Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.