Ordinanza cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B48711FCA9, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23 e domicilio digitale coma da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tufarelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour n. 17 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Giorgio Lezzi e Sabrina Maria Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione n. 891 del 23.12.2025 del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS, con oggetto “ 20REA003 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di quanto necessario in ambito sierologico, di biologia molecolare, anticorpi antimalaria e Immunoblot per la validazione delle unità di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche ad uso trasfusionale per il CURPE di ASUFC per un periodo di 60 mesi. Approvazione verbali e aggiudicazione ”, recante l'aggiudicazione della procedura indetta dall'ARCS, con riferimento specifico al lotto n. 2, CIG B48711FCA9, avente ad oggetto la fornitura di Sistema diagnostico per validazione NAT, disposta a favore di RI Italia S.p.A., di tutti gli allegati ed in specie i verbali della Commissione giudicatrice, il prospetto di aggiudicazione e il quadro economico di aggiudicazione, e della relativa comunicazione prot. n. 0050641/P/GEN/ARCS del 29.12.2025 ricevuta con pec del 29.12.2025 e, ove occorrer possa, nella parte in cui reca l'ammissione e l'aggiudicazione di RI Italia S.p.A. del documento istruttorio allegato alla pec, pubblicata sull'albo pretorio dell'ARCS in data 24.12.2025;
b) degli atti istruttori, delle risultanze della procedura, della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni anche nella parte in cui dispongono l'ammissione e l'aggiudicazione a favore di RI Italia S.p.A., inclusa ove occorrer possa la determinazione n. 291 del 15.5.2025 dell'ARCS, con riferimento al lotto n. 2;
c) ove occorra, in subordine, della previsione del Capitolato tecnico di cui all'art. 5, nei termini sub motivo I del presente atto, laddove intesa come ammissiva dell'offerta aggiudicataria;
d) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente;
e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.A.) ovvero, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da GRIFOLS ITALIA S.P.A. il 23.2.2026:
annullamento, in parte qua , per quanto di interesse della ricorrente incidentale, dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e, segnatamente, della determinazione n. 891 del 23.12.2025 recante l’aggiudicazione della procedura indetta dall’ARCS, con riferimento specifico al lotto n. 2, CIG B48711FCA9, della relativa comunicazione del 29.12.2025 e dell'annesso documento istruttorio, di tutti gli allegati, dei verbali della Commissione giudicatrice e delle relative operazioni e valutazioni, del prospetto di aggiudicazione, degli atti istruttori, delle risultanze della procedura, della proposta di aggiudicazione, ove occorrer possa della determinazione n. 291 del 15.5.2025 dell’ARCS, con riferimento al lotto n. 2, tutti nella parte in cui dispongono illegittimamente l’ammissione, valutazione e collocazione in graduatoria dell' offerta di Roche Diagnostics S.p.A., che avrebbe dovuto essere esclusa e o, comunque, che avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore; di ogni altro atto e o comportamento presupposto, consequenziale e o connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI Italia S.p.A. e di CS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AU IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23.1.2026 e depositato il 26.1.2026, la società ricorrente ha impugnato gli atti, compiutamente indicati in epigrafe, concernenti la “ Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di quanto necessario in ambito sierologico, di biologia molecolare, anticorpi antimalaria e Immunoblot per la validazione delle unità di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche ad uso trasfusionale per il CURPE di ASUFC per un periodo di 60 mesi” con specifico riferimento al lotto 2, avente ad oggetto la fornitura di un “ Sistema diagnostico per validazione NAT, con service comprensivo di reagenti e materiale necessario, noleggio delle apparecchiature e manutenzione full service”, con base d’asta di € 5.200.000,00.
La procedura selettiva in questione si è conclusa con l’aggiudicazione a favore di RI Italia s.p.a. che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 99,79 punti, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto con 96,36 punti.
1.1 Ha formulato i seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7-11 l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 36/2023 ed in specie degli artt. 1, 2, 4, 5, 50, 79, 107 comma 1 lett. a), 108, e All.II.5. Violazione e falsa applicazione della lex di gara, con particolare riferimento all’art. 5 del Capitolato tecnico e all’art. 16 del Disciplinare di gara. Violazione dell’autovincolo. Violazione e falsa applicazione del DPR 14.1.1997 e del d.lgs 208/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 cc. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, disparità di trattamento, sviamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede, di efficacia. Violazione del principio di trasparenza. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta”, deducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa non avendo offerto il programma di Verifica Esterna di Qualità (VEQ) con riferimento a tutti gli analiti oggetto di validazione, ma solamente per HIV, HCV e HBV (escluso quindi West Nile Virus – WNV).
“ II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del d.lgs 36/2023 ed in specie degli artt. 71, 107 e 108. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con specifico riferimento al Capitolato tecnico. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, disparità di trattamento, sviamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede, di efficacia. Violazione del principio di trasparenza”, deducendo l’erroneità della valutazione e della conseguente attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, con particolare riferimento al criterio 2 (Caratteristiche tecniche) ed al criterio 5 (Migliorie).
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, producendo memoria con cui ha argomentato in merito all’inammissibilità ed infondatezza delle censure, instando per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
3. Anche la controinteressata si è costituita in resistenza, argomentando in termini analoghi circa l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di gravame, concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensiva.
Ha formulato altresì istanza di rinvio al fine di consentire la trattazione congiunta con il ricorso incidentale, che ha affermato essere in corso di predisposizione.
4. All’udienza camerale del 9.2.2026 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, a fronte della contestuale dichiarazione del difensore dell’Amministrazione intimata di impegno a non stipulare il contratto di appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.
L’istanza è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza n. 18 del 14.2.2026 il Collegio ha preso atto della predetta rinuncia, fissando per la trattazione di merito del presente ricorso l’udienza pubblica del 24.3.2026.
6. Con ricorso incidentale notificato il 18.2.2026 e depositato il 23.2.2026, la controinteressata RI ha formulato le seguenti censure:
“ I. Inammissibilità del primo motivo del ricorso principale (comunque infondato)”, deducendo che Roche non avrebbe inserito in offerta economica nessuno dei programmi VEQ indicati nell’offerta tecnica, per cui non sarebbe comprensibile se e quali programmi siano stati effettivamente offerti.
“ II. Illegittima ammissione dell’offerta di Roche – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dei chiarimenti – Difetto di istruttoria - Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti – Violazione dell’autovincolo – Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza – Violazione dell’art. 107, comma 1, lettera A) e 70 comma 4 lettera A) del D.Lgs 36/2023 – Inammissibile aliud pro alio – Necessità di esclusione”, deducendo che l’offerta di Roche avrebbe dovuto essere esclusa per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 5 del capitolato tecnico (confermate dal chiarimento reso sul quesito 11.1) secondo cui i concorrenti potevano presentare un solo modello di apparecchiatura, mentre la ricorrente avrebbe offerto due modelli diversi ( cobas 6800 e cobas 8800 ), come risulterebbe confermato sia dalla denominazione che dal differente “codice prodotto offerto”. Sussisterebbe un ulteriore motivo di esclusione in quanto dalla scheda tecnica del controllo di qualità offerto, si evincerebbe che il medesimo, richiedendo attività preparatorie di aliquotazione, non sarebbe “ pronto all’uso ”, così come richiesto dal capitolato, e per tale ragione la ricorrente sarebbe già stata esclusa da un’analoga procedura di gara.
“III. Illegittima attribuzione del punteggio all’offerta di Roche per il parametro qualitativo premiale ^Ripetizione del campione^ - Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, del capitolato tecnico – Difetto di istruttoria – Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti – Violazione dell’autovincolo – Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza – Mancato superamento della prova di resistenza”, deducendo in subordine che l’offerta di Roche avrebbe dovuto ricevere un punteggio inferiore, risultando errata l’attribuzione da parte della Commissione di 2 punti all’offerta della medesima ricorrente per il criterio “Ripetizione del campione”, con conseguente inammissibilità del ricorso principale per mancato superamento della prova di resistenza.
7. Tutte le parti hanno prodotto memorie e repliche in vista dell’udienza di merito.
8. All’udienza pubblica del 24.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
L’offerta della controinteressata risulta infatti, con evidenza, incompleta, poiché non ricomprende il programma VEQ per tutti gli analiti oggetto della fornitura, essendo pacificamente escluso il test West Nile Virus.
9.1 Come si evince dal capitolato, iI sistema per l’esecuzione dei test NAT (test Acidi Nucleici), oggetto della gara relativa al lotto 2, concerne la validazione di donazioni di sangue in singolo, tramite l’amplificazione genomica per la TRI-NAT (HIV 1-2 RNA-HBV DNA-HCV RNA) e per il West Nile Virus (WNV)”.
Attraverso tale sistema, basato sulla tecnologia molecolare NAT per il rilevamento ad alta sensibilità di DNA e RNA virale, vengono eseguiti gli screening obbligatori sulle donazioni di sangue, comprensivi, come visto, anche della ricerca del WNV.
L’art. 5 del Capitolato “ Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali ” ha stabilito le caratteristiche tecnico-funzionali minime per detto sistema, richiedendo espressamente al punto 17 “ Un abbonamento (per tutta la durata del contratto) ad un programma internazionale di VEQ accreditato ISO 17043. Il programma deve garantire un elevato livello qualitativo degli esercizi, una adeguata elaborazione statistica dei risultati e devono avere un numero di partecipanti tale da garantire la validità delle elaborazioni stesse”.
Risulta evidente che essendo oggetto della fornitura l’esecuzione del Test NAT per la validazione delle donazioni di sangue in relazione agli analiti precisamente indicati, tra cui è compreso il WNV, il programma di Valutazione Esterna della Qualità che deve essere offerto, a pena di incompletezza e quindi di inammissibilità dell’offerta, non può che riguardare tutti gli analiti, nessuno escluso.
9.2 Costituisce circostanza pacifica in causa che l’offerta dell’aggiudicataria RI, diversamente da quella di Roche, ha previsto l’iscrizione ad un programma VEQ per sistemi NAT (nella specie gestito da ONEWORLD), dalla cui scheda tecnica e dai documenti allegati in sede di offerta risulta che esso non riguarda il WNV, ma solo gli altri analiti, lasciando pertanto privo di copertura uno dei test.
L’offerta di RI andava pertanto esclusa, sulla base della espressa previsione dell’art. 16 del disciplinare secondo cui “ l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. A pena di esclusione non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato”.
L’ammissione dell’offerta parziale, difforme dalla prescrizione di cui all’art. 5 punto 17 del Capitolato, ha consentito all’operatore economico odierno controinteressato di concorrere con altri offrendo qualcosa di diverso e minore, con violazione della “ par condicio ”, senza che possa essere invocato il “ favor partecipationis ”, non essendovi alcunché di dubbio nella fattispecie.
Né risulta pertinente il richiamo contenuto nella memoria dell’Amministrazione al principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto, nel caso di specie non vengono in rilievo i requisiti di ordine generale di cui all’art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE, così come attuata dagli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, bensì l’inammissibilità di un’offerta difforme da quanto prescritto negli atti di gara, con previsione espressa di esclusione in quanto offerta parziale .
9.3 La tesi difensiva di CS secondo cui la disposizione dell’art. 5 del capitolato avrebbe lasciato “ liberi i concorrenti nella scelta del programma da offrire ” e che “ l’Amministrazione inoltre già partecipa a Programmi di VEQ nazionali che coprono l’oggetto della fornitura ”, al pari della difesa di RI in base alla quale il programma VEQ per il test WNV avrebbe scarsa valenza in quanto stagionale, non sono meritevoli di accoglimento.
Poiché il test WNV costituisce parte integrante della fornitura, sostenere come fanno le parti resistenti che la Verifica Esterna della Qualità delle analisi di laboratorio non fosse richiesta per tutti i test, essendo addirittura lasciata alla libera scelta dei concorrenti, contrasta non solo con la legge di gara, ma ancor prima con il fine della sicurezza trasfusionale allo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
Risulta pertanto evidente che una simile a dir poco singolare prescrizione avrebbe semmai richiesto una espressa previsione negli atti di gara, che nella fattispecie invece non sussiste.
Inoltre va osservato che se l’Amministrazione avesse ritenuto sufficiente la propria partecipazione ai programmi nazionali - che peraltro sono comprensivi anche del test WNV per ammissione della stessa, a ulteriore comprova della necessaria copertura anche di quel test - non si comprenderebbe la disposizione del capitolato relativa alla previsione in offerta di quel requisito, che mira ad assicurare un monitoraggio in tempo reale sulla qualità delle analisi del fornitore aggiudicatario.
9.4 Né possono assumere rilievo le deduzioni della controinteressata in merito al preteso modico valore di quanto non offerto rispetto al rilevante ribasso della controinteressata, che al contrario rendono vieppiù incomprensibile l’omissione.
RI sul punto asserisce che “ il programma VEQ per il WNV ha un valore economico risibile (675 euro annui) quindi sarebbe una cifra ininfluente sull’esito dell’appalto”, mentre va evidenziato che l’assenza nell’offerta di un programma che copra tutti gli analiti non rileva sul piano dell’attribuzione del punteggio, bensì su quello dell’esclusione dell’offerta dalla gara.
9.5 Il primo motivo, volto ad ottenere l’esclusione dell’offerta della controinteressata, va pertanto accolto.
10. Il secondo motivo, con cui la ricorrente mira ad ottenere un ricalcolo del punteggio, risulta assorbito.
11. Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto da RI.
12. Il primo motivo risulta smentito per tabulas , in quanto l’abbonamento al programma VEQ compiutamente descritto nel documento tecnico (doc. 18 ricorrente) e nella Relazione progettuale, con riferimento anche al numero invii/anno e provette (doc. 20 pag. 9 ricorrente), comprensivo di tutti gli analiti, è stato incluso nell’offerta economica.
In detta offerta (doc. 14) Roche ha infatti indicato che “ La fornitura è comprensiva di interfacciamento, iscrizione a programmi VEQ e adeguamenti edili ed impiantistici”, confermando pertanto in termini chiari ed inequivocabili che l’iscrizione al programma di verifica esterna della qualità risulta inclusa nel prezzo complessivo offerto.
13. La doglianza volta ad evidenziare che l’offerta tecnica di Roche avrebbe dovuto essere esclusa in conseguenza della presentazione di due differenti modelli di apparecchiature, in violazione del disposto dell’art 5 del capitolato, non è meritevole di accoglimento.
A pag. 67 punto 1) del Capitolato è indicato che “ La ditta può presentare un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata”.
La prescrizione, che risponde all’esigenza della operatività di sistemi omogenei sotto il profilo tecnologico, risulta rispettata così come precisato a pag. 18 della Relazione tecnica di Roche ove “ si evidenzia che le due strumentazioni offerte presentano le medesime caratteristiche in termini di modalità d’uso, tipologia e confezionamento dei reagenti utilizzati (compresi controlli e consumabili) e interfaccia utente. Esse, infatti, differiscono unicamente per produttività in quanto costituiti dai medesimi moduli solamente in numero diverso” ed un tanto trova conferma nella Relazione tecnica sul “ sistema cobas 6800/8800” (doc. 23 ricorrente).
La Commissione pertanto, in considerazione della dichiarazione contenuta nell’offerta supportata dalla documentazione prodotta, ha correttamente ritenuto che le strumentazioni di cui trattasi risultassero analoghe in termini di metodologia d’uso, reagenti utilizzati e software gestionale e che quindi la proposta fosse conforme alle prescrizioni del capitolato.
Sul punto la difesa della ricorrente ha precisato che gli strumenti cobas 6800/8800 costituiscono “ versioni scalabili della stessa tecnologia, che differiscono esclusivamente per il numero di moduli interni e, di conseguenza, per la produttività oraria”, ribadendo “l’identità tecnologica tra gli stessi”.
Come evidenziato negli atti difensivi dell’Amministrazione, inoltre, la stazione appaltante in sede di chiarimenti si sarebbe limitata a confermare quanto disposto dalla richiamata previsione del Capitolato tecnico in merito alle apparecchiature.
13.1 Con la seconda doglianza di cui al motivo in esame, RI sostiene che Roche avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto i controlli di qualità (CQI) con un confezionamento in flaconi da 50 ml che come tali non sarebbero pronti all’uso, così come richiesto dal Capitolato tecnico a pag. 65.
Sostiene la ricorrente incidentale che per pronto all’uso si intenda “ secondo una ragionevole interpretazione semantica, un prodotto in condizioni idonee ad un pronto utilizzo ossia che non richieda considerevoli attività preparatorie”.
Il prodotto offerto da Roche dovendo essere scongelato, agitato e suddiviso in 50 aliquote da 1 ml , richiederebbe quindi un’attività manuale del personale per suddividere il contenuto del flacone in provette dal minore contenuto.
Rileva il Collegio che l’operato della Commissione risulta conforme al disposto della lex specialis , poiché come condivisibilmente evidenziato dalla difesa di CS, non viene in rilievo un intervento di manipolazione del prodotto, con rischio di alterazione dello stesso, rappresentando l’aliquotazione il mero trasferimento fisico del liquido dalla provetta madre a contenitori di dimensioni più ridotte, senza modifica dello stato fisico attraverso attività di miscelazione, ricostituzione o formazione di gel/precipitati, che renderebbero il reagente non pronto all’uso .
13.2 In merito al riferimento nel ricorso incidentale ad altra procedura selettiva indetta da diversa stazione appaltante, in cui la ricorrente principale sarebbe stata esclusa per aver offerto un analogo sistema di controllo di qualità, va evidenziato che tale decisione non riveste alcun rilievo nel presente giudizio, in base al principio secondo cui le valutazione rese da una Commissione in una determinata gara sulla base della specifica lex specialis, non possono costituire parametro per le valutazioni in una diversa selezione, essendo espressione di un autonomo apprezzamento.
14. Circa il terzo motivo, volto ad evidenziare l’errata attribuzione di punteggio a Roche in relazione al sub criterio “ ripetizione di campione ”, esso risulta inammissibile per carenza di interesse, stante la disposta esclusione in accoglimento del ricorso principale.
15. Il ricorso incidentale risulta pertanto infondato e va respinto.
16. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso principale risulta fondato e va accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale impugnata nella parte in cui dispone l’aggiudicazione del lotto 2 alla controinteressata e dei verbali di gara in parte qua .
Dalla esclusione dalla gara dell’offerta della controinteressata consegue la collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria relativa alla gara di cui trattasi.
16.1 Il ricorso incidentale va respinto.
17. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
18. L’Amministrazione intimata sarà inoltre tenuta a rimborsare alla ricorrente Roche Diagnostics s.p.a., all’atto del passaggio in giudicato della presente sentenza, il contributo unificato nella misura versata, restando invece a carico della controinteressata quanto versato per il ricorso incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione;
- rigetta il ricorso incidentale.
Condanna CS e RI Italia s.p.a. al pagamento delle spese di causa a favore di Roche Diagnostics s.p.a. che liquida nell’importo complessivo di € 8.000,00 (€ 4.000,00 a carico di ciascuna parte), oltre accessori di legge.
Dà atto che l’Amministrazione resistente sarà tenuta a rimborsare alla ricorrente principale il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AU IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO