Sentenza 8 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
3402/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA reddito di impresa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18486/98 Presidente Dott. Pasquale REALE IA Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere .3195 Cron. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 13/12/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SI CO, GO IA, domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato TACCHI VENTURI P. C., giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 2582 45/98 della Commissione avversO la sentenza n. tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato D'AYALA, che si rimette al ricorso e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. i Sigg. OS NC e AR ZI pro- pongono ricorso contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, ac- cogliendo l'appello dell'Ufficio II.DD. di Trento, ne ha confermato l'operato.
1.2. In fatto, i ricorrenti hanno impugnato un av- viso di accertamento IRPEG e ILOR, relativo all'anno 1988, con il quale l'ufficio competente ha recuperato a tassazione costi non documentati o non inerenti e rica- vi non contabilizzati, relativi alla gestione di un ri- storante bar. In primo grado il ricorso è stato accolto 2 parzialmente, mentre la Commissione Tributaria Regiona- le ha ritenuto legittimo l'avviso impugnato.
1.3. Dinanzi a questa Corte, i ricorrenti denuncia- no la violazione degli artt. 53 DPR 917/86, 42 e 39, 1° comma lett.d), DPR 600/73, 2729 e 2697 C.C. Il Mini- stero ha depositato un mero atto di costituzione. I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Preliminarmente, Occorre esaminare i rilievi di tipo procedurale prospettati con la memoria deposi- tata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Infatti, i ricorren- ti eccepiscono che non ci sarebbe coincidenza tra gli elementi identificativi della sentenza impugnata forni- ti nell'atto di appello dell'ufficio e quelli indicati nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso, e chiedo- no che questa Corte controlli "ex officio" che la sen- tenza impugnata sia quella relativa al giudizio in cor- SO, resa all'udienza del 23 gennaio 1995. Chiedono, inoltre il controllo della tempestività dell'appello stesso. In atti vi è la sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Rovere- to, contrassegnata dal n. 7/95, datata 23 gennaio 1995, 3 depositata il 30 marzo 1996, pronunciata su ricorso de- gli odierni ricorrenti, avente ad oggetto "avviso di accertamento dell'Ufficio II.DD. di Riva del Garda per imposte IRPEF ed ILOR pro 1988 e 1989. L'Ufficio ha proposto appello avverso "la sentenza della Commissione Tributaria di 1° Grado di Rovereto, n' 7/95 del 23/01/95, depositata presso la Segreteria della Com- missione in data 30.03.96, emessa nella causa vertente tra l'Amministrazione finanziaria, in materia di impo- ste dirette" e gli odierni ricorrenti, relativamente all'anno di imposta 1988. Quindi, dal punto di vista formale, vi è perfetta coincidenza tra sentenza appel- lata e sentenza in relazione alla quale si è pronuncia- ta la Commissione Tributaria Regionale. Anche nei con- tenuti non si rilevano discrasie. Va segnalato che nell'atto di appello dell'Ufficio la data della pronun- cia della sentenza impugnata risulta dattiloscritta e poi corretta a penna da 29 o 26 a 23. Ma si tratta di circostanza che, nel contesto di quanto già rilevato, non determina incertezze di alcun genere. L'appello, inoltre, notificato il 12 febbraio 1997, è tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c.
2.3. Ancora in via preliminare, i ricorrenti ecce- piscono la nullità della notifica dell'appello, ai sen- 4 si dell'art. 156, comma 2, c.p.c., in quanto erronea- mente effettuata а mezzo del messo comunale. L'eccezione è tardiva. I ricorrenti, infatti, risultano costituiti nel giudizio dinanzi alla commissione regio- nale dove avrebbero dovuto sollevare l'eccezione come primo atto, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. In ogni caso, poi, l'eventuale conseguente nullità della sentenza andava dedotta come motivo di ricorso, ai sen- si dell'art. 161, comma 1, c.p.c.
2.4. Nel merito, il ricorso appare privo di fonda- mento. Infatti, i ricorrenti contestano la legittimità del recupero dei maggiori componenti positivi di reddi- to accertati, eccependo che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi tenendo conto delle rimanenze iniziali e finali, in quanto nella motivazione dell'avviso di accertamento non si fa riferimento a tali elementi. Quindi, conclu- dono i ricorrenti, "Il giudice di appello, ha, su tale punto, ritenuto esistente un dato di fatto completamen- te inesistente". La conclusione alla quale giungono i ricorrenti, rende evidente che il vizio denunciato è un tipico vizio revocatorio, inquadrabile nella fattispe- cie di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. che, se del caso, andava prospettato ai sensi degli artt. 398 e segg. C.p.c. 5 Tutte le alter censure attengono al merito dell'accertamento, in particolare ai criteri con i qua- li l'ufficio ha effettuato i ricarichi, ha calcolato il numero delle prestazioni e alla mancanza di prove della fondatezza dei recuperi.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere re- spinto. Nulla è dovuto per le spese, atteso che per la parte resistente, vittoriosa, non è stata svolta una concreta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr, Pasquale Reale) E U Q Z IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casand Junold DEPOSITATO CAN -8 MAR 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Amico Casino 9