Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 0 1-844 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO contribute previdenziali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7732/99| Dott. Francesco Presidente AMIRANTE Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 4531 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente 18 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMPUTERS SRL, in persona del legale ASIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Circonvallazione CLODIA 36\A, presso lo studio 2001 in ROMA CINE - ZANGARA GIUSEPPE C\O PISANI F, che lo 4440 dell'avvocato -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente | avverso la sentenza n. 3811/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 15/12/98 R.G.N. 2236/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Federico | ROSELLI;
| udito l'Avvocato SARTO per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per in subordine | inammissibilità del ricorso e comunque rigetto. + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 16 dicembre 1993 al Pretore di Catania la s.r..1. Asia computers proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore dell'Inps ed avente ad oggetto il pagamento di una somma per contributi omessi e somme aggiuntive;
che l'opponente sosteneva di dover essere qualificata come impresa industriale e non commerciale e di essere perciò assoggettata ad una minore contribuzione previdenziale;
che, costituitosi l'opposto, il Pretore acco- glieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo con decisione del 6 novembre 1995, confermata con sentenza 15 dicembre 1998 dal Tribunale, il quale, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, notava che la società suddetta esercitava non soltanto attività commerciale di vendita di registratori di cassa muniti di programma per l'elaborazione elettronica, ma anche attività industriale di produzione dei programmi, e più specificamente di adattamento dei programmi generali, prodotti da imprese internazionali, alle esigenze dei singoli acquirenti;
che il consulente tecnico aveva accertato la 3 prevalenza di questa attività industriale su quella commerciale poiché il nucleo della forza lavorativa dipendente dalla società era costituito da persone addette alla confezione dei programmi "persona- lizzati"; che pertanto l'Inps non poteva pretendere i contributi dovuti dalle imprese commerciali;
che contro questa sentenza ricorre per cassa- zione l'Istituto, mentre la s.r.l. Asia computers resiste con controricorso.
Considerato che
con l'unico motivo il ricor- rente lamenta la violazione delle leggi nn. 183 del 1976 e 440 del 1986, 61, 116, 201 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio erano contrastate da quelle del consulente di parte il quale aveva mosso al primo rilievo di avere anteposto errate conclusioni all'esame acritico dei documenti e delle obiettive risultanze di causa;
che il motivo non è ammissibile giacchè, seppure è vero che il giudice di merito può accettare le conclusioni del consulente tecnico di soltanto ufficio dando conto anche per implicito dei contrari rilievi del consulente di parte oppure opponendo a questi rilievi propri (Cass. n. 245 del 4 1995), non men Vero che il ricorrente per inammissibilitàcassazione ha l'onere, a pena di della sua doglianza, di indicare quali argomenti della consulenza di parte siano stati trascurati (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.) (Cass. 13 settembre 2000 n. 12080); che tale onere non viene soddisfatto dall'attuale ricorrente, il quale si limita a riportare la generica critica di inversione logica del ragionamento, rivolta dal suo consulente a l quello d'ufficio, e parla di documenti indebi- l u R tamente trascurati dal giudice d'appello, senza rederico fornire però alcuna precisazione idonea a veri- ficare la fondatezza delle sue critiche;
che, al contrario, la sentenza impugnata precisa le ragioni del convincimento raggiunto dal tribunale, attraverso specifici riferimenti alla consulenza tecnica ossia agli argomenti che dimostravano la prevalenza dell'attività indu- striale di produzione di programmi per elaboratori elettronici sull'attività commerciale di vendita degli stessi;
che in definitiva il ricorso va rigettato mentre le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna il 22.000 (11.36€) ricorrente al pagamento delle spese in lire 22 ((1549 37 €) oltre a lire tremilion per onorario. Così deciso in Roma il 16 novembre 2001 i! Presidente:pordes ove Amizube 11 Cons. extensore: Jesuis Prithi IL CANCELLIERE Dorcelleria I D - 9 FE /002 , O L L A 0 3 S IL CANCELLIEREDa Phill 1 O 3 S B . 5 A I T T D R . , A A N A ' S T L E S L 3 P E 7 O S - P D I 8 I - N M S I 1 G 1 N O A E D S A E E I D G T A E G N , E O E O L S T R T E T I S A R I I L G L D E E R O D 6