Art. 5.
A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni gia' concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , prorogate a tempo indeterminato dall' articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Il Governo italiano e' autorizzato a sostituirsi agli interessati negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.
A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni gia' concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , prorogate a tempo indeterminato dall' articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Il Governo italiano e' autorizzato a sostituirsi agli interessati negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.