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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 4554
2025 contenzioso vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' Avv. DEL VECCHIO ELENA Controparte_1 convenuto
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n° 106 2025 900 350 926 2000, relativamente all'avviso di addebito n° 406 2016 000 298 933 5000
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d'inefficacia dell'avviso in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, dello sgravio richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito).
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto inefficace la intimazione di pagamento in oggetto relativamente all'importo di euro 976,04; b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Controparte_1
EURO 900,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'Avv. Parte_1 costituita in proprio.
Taranto, 29/10/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 4554
2025 contenzioso vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' Avv. DEL VECCHIO ELENA Controparte_1 convenuto
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n° 106 2025 900 350 926 2000, relativamente all'avviso di addebito n° 406 2016 000 298 933 5000
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d'inefficacia dell'avviso in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, dello sgravio richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito).
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto inefficace la intimazione di pagamento in oggetto relativamente all'importo di euro 976,04; b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Controparte_1
EURO 900,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'Avv. Parte_1 costituita in proprio.
Taranto, 29/10/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)