Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena non è incompatibile con l'applicazione dell'indulto, poiché quest'ultimo estingue la pena sin dal momento della sua pronunzia, mentre la prima produce effetto solo alla scadenza del termine di sospensione.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2009, n. 38113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38113 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/06/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1289
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10814/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AL IA, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta 30 novembre 2006 n. 1145. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 31 marzo 2003 n. 247 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava IA Di AL colpevole del reato di calunnia, commesso in Vallelunga Pratameno il 27 agosto 1997 accusando falsamente il m.llo CC Luciano Ruggeri, pur sapendolo innocente, di aver istigato IL VE, con la promessa della somma di L. 10 milioni, a presentare denuncia per violenza sessuale nei confronti del fratello FE EN, e la condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con la sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata, chiedendone l'assoluzione.
Con sentenza del 30 novembre 2006 n. 1145 la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e dichiarando la pena inflitta interamente condonata in applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241. Avverso la sentenza di appello la Di AL ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 368 c.p. e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) per la mancanza di una denuncia in senso formale e per l'insussistenza della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato;
2. violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 2006 perché la Corte d'appello ha applicato l'indulto a una pena sospesa condizionalmente, adottando un provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione.
L'impugnazione è inammissibile.
La norma dell'art. 368 c.p.p., definisce la fattispecie astratta della calunnia, quale delitto contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'amministrazione giudiziaria, con la massima ampiezza, indicando come idonei a commetterlo tutti gli atti tipicamente ordinati a determinare l'inizio del processo penale.
E, quanto alla denuncia, la previsione che possa essere presentata anche in forma anonima o sotto falso nome, dimostra l'assunzione dell'atto sotto il profilo sostanziale, per la sua potenzialità di veicolo di una falsa accusa di reato, senza alcuna limitazione formale, peraltro esclusa dalla disposizione dell'art. 333 c.p., la quale prevede che la denuncia possa esse proposta anche oralmente, per cui ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2008 n. 44594, ric. De Barbieri e altri). Nella specie l'imputata in presenza del c.re AN DO ha accusato il m.llo CC. Luciano Ruggeri di aver ispirato EN IL a presentare la denuncia di violenza sessuale nei confronti del fratello FE EN promettendole la somma di L. dieci milioni, e in tale comunicazione, avente ad oggetto una notizia di reato, deve ravvisarsi una denuncia orale, proposta a pubblico ufficiale, il c.re Ruggeri, avente l'obbligo di riferirne all'A.G., sicché non è dubbia la sussistenza del presupposto per la commissione del reato di calunnia. Il primo motivo di ricorso è perciò manifestamente infondato.
Col secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disposto l'applicazione dell'indulto pur essendo la pena condizionalmente sospesa.
In realtà, la sospensione condizionale della pena non è incompatibile con l'applicazione dell'indulto, poiché quest'ultimo estingue la pena fin dal momento della sua pronunzia, mentre la prima produce effetto solo alla scadenza del termine di sospensione (Casa., Sez. 6, 15 ottobre 2008 n. 508, ric. Gianotti). D'altra parte, come la stessa ricorrente segnala, la questione potrà essere riproposta al giudice dell'esecuzione, competente a risolvere le questioni relative all'applicazione dell'indulto e della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 672 e 674 c.p.p.. Anche questo secondo motivo è perciò palesemente privo di fondamento. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009