Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
Il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva. Ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate le quali, secondo il principio del "favor rei", vanno riferite innanzi tutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/1999, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08.02.1999
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.1132
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.37766/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IO n. il 20.05.1967
avverso ordinanza del 23.06.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 23-6-1998, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di semilibertà ed affidamento al servizio sociale, presentate da AS RI, in quanto nel cumulo delle condanne, emesse nei suoi confronti ne erano comprese alcune per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 bis Ord. Pen., e non riteneva rilevante che le pene relative fossero già state espiate.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale ricorso in Cassazione l'interessato, eccependo che la decisione del Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità più recente, che ritiene possibile sciogliere il cumulo, qualora questo costituisca un vantaggio per il condannato, come nel caso in cui si attribuisce a l'espiato ad un reato ostativo.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
È stato giustamente eccepito che la giurisprudenza di legittimità ormai dominante ritiene che il cumulo, per altri fini considerato come un'unica pena da espiare, possa essere sciolto qualora questo si traduca in un vantaggio per il condannato, attribuendo la parte di pena già espiata al reato considerato più grave, in quanto ostativo alla concessione di misure alternative. Questa Corte ha infatti enunciato che "il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva;
ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate le quali, secondo il principio del "favor rei", vanno riferite innanzitutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale di sorveglianza che, sciogliendo il cumulo, aveva attribuito la pena già espiata ad una condanna ostativa, ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., alla concessione dei benefici e, di conseguenza, aveva giudicato non necessario, per l'ammissione del condannato ai benefici predetti, l'accertamento della sua collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter ord. pen.) (Sez. I, 30-8-1996 n. 4060, Ghisu, RV. 205.613).
Il detenuto in questione avrebbe quindi dovuto essere considerato in espiazione di una condanna, per cui non operava la preclusione prevista dall'art. 4 bis Ord. Pen., che deve essere riferita solamente alle pene in esecuzione, sicché non avrebbe avuto rilievo la mancata collaborazione.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999