Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Ai fini della fungibilità della pena detentiva prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve computare la pena espiata per reati diversi, per i quali, successivamente all'effettiva espiazione, sia stato applicato l'indulto, anche se il trattamento esecutivo sia avvenuto nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma limitatamente alla sola parte scontata in data posteriore a quella di commissione del reato la cui pena è in corso di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 23353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23353 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 979
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 39399/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA GI N. IL 19/02/1966;
avverso l'ordinanza n. 15/2014 TRIBUNALE di CROTONE, del 19/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GI SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG. Dott. FIMIANI Pasquale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19.03.2014 il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui AB EP aveva chiesto che la pena espiata nella misura di mesi 6 di reclusione in esecuzione della (maggior) pena detentiva di anni 3 mesi 8 interamente scontata in data 12.11.2004, per la quale con ordinanza in data 7.11.2013 della Corte d'appello di Bologna era stato riconosciuto il beneficio dell'indulto ex lege n. 241 del 2006 agli effetti della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p., fosse computata nella pena in corso di espiazione di anni 10 mesi 8 di reclusione inflitta, per altri reati da lui commessi, con sentenza pronunciata il 2.04.2010 dalla Corte d'appello di Catanzaro;
il rigetto era motivato sul rilievo che l'AB non era detenuto al momento della commissione dei reati oggetto della sentenza di condanna in corso di (attuale) esecuzione, in quanto era stato affidato in prova al servizio sociale il 20.05.2003 in virtù di ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con conseguente dichiarazione di estinzione della pena in data 6.10.2005, di tal che doveva trovare applicazione la causa ostativa della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p., comma 4, che esclude la possibilità di computare le pene espiate (senza titolo) prima della commissione dei reati per i quali deve essere determinata la pena da eseguire.
2. Ricorre per cassazione AB EP, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 657 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento, lamentando l'errore in cui era incorso il Tribunale di Crotone nel non considerare come pena espiata, agli effetti dell'applicazione del principio di fungibilità, quella sofferta in regime di affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo, dal 20 maggio 2003 al 12 novembre 2004. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Questa Corte ha affermato il principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, per cui, ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p., comma 2 che fa (testuale) riferimento alla "pena detentiva espiata", l'espiazione deve ritenersi avvenuta (sempre che sia stata effettiva) indipendentemente dalle modalità con le quali ha avuto luogo e, dunque, anche nel caso in cui vi sia stato affidamento in prova al servizio sociale, una volta che esso sia stato positivamente concluso (Sez. 1 n. 7651 del 23/01/2004, Rv. 227116; nonché Sez. 1 n. 43456 del 27/10/2011, Rv. 250995, che ha ribadito il principio con riguardo all'espiazione della pena avvenuta nelle forme della sospensione condizionata di cui alla L. n. 207 del 2003). Di tale principio l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto nella verifica dei presupposti richiesti per l'imputazione alla pena in corso di esecuzione per i reati giudicati con la sentenza in data 2.04.2010 della Corte d'appello di Catanzaro della porzione di pena già espiata senza titolo dal ricorrente per i reati diversi in relazione ai quali ha fruito (a pena scontata) del beneficio dell'indulto nella misura di mesi 6 di reclusione, verifica da compiersi alla stregua del criterio stabilito dall'art. 657, comma 4, codice di rito, che consente di computare - agli effetti della fungibilità - soltanto le pene espiate senza titolo (originario o sopravvenuto) dopo la commissione dei reati alla cui pena in corso di esecuzione devono essere imputate.
Il giudice dell'esecuzione ha infatti escluso la fungibilità dell'intera pena condonata sul rilievo che i reati giudicati con la sentenza 2.04.2010 della Corte d'appello di Catanzaro erano stati commessi dopo l'affidamento in prova dell'AB al servizio sociale in data 20.05.2003, ancorché non necessariamente dopo il termine finale - maturato il 12.11.2004 - di esecuzione della misura alternativa, sul dichiarato presupposto che solo la pena espiata in regime di detenzione prima del 20.05.2003 poteva rientrare nel concetto di "pena detentiva espiata" agli effetti dell'art. 657 cod. proc. pen. (con conseguente ritenuta operatività del divieto di fungibilità sancito dal comma 4 della norma), mentre, alla stregua del principio sopra indicato, avrebbe dovuto procedere, previo scioglimento del cumulo giuridico derivante dall'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati in corso di espiazione, a verifica re se e per quali di essi la pena espiata, anche in regime di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., per il (diverso) titolo che aveva beneficiato a posteriori dell'indulto fosse successiva - e in quale misura - all'epoca di commissione dei reati stessi (ciò che dal testo del provvedimento impugnato sembrerebbe ravvisabile con riguardo a tutte le violazioni diverse dal reato associativo la cui permanenza è cessata nel giugno 2005), nonché il quantum di pena in espiazione a ciascuno di essi concretamente riferibile all'esito dell'operazione di scioglimento del cumulo, provvedendo quindi, in tali limiti e misura, allo scomputo della pena fungibile.
3. Per tale assorbente ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Crotone perché proceda a nuovo esame dell'istanza dell'AB alla luce dei criteri e dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015