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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Patrizia NIGRI -Giudice Dott.ssa
AN AR -Giudice rel. Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4025/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
GN PA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. OSTILLIO Controparte 1
,
MARIA RITA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
II PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2023, Parte 1 ha adito
questo Tribunale per sentir modificare la sentenza n. 375/2022 emessa dal
Tribunale di Taranto il 15/02/2022 con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/06/2000 in MO (TA) con
Controparte_1 deducendo che il figlio Persona 1
maggiorenne, era entrato in servizio nell'Arma dei Carabinieri, prestando servizio a Rivergaro (Piacenza) e percependo un reddito di circa € 19.276,54 annui;
che il figlio Per 2 si era arruolato nell'arma dei Carabinieri, frequentando il corso semestrale e percependo uno stipendio mensile di circa € 900,00; che il figlio
Per 3 frequentava il primo anno di università presso la facoltà di ingegneria informatica del Politecnico di Bari, percependo una borsa di studio che gli consentiva di mantenersi agli studi;
deduceva altresì che la resistente CP_1
[...] successivamente al divorzio, aveva visto migliorare le proprie condizioni economiche, risultando proprietaria di fatto del 50% del diritto di proprietà della casa di abitazione di sei vani e mezzo catastali, sita nell'abitato di
MO (TA) alla Via Cilea n.6, ove si era trasferita a partire dal luglio 2022,
unitamente ai figli e al compagno;
al contrario, le Persona 4
condizioni economiche di lui ricorrente avevano subito una modifica in peius,
essendo stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni con scadenza a dicembre
2023; chiedeva pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli Per 2 e Per 1 la riduzione ad € 150,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio Per 3 nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a essendosi la stessa trasferita unitamente allaParte 2
prole presso altro immobile di proprietà. Parte resistente Controparte_1 , costituitasi in giudizio, contestava il carattere sopravvenuto delle circostanze poste a fondamento delle domande di parte ricorrente, essendo le stesse state oggetto di valutazione già nel giudizio di divorzio;
contestava altresì il raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli Per 2 e Per 1 essendo gli stessi in ferma quadriennale, nonché
l'asserito peggioramento delle condizioni economiche di parte ricorrente, posto che il proprio collocamento in CIG era stata già valutata dal giudice della separazione e da quello del divorzio;
concludeva non opponendosi alla revoca dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e chiedendo tuttavia che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che venisse rigettata la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli
Per 1 e Per_2
Le parti comparivano dinanzi al G.D. all'udienza del 04/12/2023 e con ordinanza del 21/06/2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma I, c.p.c.
All'udienza del 07/10/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa loro formulata dal Giudice Delegato alla precedente udienza del
31/03/2025 e chiedevano, pertanto, definirsi il giudizio in conformità alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 31/03/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
così provvede:
[…] nei confronti di Controparte 1
a) dichiara disciplinate le condizioni di mantenimento dei figli Persona 1
[...] Per 2 e Per 3 in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 31/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa AN BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Patrizia NIGRI -Giudice Dott.ssa
AN AR -Giudice rel. Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4025/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
GN PA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. OSTILLIO Controparte 1
,
MARIA RITA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
II PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2023, Parte 1 ha adito
questo Tribunale per sentir modificare la sentenza n. 375/2022 emessa dal
Tribunale di Taranto il 15/02/2022 con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/06/2000 in MO (TA) con
Controparte_1 deducendo che il figlio Persona 1
maggiorenne, era entrato in servizio nell'Arma dei Carabinieri, prestando servizio a Rivergaro (Piacenza) e percependo un reddito di circa € 19.276,54 annui;
che il figlio Per 2 si era arruolato nell'arma dei Carabinieri, frequentando il corso semestrale e percependo uno stipendio mensile di circa € 900,00; che il figlio
Per 3 frequentava il primo anno di università presso la facoltà di ingegneria informatica del Politecnico di Bari, percependo una borsa di studio che gli consentiva di mantenersi agli studi;
deduceva altresì che la resistente CP_1
[...] successivamente al divorzio, aveva visto migliorare le proprie condizioni economiche, risultando proprietaria di fatto del 50% del diritto di proprietà della casa di abitazione di sei vani e mezzo catastali, sita nell'abitato di
MO (TA) alla Via Cilea n.6, ove si era trasferita a partire dal luglio 2022,
unitamente ai figli e al compagno;
al contrario, le Persona 4
condizioni economiche di lui ricorrente avevano subito una modifica in peius,
essendo stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni con scadenza a dicembre
2023; chiedeva pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli Per 2 e Per 1 la riduzione ad € 150,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio Per 3 nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a essendosi la stessa trasferita unitamente allaParte 2
prole presso altro immobile di proprietà. Parte resistente Controparte_1 , costituitasi in giudizio, contestava il carattere sopravvenuto delle circostanze poste a fondamento delle domande di parte ricorrente, essendo le stesse state oggetto di valutazione già nel giudizio di divorzio;
contestava altresì il raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli Per 2 e Per 1 essendo gli stessi in ferma quadriennale, nonché
l'asserito peggioramento delle condizioni economiche di parte ricorrente, posto che il proprio collocamento in CIG era stata già valutata dal giudice della separazione e da quello del divorzio;
concludeva non opponendosi alla revoca dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e chiedendo tuttavia che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che venisse rigettata la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli
Per 1 e Per_2
Le parti comparivano dinanzi al G.D. all'udienza del 04/12/2023 e con ordinanza del 21/06/2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma I, c.p.c.
All'udienza del 07/10/2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa loro formulata dal Giudice Delegato alla precedente udienza del
31/03/2025 e chiedevano, pertanto, definirsi il giudizio in conformità alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 31/03/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
così provvede:
[…] nei confronti di Controparte 1
a) dichiara disciplinate le condizioni di mantenimento dei figli Persona 1
[...] Per 2 e Per 3 in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 31/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa AN BO