Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 23353
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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Massime1

Ai fini della fungibilità della pena detentiva prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve computare la pena espiata per reati diversi, per i quali, successivamente all'effettiva espiazione, sia stato applicato l'indulto, anche se il trattamento esecutivo sia avvenuto nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma limitatamente alla sola parte scontata in data posteriore a quella di commissione del reato la cui pena è in corso di esecuzione.

Commentario1

  • 1Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 23353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23353
Data del deposito : 8 aprile 2015

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