Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Mazzone, Giorgio Fraccastoro e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bolzano e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
- del decreto ex art. 100 LP prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato la sospensione per giorni 15 (quindici), con decorrenza immediata e contestuale chiusura, dell’autorizzazione alla conduzione del -OMISSIS-, con apparecchi VLT - videoterminali, sito in -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale, anche non noto e comunque connesso a quelli impugnati;
nonché per la condanna
della Questura di Bolzano al risarcimento per equivalente del danno subito dall’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bolzano e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il consigliere FA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
(Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente)
1. Il ricorrente, titolare di una sala giochi, il -OMISSIS- con apparecchi VLT - videoterminali ADMIRAL, sito in -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, impugna il decreto del Questore, decreto ex art. 100 LP prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, che ne ha disposto la sospensione dell’attività per quindici giorni. L’atto d’impugnazione, notificato a sospensione ormai conclusa, contesta la legittimità del provvedimento, basato sull’accesso di minorenni e sulla frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti penali, sostenendo che tali motivazioni siano frutto di un’istruttoria carente e contraddittoria. La difesa sottolinea come il numero di controlli citati sia irrisorio rispetto al periodo di operatività e come l’esercente non possieda alcun potere legale di verifica sulla fedina penale dei clienti. In sintesi, il ricorso mira a dimostrare l’illegittimità di una responsabilità oggettiva imposta al titolare, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che saranno quantificati in corso di causa, per l’ingiusta chiusura.
2. Due sono i motivi di ricorso fatti valere:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del LP in ragione dell’assenza dei presupposti di legge per disporre il provvedimento sospensivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il ricorrente sostiene che manchino i requisiti legali previsti dall’art. 100 LP per configurare il locale come un “ abituale ritrovo ” di pregiudicati o un pericolo per l’ordine pubblico.
I 24 controlli citati dalla Questura sarebbero stati effettuati in un arco di ben 425 giorni di attività; secondo la difesa, si tratterebbe di una percentuale minima di eventi “ fisiologici ” e occasionali che sarebbero stati strumentalizzati per farli apparire come abitudinari.
La Questura non avrebbe poi dimostrato un “ chiaro collegamento ” tra l’attività di gioco e i soggetti pericolosi, omettendo di specificare se i controlli siano avvenuti all'interno del locale o semplicemente nelle vicinanze, dove peraltro si troverebbero due grandi supermercati.
Il ricorso, altresì, evidenzierebbe una palese lacuna istruttoria: il provvedimento inizierebbe citando il controllo di due minorenni maschi, ma concluderebbe facendo riferimento a “ una minore ” femmina, suggerendo che l’atto sia l’esito di un acritico “copia/incolla” di precedenti provvedimenti.
Inoltre, poiché l’episodio dei minori sarebbe già oggetto di un procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, l’uso dello stesso per la chiusura ex art. 100 LP costituirebbe una duplice e inammissibile punizione per il medesimo comportamento.
2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 LP in ragione della natura illogica e sproporzionata di un decreto di sospensione disposto per eventi del tutto indipendenti dalla volontà del titolare della licenza d’esercizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 41 della Costituzione. Disparità di trattamento Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
Questo motivo contesta la natura del provvedimento, definendolo sproporzionato e punitivo per fatti indipendenti dalla volontà del titolare
Viene criticato il fatto che l’esercente sia chiamato a subire le conseguenze della presenza di pregiudicati nonostante egli non abbia il potere legale di verificare il casellario giudiziale dei clienti, né possa impedire l’ingresso a soggetti “sgraditi ” se non tengono comportamenti illeciti (ai sensi dell’art. 187 del Regolamento LP).
La chiusura del locale di gioco viene perciò vista come una lesione della libertà d’iniziativa economica, poiché punirebbe un esercente incensurato che non avrebbe strumenti giuridici per allontanare i pregiudicati. In questo modo, la sanzione dipenderebbe paradossalmente solo dal luogo in cui si trova l’attività (se in una zona più o meno frequentata da soggetti pericolosi), creando una discriminazione tra esercizi identici situati in quartieri diversi.
Il ricorrente, da ultimo, sostiene che la Questura utilizzi l’art. 100 LP come una “ strada facile ” per risolvere problemi di ordine pubblico che spetterebbero esclusivamente alle Forze dell'Ordine, scaricandone invece il peso economico sull’esercente.
3. In data 14.11.2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per la Questura di Bolzano, che ha affidato le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 10.12.2025.
La difesa della Questura chiarisce che la chiusura ex art. 100 LP non deve essere intesa come una “ sanzione ” punitiva per una colpa del titolare, ma come un provvedimento con esclusiva finalità preventiva. L'obiettivo è quello di interrompere una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla responsabilità o dalla volontà dell’esercente.
Un punto centrale della difesa riguarda il controllo effettuato il 30 luglio 2025, in cui sono stati trovati due minorenni (di 15 e 17 anni) all’interno della sala. La Questura contesta la negligenza del personale: un minore sarebbe entrato senza alcuna richiesta di documenti, mentre l’altro avrebbe mostrato la foto sul cellulare di un documento contraffatto, accettata dal preposto senza richiedere l’originale. La sospensione viene definita, pertanto un “ atto dovuto ” per prevenire la diffusione della ludopatia tra i giovani. L'Amministrazione evidenzia altresì che il titolare non è nuovo a tali episodi. Vengono citati altri due precedenti provvedimenti ex art. 100 LP emessi nel 2025 per altre sale slot gestite dallo stesso soggetto, dove era stato accertato l’ingresso di minori. Questo dimostrerebbe una preoccupante reiterazione di condotte lesive della sicurezza pubblica.
La Questura fonda la propria decisione anche sulla costante presenza di soggetti pericolosi: viene citato un quadro di 24 controlli in soli 10 mesi (da settembre 2024 a luglio 2025), durante i quali sarebbero stati sempre identificati soggetti pluripregiudicati all’interno delle aree di gioco. La difesa elenca minuziosamente i precedenti penali dei soggetti trovati (furto, ricettazione, spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale, estorsione, ecc.), sostenendo che il locale sia diventato un punto di riferimento abituale per la malavita locale. Infine, la difesa erariale sostiene che la valutazione di pericolosità effettuata dal Questore non sarebbe affetta da irragionevolezza o difetto di istruttoria, in quanto si fonderebbe su una molteplicità di elementi oggettivi (presenza di minori e pregiudicati) che renderebbero la misura proporzionata e necessaria per tutelare la collettività.
4. In data 3.3.2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica.
Ivi sostiene anzitutto che il provvedimento di sospensione sia illegittimo poiché basato sullo stesso episodio (il ritrovamento di due minori) già oggetto di un distinto procedimento sanzionatorio avviato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al riguardo viene citato un precedente del TAR Veneto (sentenza n. 1444/2025) per un caso definito “ del tutto identico ”, in cui si afferma che la medesima condotta non può essere colpita da due sanzioni simili da parte di autorità diverse. Secondo il ricorrente, le norme speciali (D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 158/2012) attribuiscono la competenza esclusiva per tali violazioni all’Agenzia delle Dogane, rendendo il decreto del Questore una duplicazione sanzionatoria inammissibile.
In merito, poi, alla frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti, il ricorrente replica che i 24 controlli citati dalla Questura si sarebbero svolti in un arco di 425 giorni di regolare attività; pertanto, vengono definiti “ normali e fisiologici avvenimenti ” che non costituirebbero una minaccia reale all’ordine pubblico. I soggetti pregiudicati identificati sarebbero risultati sempre diversi tra loro: questo dimostrerebbe che il locale è frequentato da un “ pubblico indistinto ” (come un supermercato o qualsiasi altra attività) e che non esiste alcun collegamento stabile tra la gestione e la malavita locale. Viene denunciato un difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990), poiché il provvedimento si baserebbe su riferimenti vaghi, tautologici e su un uso acritico di citazioni giurisprudenziali.
L'ultimo punto contesta la natura stessa della misura, definendola una forma di responsabilità oggettiva che punisce l’esercente per fatti indipendenti dalla sua volontà, quando l’esercente non ha il potere legale di verificare il casellario giudiziale dei clienti. Al contrario, ai sensi dell'art. 187 del Regolamento LP, il titolare ha l’obbligo di fornire le prestazioni a chiunque le paghi, rischiando sanzioni se dovesse rifiutarsi senza un legittimo motivo.
5. All’udienza di merito del 25.3.2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per un duplice ordine di ragioni.
6.1. Prima ragione
Il ricorso è stato promosso quando il provvedimento impugnato aveva già esaurito i propri effetti. Il ricorrente, di ciò consapevole, nelle proprie conclusioni ha chiesto, nel merito, di annullare il decreto ex art. 100 LP, e di accertare e dichiarare il diritto dell’odierno ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che saranno quantificati in corso di causa.
Nel corso del processo, tuttavia, non solo tali danni non sono stati quantificati, ma il ricorrente non ha allegato alcunché sui presupposti necessari ogni qualvolta si chieda l’accertamento di una pretesa risarcitoria generata da un provvedimento illegittimo. Infatti, il risarcimento del danno non costituisce una conseguenza automatica dell’annullamento di un provvedimento illegittimo. Al contrario, la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo all’Amministrazione postula la rigorosa verifica di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2043 c.c., opportunamente declinati nel contesto dell’azione amministrativa: a) elemento oggettivo: illegittimità del provvedimento o del comportamento; b) elemento soggettivo: colpa dell’Amministrazione, intesa non in senso psicologico, ma come violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si manifesta attraverso negligenza o errori interpretativi non scusabili; c) danno ingiusto: la lesione di una posizione giuridica meritevole di tutela, qual è l’interesse legittimo; d) nesso di causalità: il legame eziologico tra condotta della P.A. e danno patito dal privato, necessariamente allegato e comprovato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2025, n. 5803).
Il ricorrente si è limitato a dedurre solo in merito al presupposto sub a): elemento oggettivo: illegittimità del provvedimento.
6.2. Seconda ragione.
6.2.1. Non sussiste la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato.
6.2.2. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario inquadrare la portata e la ratio sottese alla misura della sospensione della licenza di un esercizio contemplata dall’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Come rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (recentemente, Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025, n. 6249), la norma sopra riportata introduce misure a formazione progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato e con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza costante, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi, ha stabilito:
- che “ la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- in ordine agli accertamenti svolti dall’Autorità di pubblica sicurezza, che “ essi costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e che l’adozione del provvedimento a finalità preventiva ben può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare della licenza, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la reiterata presenza, all’interno e in prossimità di esso, di soggetti pericolosi o dediti ad attività contrarie alla sicurezza e all’ordine pubblico” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2024, n. 910);
- che, quanto alla condizione normativa della presenza di “ persone pregiudicate o pericolose ”, tale qualificazione “ può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative (condanne, sanzioni, ecc.) che hanno interessato tali persone. Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- che la ratio dell’istituto della sospensione in esame è quella di “ produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644)” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2024, n. 3422).
Proprio in quanto misura di prevenzione volta a impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, il citato art. 100 non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
L’adozione della misura consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza e deve ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
6.2.3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
La sospensione della licenza ex art.100 LP non è una “ punizione” per una colpa dell’esercente, ma una misura cautelare e di prevenzione. Poiché mira a tutelare l’ordine pubblico, essa prescinde dall’accertamento di una responsabilità diretta del titolare: è sufficiente l’esistenza di un pericolo oggettivo per la sicurezza pubblica. Nella fattispecie in esame tale pericolo oggettivo risulta dimostrato dall’abitualità della frequentazione del locale da parte di pregiudicati. La presenza dei minori rileva solo quale elemento rafforzativo di tale pericolosità.
Il Collegio concorda sull’inammissibile duplicazione di misure, l’una da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’altra da parte del Questore a fronte di un medesimo fatto: la frequentazione del locale da parte di due minorenni imprudentemente e negligentemente lasciati entrare nel locale.
Il provvedimento qui impugnato, tuttavia, è plurimotivato e l’accertata presenza dei due minori nel controllo che ha dato origine al provvedimento vale comunque a rafforzare il giudizio di pericolo per l’ordine pubblico formulato dalla Questura sulla base dei 24 controlli in cui sempre e comunque sono stati rinvenuti pregiudicati nel locale.
La difesa del ricorrente tenta di diluire il dato numerico (24 controlli su 425 giorni di attività) definendolo un evento “fisiologico ”.
Tuttavia, occorre nel caso concreto considerare la costanza del riscontro: se in ogni singolo controllo effettuato vengono identificati pregiudicati (100% dei casi), ciò è considerato prova sufficiente di un “ abituale ritrovo ” ai fini della prevenzione.
Nel caso di specie, su 24 controlli effettuati nell’arco di 14 mesi, in tutti i casi è stata accertata la presenza di soggetti pregiudicati all’interno dell’esercizio pubblico. Tale dato fattuale, per la sua assoluta costanza e reiterazione, appare di per sé incompatibile con una presenza meramente occasionale o episodica.
Ne consegue che il dato empirico rilevato assume valore altamente significativo e consente di inferire, secondo criteri di ragionevolezza e di ordinaria esperienza, una presenza abituale e non episodica di soggetti pregiudicati nel locale.
In tale prospettiva, deve ritenersi irrilevante l’assenza di una soglia numerica minima normativamente predeterminata oltre la quale scatta il provvedimento, atteso che la valutazione deve essere condotta in concreto, sulla base della reiterazione e sistematicità dei riscontri, elementi che nel caso di specie risultano ampiamente integrati, mentre il ricorrente non ha fornito alcun elemento numerico per sostenere la fisiologicità della presenza di pregiudicati nel suo locale, limitandosi a mere affermazioni generiche, prive di riscontro oggettivo, e dunque inidonee a superare le valutazioni dell’autorità procedente.
La giurisprudenza, del resto, chiarisce che non esiste un obbligo normativo per la Polizia di verbalizzare minuziosamente cosa stessero facendo i pregiudicati o la loro esatta posizione (se all’interno o nel dehors). La presenza costante nel locale o nelle sue immediate pertinenze è di per sé indicativa di un rischio per la sicurezza che il Questore ha il potere discrezionale di interrompere. Il Questore gode di un’ampia discrezionalità nel valutare situazioni di pericolo e la preminenza dell’interesse pubblico alla sicurezza rispetto alla libertà d’iniziativa economica del singolo, specialmente in presenza di controlli ripetuti con esito positivo.
Del tutto irrilevante si profila infine la considerazione secondo cui i soggetti pregiudicati rinvenuti nel locale fossero sempre diversi, considerato che, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale richiamato ( id est : Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932), l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli.
In ogni caso, la deduzione che i soggetti pregiudicati rinvenuti nel locale fossero sempre diversi, non trova riscontro nel provvedimento impugnato (doc. 1).
Dal provvedimento, infatti, si evince che:
I.S. (cittadino -OMISSIS-, 55 anni): è il soggetto trovato più frequentemente, identificato ben 6 volte (il 13.06.2024, 22.08.2024, 19.12.2024, 16.01.2025, 05.05.2025 e 17.05.2025);
G.N. (cittadino -OMISSIS-, 51 anni): identificato 4 volte (il 31.05.2024, 16.01.2025, 02.05.2025 e 16.06.2025);
L.X. (cittadino -OMISSIS-, 57 anni): identificato 3 volte (il 09.06.2024, 15.08.2024 e 30.06.2025);
C.A. (cittadina -OMISSIS-, 32/35 anni): identificata 3 volte (il 15.08.2024, 17.09.2024 e 02.05.2025);
M.F. (cittadino -OMISSIS-, 54 anni): identificato 2 volte (il 09.06.2024 e il 16.01.2025);
V.G. (cittadino -OMISSIS-, 29 anni): identificato 2 volte (il 29.06.2024 e il 22.08.2024);
J.A. (cittadino -OMISSIS-, 47 anni): identificato 2 volte (il 07.09.2024 e il 19.11.2024);
R.N.F. (cittadino -OMISSIS-, 49 anni): identificato 2 volte (il 01.05.2025 e il 30.06.2025);
I.K.B. (cittadino -OMISSIS-, 47 anni): identificato 2 volte (il 01.05.2025 e il 30.06.2025);
K.O. (cittadino -OMISSIS-, 58 anni): identificato 2 volte (il 16.01.2025 e il 30.07.2025);
J.G. (cittadino -OMISSIS-, 51 anni): identificato 2 volte (il 13.06.2024 e il 17.05.2025).
Tutti gli altri soggetti sono stati identificati una sola volta.
Inoltre, dal provvedimento impugnato emerge che molti dei soggetti con precedenti penali, identificati come frequentatori abituali del locale ADMIRAL di -OMISSIS-, ossia identificati almeno 2 volte, sono stati sorpresi insieme all’interno della sala in diverse occasioni.
Ecco i controlli in cui si sono riscontrate queste presenze simultanee:
16.01.2025: è la data con la maggiore concentrazione di soggetti ricorrenti nella frequenza. In questo controllo sono stati trovati insieme ben quattro soggetti: I.S., G.N., K.O. e M.F. (all’interno di un gruppo totale di 5 pregiudicati identificati quel giorno);
30.06.2025: sono stati identificati insieme L.X., I.K.B. e R.N.F.. Gli stessi I.K.B. e R.N.F. erano stati trovati insieme anche nel controllo del 01.05.2025;
15.08.2024: in quest’ occasione sono stati identificati insieme L.X. e C.A. (all’interno di un gruppo di 5 persone con precedenti);
02.05.2025: sono stati trovati insieme G.N. e C.A. (in un gruppo di 4 soggetti);
13.06.2024: risultano identificati insieme I.S. e J.G.; la stessa coppia è stata nuovamente sorpresa insieme quasi un anno dopo, il 17.05.2025;
09.06.2024: sono stati identificati insieme L.X. e M.F;
22.08.2024: in questa data sono stati sorpresi insieme I.S. e V.G.
Questi dati mostrano come il locale non fosse solo frequentato singolarmente da pregiudicati, ma fungesse da vero e proprio punto di aggregazione per gruppi di persone con precedenti penali, elemento che comprova ulteriormente l’abitualità del ritrovo e rende indimostrata la fisiologicità della loro presenza, sostenuta senza alcuna verifica empirica dal ricorrente.
6.2.4. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. non ha natura “ repressiva” o “ sanzionatoria” , ma esclusivamente cautelare e preventiva. Poiché l’obiettivo è impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per la collettività, la misura prescinde dall’accertamento della colpa del titolare. Non si punisce l’esercente per una sua mancanza, ma si interviene per tutelare l’ordine pubblico, che è considerato un interesse prevalente rispetto alla libertà di iniziativa economica del singolo.
La chiusura temporanea del locale serve a produrre un effetto dissuasivo sui soggetti pericolosi: da un lato li priva di un luogo abituale di aggregazione e, dall’altro, segnala loro che quel locale è sotto la costante attenzione delle autorità. Pertanto, l’irrilevanza della condotta del titolare è giustificata dalla necessità di interrompere il “clima” di illegalità che la frequentazione malavitosa induce. La legge àncora il potere del Questore a fatti oggettivi legati al locale (presenza di pregiudicati in un significativo lasso temporale, tumulti, pericoli per la sicurezza) e non alla condotta personale del licenziatario e la giurisprudenza conferma che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per legittimare l’atto, nell’ambito di un’ampia discrezionalità amministrativa che non richiede la dimostrazione di un nesso psicologico tra l’esercente e i frequentatori pericolosi, che, nel caso concreto, sono stati identificati nel 100% dei controlli effettuati.
L’argomento della sproporzione viene superato evidenziando la gravità e la molteplicità degli episodi: nel caso di specie, non solo la costante presenza di pregiudicati, ma anche il ritrovamento di minori.
La Questura, in particolare, ha documentato che i frequentatori gravati da precedenti penali o di polizia sono stati identificati nel 100% dei controlli effettuati.
Nello specifico, nell’arco di 14 mesi (425 giorni, dal 31 maggio 2024 al 30 luglio 2025), sono stati eseguiti 24 interventi, e in ognuna di queste occasioni è stata accertata la presenza di soggetti pericolosi, anche in gruppi fino a 5, all’interno delle aree da gioco. L’analisi dei singoli controlli, trattata con riguardo al precedente motivo di ricorso, permette di evidenziare una frequentazione non casuale, caratterizzata da due fenomeni distinti: in alcuni casi, la reiterata presenza degli stessi soggetti e in altri l’aggregazione di gruppi di pregiudicati. Oltre alle presenze singole, infatti, i controlli hanno mostrato che il locale funge da vero e proprio punto di ritrovo per gruppi di persone con precedenti, che spesso si uniscono tra loro. Molti dei frequentatori identificati non sono occasionali, ma tornano regolarmente nel locale.
Non si tratta, poi, solo di persone con piccoli precedenti, ma di soggetti gravati da reati gravi e diversificati, che delineano un ambiente ad alto rischio criminale. Sono stati infatti identificati soggetti con precedenti per violenza sessuale (K.S.), rapina aggravata (R.I.), estorsione (M.F., K.O., R.I.), rissa (C.G., G.N., F.E., J.G.), maltrattamenti in famiglia (M.C.C., B.S., F.L.G.E.) e atti persecutori (J.A., V.G.). Anche la presenza di soggetti dediti allo spaccio è costante. Diversi avventori (come G.N., S.C., D.F.L., C.A., F.E., M.S., M.G.A.) hanno precedenti specifici per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Numerosi sono poi i soggetti con precedenti per ricettazione (K.O., N.I.S., M.S., L.B., R.I.), furto aggravato (M.F., J.A., S.A., F.N., A.E.) e continue resistenze o oltraggi a Pubblico Ufficiale (C.G., L.X., I.S., J.G., G.R.).
Infine, se si considera anche la coesistenza di soggetti pericolosi e minori nello stesso ambiente (il 30 luglio 2025, nello stesso pomeriggio in cui sono stati trovati all’interno della sala due minorenni, uno dei quali è entrato con un documento contraffatto, la Polizia ha identificato anche due pluripregiudicati: C.G. con precedenti per rissa e lesioni e K.O. con precedenti per estorsione e ricettazione), tutti questi elementi formano un quadro di pericolosità sociale che rende la disposta sospensione di 15 giorni una scelta ragionevole e necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini.
7. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA KI, Presidente
Edith Engl, Consigliere
FA LL, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA LL | HA KI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.