.A. Pertanto, il primo motivo di ricorso pretende di fornire una valutazione parcellizzata delle prove, non considerando le dichiarazioni sopra riportate e la motivazione della Corte di appello che ha rilevato che, anche se AS non risulta essere stato presente agli incontri relativi al finanziamento, Di LO ha riferito che AS e ON operavano congiuntamente nel fornire rassicurazioni sulle possibilità della UVB di erogare il finanziamento, 3 evidenziando che anche ON aveva un ruolo nella C.I.A. (la società che avrebbe impedito l'erogazione, non prestando più la promessa garanzia). 1.2 Relativamente alle dichiarazioni della persona offesa Di LO, la Corte di appello ha dato atto delle imprecisioni delle stesse, sottolineando però che il nucleo essenziale del suo racconto è risultato genuino e riscontrato dalla documentazione in atti, costituita dal contratto di finanziamento, dai bonifici eseguiti, dal falso avviso di oscuramento del sito della banca UVB, dai tesserini di riconoscimento rilasciati a ON e AS per la C.I.A., dalla lettera di risoluzione del contratto di finanziamento;
a tale proposito, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, alla luce di quanto sopra osservato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 4 A(‘A pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022